Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-05-2011) 31-05-2011, n. 21804 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre B.A., a mezzo del proprio difensore, avverso sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 29 aprile 2010 (depositata il 26 novembre 2010), con la quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e di Euro 20.000 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ascrittogli per aver detenuto presso la propria abitazione una quantità di gr. 993 circa di hashish, sufficiente per la confezione di n. 1456 dosi medie secondo la consulenza tecnica eseguita. La pena- base di anni sette di reclusione e di Euro 45.000 di multa era stata ridotta alla misura sopra indicata per effetto delle attenuanti generiche e della diminuente del rito abbreviato.

Deduce il ricorrente difetto totale di motivazione relativamente al diniego dell’attenuante di cui al quinto comma del citato D.P.R., art. 73 e all’entità della pena-base, superiore al minimo edittale.

In sede di appello era stata invocata l’attenuante in considerazione dell’accertato stato di tossicodipendenza dell’imputato, da cui sarebbe stato lecito presumere la destinazione almeno parziale della sostanza stupefacente al consumo personale, e del comportamento collaborativo dello stesso imputato, che in occasione della perquisizione eseguita presso la sua abitazione aveva indicato immediatamente e spontaneamente il nascondiglio della sostanza, altrimenti di non agevole individuazione; tant’è che l’operazione si era protratta per la durata di pochi minuti. Quanto alla pena si sarebbe dovuto tenere conto, oltre che di tali circostanze, anche della sua immunità da precedenti condanne e della sua attività di artigiano, sufficiente ad assicurare alla famiglia un tenore di vita dignitoso senza la necessità di illeciti guadagni; per cui essa avrebbe potuto ben essere contenuta nel minimo edittale.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Ed invero la sentenza impugnata si limita a richiamare quella di primo grado, ritenuta degna di conferma in quanto "ottimamente argomentata, con piena aderenza alle risultanze processuali esposte nella motivazione e con giuste e corrette considerazioni in diritto";

e a qualificare come congrua la pena inflitta, di poco superiore al minimo edittale, "per il notevole quantitativo e le altre modalità descritte". In tanto si esaurisce la motivazione della sentenza.

L’imputato, peraltro, aveva proposto rilievi specifici in relazione sia al diniego dell’attenuante speciale, sia all’entità della pena, lamentando la mancata valutazione di circostanze che secondo lui avrebbero legittimato una decisione diversa su entrambi i punti; per cui il giudice di appello non poteva limitarsi al genericissimo richiamo delle argomentazioni del giudice di primo grado, ma doveva prendere in esame le circostanze dedotte e indicare puntualmente le ragioni per le quali esse non potessero essere considerate rilevanti ai fini della richiesta riforma parziale della decisione e dovessero essere disattese le censure dell’appellante. Esiste pertanto il difetto assoluto di motivazione denunciato dal ricorrente; e la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice competente, che provvedere ad ovviare al vizio ravvisato da questa Corte, valutando autononomamente e motivatamente le deduzioni difensive contenute nell’atto di appello ed ignorate dalla sentenza impugnata.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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