Cons. Stato Sez. III, Sent., 01-06-2011, n. 3326 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decisione n. 1517/2010, la V Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dal sig. V. M. contro la sentenza n. 124/1997 del T.A.R. Calabria, sezione di Reggio Calabria.

La medesima sentenza ha condannato l’appellante al pagamento delle spese legali, liquidate in Euro 2.000, oltre ad IVA (imposta sul valore aggiunto) e CAP (contributo alla Cassa Avvocati).

Il sig. Misefari propone ora domanda di revocazione contro la decisione della V Sezione, con particolare riferimento alla condanna alle spese legali.

L’istante osserva che, benché nella sentenza non sia specificato, il soggetto beneficiario della condanna non può essere che la (unica) controparte del giudizio, ossia l’appellata Azienda Ospedaliera "BianchiMelacrino e Morelli" di Reggio Calabria, Gestione Liquidatoria ex U.S.L. 31 della Calabria. Aggiunge, peraltro, che l’Azienda non si era costituita d’appello. Di conseguenza, la condanna al pagamento delle spese legali appare basata sull’erronea supposizione di un fatto (e cioè che l’Azienda fosse costituita nel giudizio d’appello) la cui inesistenza risultava invece inequivocamente dagli atti e non aveva formato oggetto di discussione.

Secondo l’istante, risulta dunque verificata l’ipotesi revocatoria di cui all’art. 395, n. 4, del codice di procedura civile.

Questo Collegio osserva che la domanda di revocazione risulta fondata, in quanto in effetti la decisione in parola si basa sull’erroneo presupposto che l’appellata fosse costituita.

In conclusione, la domanda va accolta, e per l’effetto nella decisione n. 1518/2010, nella parte motiva, la frase "le spese di lite seguono la soccombenza" va sostituita con "non vi è luogo a pronunciare sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparte" e nel dispositivo la frase "condanna, etc." va sostituita con "nulla per le spese".

Le spese della presente fase revocatoria vanno invece compensate
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie la domanda di revocazione nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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