Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la ricorrente, titolare dello stabilimento industriale per la produzione di malto per birra, sito in Pomezia, via Naro, n. 39, ha impugnato la diffida n. 33 del 7 marzo 2003, emessa dal Dirigente della Sezione attività produttive del Comune di Pomezia con la quale le è stato intimato di presentare istanza di autorizzazione sanitaria del predetto stabilimento.
Con l’atto di gravame ha dedotto che, in data 19 febbraio 2003, gli ispettori del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Roma H si sono recati presso il citato stabilimento, provvedendo a prelevare un campione di orzo per le indagini di micotossine, un campione di acqua di processo e un campione di malto per la ricerca di residui di pesticidi.
Ha altresì dedotto che gli ispettori hanno richiesto l’autorizzazione sanitaria, il Piano di Autocontrollo, i dati relativi al responsabile dell’industria alimentare, l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue, l’autorizzazione allo scarico in atmosfera e i dati del responsabile della sicurezza sul lavoro, di talché, in data 24 febbraio 2003, i tecnici della società ricorrente hanno provveduto al deposito della citata documentazione presso la AUSL competente.
Ha, ulteriormente, dedotto che gli ispettori della AUSL hanno consegnato ai tecnici della società ricorrente il modulo di "richiesta autorizzazione sanitaria per produzione, deposito, preparazione somministrazione alimenti e bevande" da indirizzare al Comune di Pomezia, di talché, in data 3 marzo 2003, detti tecnici hanno illustrato alla AUSL le motivazione per le quali non era mai stata presentata la citata richiesta.
2. Formulando un’unica complessa doglianza, la ricorrente ha denunciato i vizi di violazione del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, eccesso di potere, irragionevolezza, sviamento di potere e contraddittorietà manifesta.
3. All’udienza del 16 marzo 2011, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato, nei termini appresso precisati.
2. Con l’unica, complessa doglianza la società ricorrente denuncia l’illegittimità dell’atto impugnato, deducendo che la propria attività di produzione di malto per birra non rientra tra le attività di produzione, preparazione e confezionamento di sostanze destinate all’alimentazione umana per le quali è prescritta l’autorizzazione sanitaria.
Più in particolare, ad avviso della ricorrente il malto per birra non può essere ricompreso tra le sostanze destinate all’alimentazione umana di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283), in quanto, trattandosi di un semilavorato agricolo, non è destinato direttamente alla vendita a scopo alimentare.
3. Rileva il Collegio che, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono soggette alla vigilanza per la tutela della salute pubblica "la produzione ed il commercio delle sostanze destinate all’alimentazione" (art. 1). Tale disposizione trova attuazione nel D.P.R. n. 327 del 1980, per il quale la vigilanza interessa le attività di produzione, commercio e impiego "delle sostanze destinate all’alimentazione" (art. 2) e l’autorizzazione sanitaria è prescritta per "l’esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di deposito all’ingrosso di sostanze alimentari".
La giurisprudenza penale, chiamata a delineare l’ambito applicativo dell’obbligo di autorizzazione sanitaria, ha avuto modo di chiarire che detta autorizzazione è necessaria anche per le attività di produzione di sostanze destinate all’alimentazione umana solo previa lavorazione o trasformazione (Cass. Pen. 17 novembre 1998, n. 13538), nonché per le attività che interessano beni che soltanto dal punto di vista funzionale, sebbene non da quello fisiologico, possono essere considerati destinati all’alimentazione umana (Cass. Pen. 9 dicembre 2009, n. 604).
Ne discende che privo di ogni supporto normativo si palesa l’argomento usato dalla ricorrente per escludere che sia soggetta ad autorizzazione sanitaria la propria attività di produzione e lavorazione del malto per birra, giacché è recisamente da escludere che l’autorizzazione sia imposta soltanto per i prodotti direttamente destinati alla vendita a scopo alimentare. Tale autorizzazione, essendo imposta per le attività di produzione, preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari, interessa qualsiasi bene direttamente o indirettamente destinato al consumo umano, senza che rilevi il livello del ciclo produttivo in cui la specifica attività si colloca.
Altrimenti opinando, rimarrebbero irragionevolmente escluse dalla vigilanza quelle attività che si collocano all’inizio del ciclo produttivo e che possono comunque interferire negativamente sulla sicurezza del prodotto finito e, conseguentemente, sulla salute umana.
Poiché la produzione di malto per birra rientra nelle attività che, alla luce della accolta lettura del dato normativo, sono soggette ad autorizzazione sanitaria, il ricorso si palesa infondato e deve, pertanto, essere respinto.
3. Considerata la mancata costituzione del Comune di Pomezia, non si provvede sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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