Cons. Stato Sez. V, Sent., 31-05-2011, n. 3251 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il sig. G. P., impiegato di 4° qualifica funzionale alle dipendenze della provincia di Catanzaro, nel presupposto della formazione del silenzio inadempimento dell’amministrazione rispetto a pertinenti istanze di pagamento delle differenze retributive per l’esercizio delle mansioni superiori di istruttore direttivo – VII qualifica funzionale – sin dal gennaio 1987 (come riconosciute espressamente dalla delibera giuntale n. 4576 del 28 dicembre 1989), ha adito il T.a.r. della Calabria – con ricorso notificato il 16 giugno 1995 – chiedendo:

a) la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento;

b) la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive a titolo principale ovvero, in subordine, a titolo di indebito arricchimento.

2. L’impugnata sentenza – T.a.r. della Calabria, n. 105 del 2 febbraio 1999 -:

a) ha negato il diritto alle differenze retributive ex art. 2103 c.c. reputando la delibera giuntale n. 4576 del 1989 priva dei requisiti minimi di legalità indispensabili per poterla considerare fondamento della pretesa azionata;

b) ha dichiarato inammissibile l’azione per la declaratoria di inammissibilità del silenzio rifiuto;

c) ha respinto la domanda di arricchimento senza causa (tale capo non è stato espressamente contestato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);

d) ha compensato le spese di lite.

3. Con atto ritualmente notificato e depositato, il sig. P. ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza insistendo per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive e sollevando, in subordine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 dello Statuto dei lavoratori, e di ogni altra disposizione dell’ordinamento in concreto applicabile, per contrasto con l’art. 36 Cost.

4. Si è costituita la provincia di Catanzaro deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.

5. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 17 maggio 2011.

6. L’appello è infondato e deve essere respinto.

7. La sezione non intende discostarsi dal consolidato orientamento dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 23 marzo 2006, n. 3; 23 febbraio 2000, n. 12; 28 gennaio 2000, n. 10; 18 novembre 1999, n. 22), e della successiva giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. giust. amm., 20 dicembre 2010, n. 1504; Cons. St., sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4880; sez. V, 28 marzo 2008, n. 1309; sez. V, 29 agosto 2005, n. 4397), secondo cui:

a) in mancanza di una disposizione di legge ad hoc, l’esercizio di fatto di mansioni superiori, da parte del dipendente di pubblica amministrazione, non determina l’insorgenza di alcun diritto, salvo quello alle differenze retributive per il periodo successivo all’entrata in vigore dell’art. 15, d.lgs. n. 387 del 1998, a causa dell’inapplicabilità, al pubblico impiego, degli artt. 13, l. n. 300 del 1970, 2103 c.c. e 36 Cost.;

b) è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 56 e 57 d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, nella parte in cui escludono la rilevanza delle mansioni superiori svolte di fatto da un pubblico dipendente, e ciò in quanto il divieto di riconoscimento delle mansioni superiori ai fini di un diverso inquadramento mira ad assicurare il rispetto di precisi dettati costituzionali, in particolare dell’art. 97 Cost., con riferimento ai principi di imparzialità, della necessaria osservanza delle modalità di accesso al pubblico impiego e di selezione del dipendente, e di buon andamento della p.a., che richiede certezza sugli assetti organizzativi e finanziari delle strutture pubbliche.

8. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni l’appello deve essere respinto.

9. Nella vetustà della causa e nelle oscillazioni della giurisprudenza di merito ai tempi della proposizione del ricorso in appello il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, co. 1, c.p.a e 92, co. 2, c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

a) respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione;

b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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