Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro, a seguito di impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, ha confermato la sentenza in data 1 marzo 2007 del Tribunale di quest’ultima città che aveva assolto perchè il fatto non sussiste L.B.R.D. dal reato di falsa testimonianza in quanto, deponendo quale testimone dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, nel corso della udienza dibattimentale del 12 dicembre 2001 nel processo penale a suo carico, affermava falsamente di non conoscere personalmente il G. e di non avere acquistato sostanza stupefacente dallo stesso il (OMISSIS).
La Corte d’appello riteneva infondato il gravame del Pubblico ministero; reputava, infatti, che, contrariamente alle argomentazioni dell’inquirente, bene aveva fatto il primo giudice a ritenere inutilizzabili le dichiarazioni del B. rese alla polizia giudiziaria il 4 giugno 1995 senza l’assistenza del difensore, in quanto l’imputato, trovato in possesso di un quantitativo minimo di droga, avrebbe dovuto essere interrogato con le garanzie del procedimento penale ex art. 63 c.p.p. Secondo la Corte di merito non era possibile distinguere se il B., nel momento della sorpresa, detenesse la sostanza per uso personale ovvero a fini di spaccio: per la loro inutilizzabilità le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, sempre secondo i giudici di appello, non avrebbero potuto essere confrontate con quelle rese al dibattimento, dichiarazioni, queste ultime, con le quali il B., pur non avendo ritrattato completamente quelle del (OMISSIS) in ordine all’identificazione del G. come spacciatore, potevano essere idonee a influenzare il libero convincimento del giudice.
Riteneva, inoltre, la Corte d’appello che era stata acquisita agli atti sentenza irrevocabile con la quale il G. era stato assolto per non aver commesso il fatto contestato di aver ceduto al B., in numerose occasioni, quantità imprecisate di sostanze stupefacente: quest’ultimo aveva negato, in quel giudizio, di avere ricevuto tali quantità e la sua dichiarazione era stata ritenuta veritiera.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro il quale rileva l’erronea affermazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, in quanto nel momento in cui veniva sentito, non sussisteva alcun elemento a carico da cui potessero desumersi indizi di reità e pertanto era stato correttamente sentito quale persona informata dei fatti. Nè poteva avere rilevanza alcuna la ragione ulteriore della pronuncia giudiziale di assoluzione del G., perchè al B. era stato contestato di avere affermato falsamente di non conoscere il G. e di non avere acquistato sostanza stupefacente il (OMISSIS).
Il ricorso del Procuratore generale è fondato, poichè non è esatto affermare una sorta di presunzione assoluta di indizi di reità per il solo fatto di essere trovato in possesso di una modesta quantità di sostanza stupefacente, essendo necessario accertare in concreto se sussistano effettivamente indizi di reità, circostanza che la sentenza impugnata esclude nel caso di specie. Tale principio è stato recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali con decisione sicuramente condivisibile hanno affermato che:
"L’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste" (Sez. U, Sentenza n. 21832 del 22/02/2007 Ud., dep. 05/06/2007, Rv.
236370).
Condivisibile appare anche la deduzione dell’ulteriore profilo di ricorso secondo cui non avrebbe nessun carattere di decisività la sentenza richiamata dalla Corte d’appello concernente l’assoluzione del G., sia perchè all’attuale imputato è stato contestato specificamente di avere dichiarato di non avere mai conosciuto il G. e di non aver acquistato da costui sostanza stupefacente il giorno (OMISSIS), sia perchè la Corte d’appello non ha tenuto conto che ai fini della prova il fatto accertato in detta sentenza deve essere valutato ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 3, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 238 bis c.p.p..
La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro perchè, ai fini della decisione, consideri anche le dichiarazioni rese dal B. alla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, e perchè specifichi per quali ragioni la sentenza pronunciata a carico del G. sopra richiamata costituisca elemento probatorio capace di far escludere che il B. sia responsabile del reato di falsa testimonianza per avere affermato le specifiche circostanze di non conoscere personalmente il G. e di non avere acquistato sostanza stupefacente dallo stesso il (OMISSIS).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro per nuovo esame.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.