Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-04-2011) 30-05-2011, n. 21590

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ASSO Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Il 14 dicembre 2009 il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, dichiarava S.B. colpevole della contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p., a lui contestata per essersi reso inottemperante all’ordine impartito dai Vigili del fuoco di non apporre assi di chiusura ad un gabbiotto, ove erano posti i contatori del gas metano e ciò al fine di consentire, in caso di pericolo, la chiusura delle valvole di intercettazione dei contatori, e lo condannava alla pena di centocinquanta Euro di ammenda.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello (successivamente qualificato come ricorso per cassazione) il difensore dell’imputato, il quale lamenta violazione dei canoni di valutazione probatoria e vizio della motivazione, atteso che dalle testimonianze acquisite e dalla documentazione fotografica esibita in giudizio risultava che le assi erano state soltanto appoggiate all’ingresso del vano ed erano facilmente rimovibili.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1^, 9 novembre 2004, rie. Santapaola, rv. 230203).

In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia – come nella specie – una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di non ottemperare all’ordine impartito dai Vigili del fuoco per ragioni di sicurezza.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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