Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte rileva che il ricorso per Cassazione proposto da R. G. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona 1/22.10.2010 – che dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la pregressa decisione del Tribunale di Ascoli Piceno 2.7.2008 di condanna alla pena di mesi nove di reclusione per il delitto di insolvenza fraudolenta, è inammissibile per omessa presentazione dei motivi.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavaliera rv. 219532) – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
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