Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 01-06-2011, n. 21824

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 22/4/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento, in data 23/10/2006, appellata da D.T.S. ritenuta colpevole di truffa per aver inviato, nella sua qualità di titolare di agenzia di servizi turistici, varie coppie di clienti, presso il Camping (OMISSIS), inducendo in errore il titolare, affermando che avrebbe pagato essa stessa il corrispettivo dei servizi offerti ai clienti, senza mai effettuare alcuno pagamento.

Veniva, pertanto, condannata alla pena di mesi quattro di reclusione e Euro 51,00 di multa oltre risarcimento dei danni a favore della parte civile.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputata deducendo i seguenti motivi:

1) estinzione del reato per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa;

2) erronea emissione del decreto di irreperibilità dell’imputata in mancanza di ricerche previste dall’art. 159 c.p.p.;

3) mancanza dei presupposti soggettivi e oggettive del reato ascrittole.
Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato anche in mancanza di altri motivi di ricorso in quanto è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell’art. 648 c.p.p., comma 2, non sia stata "pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso" (cfr. per il caso di inammissibilità del ricorso Sez. 5^, Sentenza n. 10637 del 15/02/2002 Cc. (dep. 14/03/2002 ) Rv. 221498).

Va, quindi, dichiarata l’estinzione del reato per la remissione di querela ritualmente espressa (in data 4.6.2010) ed accettata (in data 25.11.2010).

La sentenza deve essere, quindi, annullata per estinzione del reato a seguito di remissione di querela.

L’imputata deve essere condannato ex lege al pagamento delle spese del processo.

A seguito di tale declaratoria non possono essere qui esaminate le questioni afferenti alle statuizioni civili.

Questa Corte ha infatti già ritenuto, con giurisprudenza che merita condivisione, che in caso di estinzione del reato, il dovere del giudice di decidere solo le disposizioni e i capi della sentenza che concernono gli interessi civili non può trovare applicazione allorchè la causa estintiva dipenda dall’intervenuta remissione di querela da parte del soggetto danneggiato, in quanto la ratio dell’art. 578 c.p.p. è quella che cause estintive del reato, ma indipendenti dalla volontà della parte, possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna di primo grado (Sez. 1^, Sentenza n. 42994 del 07/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008) Rv. 241827; Cass. 6^, 6 febbraio 2004, Rv.

229400).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per remissione della querela; condanna la ricorrente D.T. S. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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