Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– Con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. I bis, n. 12873/09 del 14.12.2009 (che non risulta notificata), è stato respinto il ricorso proposto dal signor M. S., appartenente al personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, avverso la propria esclusione dalla procedura selettiva per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, finalizzata alla copertura di posti tramite stabilizzazione del personale volontario nel predetto Corpo (procedura, nel caso di specie avviata con decreto n. 3747 del 27.8.2007 del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione centrale per gli Affari Generali. Area I).
– La contestata esclusione – disposta con D.M. n. 4311 del 23.9.2008 – risultava effettuata per deficit uditivo, consistente in "ipoacusia bilaterale percettiva…per frequenze medio alte, accertata all’esame audiometrico".
– In rapporto a quanto sopra, nella citata sentenza si forniva riscontro di verificazioni effettuate presso il Dipartimento militare di medicina legale – Commissione Medica Ospedaliera 2^ di Messina (verbale n. 53 del 10.3.2009, in cui l’appellante veniva giudicato idoneo) e presso la Commissione Medica istituita con D.M. 4778/A3/6104Q del 25.10.2007, incaricata di effettuare gli accertamenti sanitari disposti dai Tribunali Amministrativi Regionali, nei confronti dei candidati ricorrenti avverso l’esclusione per inidoneità psicofisica o attitudinale nelle procedure per l’accesso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (verbale n. 21 del 9.9.2009, in cui veniva confermata la non idoneità).
In base a quest’ultima verifica – effettuata in rapporto ai requisiti attitudinali di cui al D.M. n. 78 in data 11.3.2008 – il ricorso proposto dall’interessato veniva respinto, tenuto conto del fatto che i requisiti prescritti dal citato D.M. n. 78/2008 non sarebbero "ontologicamente e funzionalmente sovrapponibili alla verifica prevista dal D.M. n. 76/2004, per l’iscrizione nei quadri del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco, stante, da un lato, la diversità dei criteri di selezione/accesso, dall’altro, il maggior rigore con il quale l’Amministrazione è giusto che vagli le caratteristiche del candidato, ai fini della sua idoneità a svolgere un servizio di natura continuativa e sicuramente più impegnativo".
Nella medesima sentenza si sottolineava, peraltro, come il sindacato del giudice amministrativo, in ordine a valutazioni scientifiche a carattere medicolegale dovesse arrestarsi, in assenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, emergenti nelle valutazioni stesse. Non infondatamente, inoltre, la medesima Amministrazione avrebbe fatto applicazione del D.M. n. 78/2008, successivo alla pubblicazione del bando di selezione (decreto n. 3747 del 27.8.2007), essendo stata data attuazione col predetto D.M. al D.Lgs. 13.10.2005, n. 217, con intervenuta abrogazione della precedente normativa ( D.M. n. 228 del 3.5.1993, richiamato nel bando, che avrebbe però effettuato sul punto un rinvio di tipo dinamico alla normativa, vigente al momento degli accertamenti sanitari da effettuare).
– Avverso la predetta sentenza, in sede di appello venivano prospettate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con particolare riguardo alle seguenti ravvisate ragioni di illegittimità del giudizio espresso dall’Amministrazione:
a) risultati disomogenei degli accertamenti compiuti dagli organi sanitari, come attestato nei già ricordati verbali n. 53 del 10.3.2009 della Commissione Medica Ospedaliera di Messina e n. 21 del 9.9.2009 della Commissione Medica ex D.M. 4778/2007 di Roma (il primo attestante l’idoneità fisica alla stabilizzazione dell’attuale appellante, anche sul piano audiometrico, il secondo negativo in rapporto al medesimo esame), con ulteriore conferma dell’idoneità come vigile del fuoco volontario, attestata con verbale n. 1237 del 6.11.2008 della Commissione Medica Ospedaliera di Palermo;
b) possibilità che gli esiti negativi di alcuni accertamenti fossero stati determinati da circostanze contingenti e non da patologie dell’interessato (viaggio in aereo e treno per Roma, prolungato utilizzo, nella medesima circostanza, di apparecchio riproduttore di musica MP3);
c) incongruenza insita nella preclusa stabilizzazione di un soggetto, ritenuto idoneo al servizio come volontario per circa 20 anni;
d) illegittima applicazione – in occasione di entrambi gli accertamenti conclusi con esito negativo – del D.M. 11.3.2008, n. 78, mentre il bando rinviava, per la verifica dei requisiti di idoneità fisica, al D.M.3.5.1993, n. 228;
e) omessa pronuncia o difetto di motivazione della sentenza sulle diverse questioni prospettate.
L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, ribadiva la correttezza degli accertamenti diagnostici seguiti, nonché la ragionevole previsione di una selezione più rigorosa – per quanto riguarda i requisiti fisici e psicoattitudinali – per il personale da immettere nei ruoli dei vigili del fuoco, rispetto al personale volontario, impiegato solo saltuariamente; in base al principio "tempus regit actum", inoltre, i parametri utilizzabili al momento delle visite mediche non avrebbero potuto essere che quelli di cui al D.M. n. 78/2008, dopo l’intervenuta abrogazione, col medesimo, del precedente D.M. n. 228/1993 (mentre per il personale volontario detti parametri risultano contenuti nel D.P.R. 6.2.2004, n. 76).
Premesso quanto sopra, deve essere in primo luogo esclusa la rilevanza delle prospettazioni difensive di cui al precedente punto e), non rilevando in sede di appello censure di omessa pronuncia o difetto di motivazione della sentenza appellata, in quanto l’effetto devolutivo, tipico del secondo grado di giudizio, consente al Giudice di valutare nuovamente ogni domanda riproposta, modificando o integrando la motivazione ove necessario (cfr. in tal senso Cons. St., sez. IV, 20.12.2005, n. 7201; Cons. St., sez. V, 13.2.2009, n. 824 e 19.11.2009, n. 7259; Cons. St., sez. VI, 25.9.2009, n. 5797). A diverse conclusioni, invece, il Collegio ritiene di dover pervenire per le altre argomentazioni difensive, con particolare riguardo alla disciplina applicabile al concorso di cui trattasi, in base al relativo bando.
Per quanto riguarda la correttezza degli accertamenti diagnostici, nei termini di cui ai precedenti punti a) e b), si può convenire che gli stessi – censurabili solo per errore di fatto, irragionevolezza o contraddittorietà – presentano elementi di discordanza, essendosi pronunciati in modo opposto gli organi ai quali prima il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia e poi (dopo regolamento di competenza) quello per il Lazio avevano affidato la verifica del giudizio impugnato.
Analoghe perplessità suscita la previsione (contestata al precedente punto c) di requisiti fisici differenziati per il personale volontario rispetto a quello stabilizzato dei vigili del fuoco, quanto meno sotto profili – come quelli auditivi – che sembrano legati a fattori di sicurezza, per il corretto espletamento del servizio o per la salvaguardia dello stesso lavoratore in situazioni di emergenza: fattori, quelli appena indicati, che non possono ricevere tutela differenziata, in rapporto a funzioni diverse solo per il carattere continuo o discontinuo del relativo esercizio, ma non anche per le condizioni di lavoro e per i connessi rischi.
In rapporto alle considerazioni sopra svolte (che potrebbero condurre a nuova C.T.U., ovvero a valutazione di conformità delle normative sopra indicate – e delle relative disposizioni legislative di riferimento – ai principi costituzionali e comunitari), acquistano tuttavia carattere assorbente, ad avviso del Collegio, le considerazioni di cui al precedente punto d), considerazioni che il Collegio stesso ritiene condivisibili.
Nell’art. 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso, emanato il 27.8.2007, sono infatti prescritti, fra i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, "i requisiti psicofisici e attitudinali di cui al decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni".
Ad avviso del Collegio, attraverso tale dicitura venivano richiamate – con rinvio non dinamico, ma recettizio – le disposizioni vigenti alla data di emanazione del bando stesso, non potendosi ammettere che un bando di concorso non indicasse in modo certo i criteri di ammissione alla procedura selettiva, in base al noto principio secondo cui i requisiti soggettivi prescritti per l’ammissione a qualsiasi procedura concorsuale debbono essere posseduti alla data della domanda. Nel caso, in concreto verificatosi, di ius superveniens al riguardo, a circa sei mesi di distanza dalla pubblicazione del bando (quando erano già abbondantemente scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione), i criteri di riferimento non potevano che essere desunti dal citato D.M. n. 228/93, il cui contenuto – anche dopo l’abrogazione intervenuta col D.M. n. 78/2008 – doveva considerarsi recepito nella disciplina speciale del concorso di cui trattasi, ove l’Amministrazione (come in effetti avvenuto) non avesse ritenuto opportuno rinnovare ab initio la procedura di cui trattasi, annullando il bando del 27.8.2007 ed avviando una nuova procedura di stabilizzazione del personale volontario.
L’applicabilità, nel caso di specie, dei criteri di cui al ricordato D.M. n. 228/1993 appare d’altra parte decisiva per l’accoglimento delle ragioni dell’appellante, essendo i requisiti richiesti nel predetto D.M. non dissimili – per il settore audiometrico che interessa in questa sede – da quelli prescritti per l’idoneità a vigile del fuoco volontario (idoneità pacificamente posseduta dal medesimo appellante e consistente nella "percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione dell’uso di protesi" e non, come previsto dal D.M. n. 78/2008, "soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 3000 Hz e soglia non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze 4000 – 6000 – 8000 Hz, sempre con esclusione di protesi acustiche: soglia, quest’ultima, di cui era sto segnalato il superamento nel caso di specie).
– Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata, accoglimento del ricorso di primo grado n. 3585 del 2009 ed annullamento degli atti impugnati in primo grado di giudizio; quanto alle spese giudiziali dei due gradi, tuttavia, ne appare equa la compensazione, tenuto conto della complessità del quadro normativo di riferimento e della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe n. 5583 del 2010 e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie altresì il ricorso proposto in primo grado n. 3585 del 2009 ed annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese giudiziali dei due gradi.
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