Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-05-2011) 01-06-2011, n. 21881 Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MASTROVITO Lina per l’accoglimento del ricorso, in subordine prescrizione.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui il 6-14.7.2009 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna inflittagli in data 3.5.2007 dal Tribunale di Lucca, per il delitto di calunnia in danno di L. G. (fatto del (OMISSIS)), solo revocando la condizione apposta alla sospensione condizionale della pena, ricorre personalmente l’imputato Z.G., con due motivi:

– violazione del diritto di difesa, per l’utilizzazione delle dichiarazioni rese senza l’assistenza di un difensore e senza le preliminari avvertenze, secondo il ricorrente dovute perchè egli era in possesso di assegno risultante, a quel momento, provento di furto;

sarebbe poi stata ignorata la sua ritrattazione intervenuta "pochi giorni dopo", ed invece rilevante perchè idonea a configurare desistenza;

– difetto di motivazione, "semplicistica ed embrionale", laddove "si dibatte su un punto assolutamente e chiaramente di diritto". 2. Il ricorso è infondato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La calunnia contestata allo Z. è consistita nell’avere – richiesto di fornire indicazioni sulla provenienza del titolo, denunciato rubato, dopo che altro prenditore aveva riferito di averlo ricevuto da lui – affermato falsamente di averlo ricevuto direttamente dal fratello del derubato (invece essendo questi del tutto estraneo alla vicenda, mentre il titolo risultò poi esser stato materialmente rubato dalla sorella dell’imputato).

Va innanzitutto rilevato come il ricorso devolva a questa Corte di legittimità sostanzialmente solo la questione in rito, anche nelle sue implicazioni di motivazione, essendo quindi precluso alcun accertamento della motivazione sugli altri punti della decisione.

Orbene, sia pure in un contesto espositivo di faticosa grafica e lettura (ad esempio risulta che in realtà la Corte distrettuale non ha affatto ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese da Z. ai carabinieri di Altopascio: il penultimo paragrafo di pag. 2 si chiude, dopo virgola e due punti, con la locuzione "non è dato convenire con i ricordati rilievi difensivi"), la Corte d’appello pare essersi attenuta al principio di diritto già insegnato da questa Corte suprema, secondo il quale l’eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni riguarda le sole affermazioni inerenti al fatto già costituente oggetto delle indagini e non si estende alle dichiarazioni il cui compimento potrebbe dar luogo ad un reato diverso da quello oggetto dell’indagine già avviata (in termini, Sez. 6, sent. 33836 del 13.5-25.8.2008; Sez. 2, sent. 29581 del 7.7- 4.9.2006; Sez. 6, sent. 21116 del 31.3-5.5.2004; v. pure Sez. 6, sent. 22456 dell’8-28.5.2009, proprio in tema di calunnia in materia di assegni bancari, ripresa da Sez. 6, sent. 24640 del 25.5- 30.6.2010; Sez. 4, sent. 36861 del 12.5-22.9.2009). Tale principio è stato affermato tanto nei casi delle spontanee dichiarazioni (pure con denuncia orale) o dell’interrogatorio dichiarato nullo, quanto nel caso, appunto, della persona sentita quale teste, anche dalla polizia giudiziaria.

Nè, invero, l’esser stato possessore di assegno di accertata provenienza furtiva costituisce, per ciò solo, situazione che attribuisce, impone e realizza la qualifica di persona nei cui confronti si procede, o imputato, atteso che un tale possesso è anche fisiologicamente collegabile, per massima di comune esperienza, ad una serie indeterminata di legittime cessioni del titolo, con prenditori successivi tutti in buona fede.

Neppure, da ultimo, l’esercizio del diritto di difesa può in alcun modo legittimare, o scusare, l’accusa falsa nei confronti di persona che si conosce innocente del fatto attribuitogli: già Sez. 6, sent.

9307 del 6.6-26.8.1994 qualificava come ius reception che il diritto di respingere da sè l’accusa e, se del caso, mentire (ius defendendi) non si estende fino a giustificare le false accuse a carico di persone innocenti.

Il secondo motivo, di scarsa comprensione, è comunque inammissibile per l’assoluta genericità del suo contenuto.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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