Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-02-2011) 01-06-2011, n. 22201 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con ricorso depositato il 23.9.2009, il dott. I.C., per mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, ha chiesto alla Corte d’appello di Milano la liquidazione a proprio favore della somma di Euro 516.456,90 a titolo di riparazione della detenzione subita dal 28.10.1993, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip del Tribunale di Firenze del 26.10.1993, e protrattasi sino al 24.1.1994, data nella quale la misura cautelare era stata revocata dallo stesso Gip. La carcerazione si riferisce ad una imputazione mossa all’attuale ricorrente, all’epoca dirigente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Milano, di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, per essersi, asseritamente, posto a disposizione della predetta associazione e di altra finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti fornendo copertura per le illecite attività svolte; da tale accusa I. è stato assolto essendo è intervenuta, in data 2 ottobre 2000, sentenza del Gip di Milano di non doversi procedere per non aver commesso il fatto, poi confermata in appello e divenuta definitiva.

Il procedimento si era incardinato originariamente presso l’autorità giudiziaria di Firenze, ma a seguito di dichiarazione di incompetenza, proseguiva presso i giudici di Milano e, nel corso del procedimento presso il Tribunale milanese, il pubblico ministero procedeva alla contestazione suppletiva anche del reato di cui all’art. 319 c.p.; da tale imputazione I. era stato assolto con sentenza del 20 ottobre 2003 del Tribunale di Milano per non aver commesso il fatto; ma la Corte di appello confermava l’assoluzione piena solo relativamente ad alcune delle condotte ascritte, mentre riteneva che alcune altre (acquisti e vendite di autovetture compiute con la intermediazione di tale S. e deposito gratuito di mobili dell’imputato in un locale dell’autoparco gestito dal S.) potevano integrare, sia pure astrattamente, il reato di cui all’art. 323 c.p., (abuso di ufficio) che però doveva ritenersi estinto per prescrizione.

2. La Corte di appello di Milano ha escluso che nella condotta dello I. potesse ravvisarsi dolo o colpa grave che potessero aver dato o concorso a dare causa alla detenzione ed ha riconosciuto all’istante la somma di Euro 45000,00 a titolo di indennizzo per i circa tre mesi di detenzione subita.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e lo I..

4. Il Ministero dell’Economia ha dedotto violazione di legge per avere la Corte milanese escluso la colpa grave dell’istante ritenendo che il medesimo fosse inconsapevole che il S., con il quale aveva intrattenuto frequenti rapporti, era esponente di una associazione criminale. Rappresenta che tale convincimento si pone in contrasto con le risultanze della sentenza della Corte di appello di Milano del 25.6.2005 che, con valutazione poi condivisa in Cassazione, ha individuato proprio nella consapevolezza da parte dello I. della qualità di pericoloso pregiudicato del soggetto (il S.) con cui aveva intrattenuto rapporti, uno degli elementi qualificativi del reato di abuso di ufficio, dichiarato estinto soltanto per effetto della intervenuta prescrizione. Sostiene che il giudice della riparazione non può non tenere conto dell’esito del giudizio di cognizione e non può sovrapporre le proprie valutazioni a quelle con le quali il giudice penale abbia ritenuto di qualificare determinati comportamenti; nè può ritenere insussistenti fatti che il giudice penale abbia invece accertato (o viceversa); e ciò anche se era intervenuta al riguardo una sentenza di prescrizione. Con un secondo motivo lamenta mancanza o manifesta illogicità di motivazione in ordine alla convinzione della inconsapevolezza dello I. della consistenza criminale del S.; la Corte ha tratto tale convincimento non sulla base del materiale probatorio che era stato esaminato dai giudici del merito, ma dalle deposizioni testimoniali che l’istante aveva ritenuto di estrapolare per appoggiare la propria richiesta e dall’esito favorevole del procedimento disciplinare celebrato dalla amministrazione di appartenenza dello I., procedimento che però ha parametri e finalità del tutto diversi da quello del procedimento penale.

5. I. muove censure relativamente alla determinazione dell’indennizzo. Si duole in particolare che non si sia tenuto conto del fatto che la custodia cautelare in carcere è stata effettuata per sette giorni in regime di isolamento giudiziario, che, come noto, è assai più gravoso del normale regime detentivo. Si duole altresì che non sia stato tenuto conto della lunga durata del procedimento a suo carico, del rilevante eco che ha avuto la notizia della sua detenzione, dei danni subiti sulla carriera, praticamente interrotta tanto che a distanza di ben 18 anni dai fatti egli ha ancora la stessa qualifica, pur trovandosi in condizioni di competenza professionale, dimostrate dal proprio curriculum, tali da poter legittimare l’aspettativa di una ben più brillante carriera. Con un terzo motivo si duole della intervenuta compensazione delle spese, pur avendo egli ottenuto ragione indipendentemente dall’entità dell’ammontare dell’indennizzo in concreto riconosciuto.

6. Entrambi i ricorrenti hanno integrato il ricorso, presentando il difensore dello I. in data 10.1.2011 una memoria con controdeduzioni al ricorso avverso e alle conclusione formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte; nonchè, in data 21.2.2011, motivi nuovi con i quali si sostiene che il pur breve periodo di detenzione è stato causa di notevolissimi danni alla propria persona e a quella dei propri familiari protrattisi ben oltre il periodo di detenzione, per tutta la durata del procedimento ed anche oltre, danni derivati dalla risonanza avuta dalla accusa infamante che gli era stata rivolta, e dai pregiudizi di carriera subiti; di tali danni la Corte milanese non avrebbe tenuto conto ed avrebbe altresì confuso l’istituto della riparazione della ingiusta detenzione con quello, introdotto con L. n. 89 del 2001, destinato a risarcire la lunga durata del procedimento.

Il Ministero dell’Economia ha depositato una memoria in data 25.1.2011 per resistere al ricorso avverso.
Motivi della decisione

1. I ricorsi non meritano accoglimento.

2. Prendendo in esame in primo luogo quello proposto dal Ministero dell’Economia, rileva il Collegio che le considerazioni formulate con il primo motivo circa l’esistenza di una condotta dello I. tale da rappresentare colpa grave rilevante ai fini dell’indennizzo richiesto, non possono essere prese in considerazione. Ed invero tutto l’argomentare da cui deriverebbe, secondo la ricorrente amministrazione, la colpa grave dell’istante si incentra sulla motivazione resa dalla Corte di appello nel dichiarare la prescrizione per alcuni episodi di corruzione che erano stati contestati allo I., con contestazione suppletiva, dal pubblico ministero milanese, quando ormai il Gip di Firenze aveva revocato il titolo custodiale emesso per il reato ex art. 416 bis;

sostiene il ministero dell’Economia che la Corte di appello di Milano, nel dichiarare la prescrizione, ha formulato considerazioni che dimostrerebbe una consapevolezza dello I. dei traffici illeciti del S. e della sua qualità di soggetto di spicco della criminalità organizzata milanese, orbitante intorno all’autoparco.

Osserva il Collegio che tali valutazioni non sono pertinenti ai fini di cui trattasi dal momento che, come risulta da un attento esame del complessivo e complesso iter processuale che si è sviluppato intorno alla persona dello I., esse riguardano fatti diversi da quelli ai quali si riferisce la carcerazione poi rivelatasi ingiusta, essendo – come si è già detto – state formulate le accuse di corruzione solo con le contestazioni formulate davanti al Tribunale milanese. Si tratta di accuse successive a quelle che hanno dato vita alla detenzione subita dallo I., che, secondo quando risulta dalla ordinanza qui impugnata, è stato ristretto in carcere solo per imputazione ex art. 416 bis cod. pen., dalla quale poi è stato assolto con formula piena e ampiamente liberatoria rappresentata dalla sentenza 2 ottobre 2000 del Gup di Milano di non luogo a procedere per i reati associativi, essendo risultate inattendibili le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia che aveva formulato accuse nei suoi confronti.

Il procedimento era invece proseguito, con varie vicende che qui non rilevano, per le accuse di corruzione, fino alla sentenza della Corte di appello milanese del 25.6.2005, alla quale fa riferimento la ricorrente amministrazione, sentenza della quale, però, non può tenersi conto dal momento che essa riguarda reati che non hanno dato causa alla detenzione per cui si chiede l’indennizzo .

Anche il secondo motivo è infondato. La Corte milanese ha infatti fornito ampia e congrua motivazione circa l’assenza di dolo o colpa grave da parte del ricorrente, richiamando la ritenuta inattendibilità delle accuse che lo avevano riguardato e facendo riferimento a numerose testimonianze di funzionari della polizia di Stato tutte concordi nell’escludere che, prima dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza che ha dato il via alla carcerazione dello I., vi fosse consapevolezza alcuna od anche semplice sospetto che proprio nell’autoparco di (OMISSIS) e nella persona del S. fosse incentrata una ampia e pericolosa organizzazione malavitosa; peraltro il ricorso del Ministero risulta assai generico nella parte in cui eccepisce la mancata aderenza alla sentenza di assoluzione, e non indica fatti specifici che potessero essere rilevanti nel senso della esclusione del diritto invocato.

3. Passando ad esaminare il ricorso dello I., occorre in primo luogo ribadire, come peraltro già evidenziato dalla Corte milanese, la natura indennitaria dell’istituto in esame, fatta palese dallo stesso testo normativo, con la conseguente esclusione dei principi che sovrintendono il risarcimento del danno in senso stretto. Ciò risulta particolarmente chiaro dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 13.1.1995 n. 1, Min. del Tesoro in proc. Castellani, secondo la quale "L’equa riparazione per l’ingiusta detenzione è istituto strutturalmente diverso dal risarcimento del danno. Questo può scaturire, come è noto, o da un inadempimento contrattuale, nel qual caso comprende tanto il danno emergente quanto il lucro cessante, oppure da fatti illeciti, che, se integrano gli estremi di reato, oltre ai predetti danni patrimoniali, attribuiscono il diritto al risarcimento dei danni morali. Nell’un caso e nell’altro l’esistenza dei danni patrimoniali deve essere rigorosamente provata, essendo consentita la valutazione equitativa sul loro ammontare ove non se ne possa dare una prova precisa; b – La riparazione, invece, non si riallaccia al rapporto proprio del danno risarcibile e prescinde dalla prevedibilità di esso e dalla colpa del fatto causante; c – E’ un diritto che si costituisce sulla base di un rapporto lecito e di una attività legittima, quale è quella statuale giudiziaria, e si fonda su un danno obiettivamente ingiusto causato da quella attività. Scaturisce, quindi, da un rapporto di solidarietà civile, onde si deve attuare non con rigidi criteri tecnico-giuridici, ma con criteri prettamente equitativi; d – Ed è alla stregua di questi principi che debbono essere valutati i due criteri di proporzionamento della riparazione, che consistono nella durata della custodia cautelare e nelle conseguenze personali e familiari derivanti dalla privazione della libertà, criteri indicati nell’art. 643 c.p.p., comma 1, richiamato dall’art. 315 c.p.p., comma 3". Ciò posto, può ricordarsi, quanto alla concreta determinazione dell’indennità come altrettanto pacifico sia il principio secondo il quale "La indennità prevista dall’art. 314 cod. proc. pen. deve essere liquidatagli, equitativamente. Ne consegue che il giudice, benchè abbia l’obbligo di motivare in ordine alla valutata equità dell’indennizzo non è tenuto ad una determinazione dell’importo che tenga dettagliatamente conto delle eventuali varie voci di danno, visto che il legislatore ha costruito l’equa riparazione non come risarcimento del danno, sebbene come indennizzo, come atto dovuto, di solidarietà nei confronti di chi è stato ingiustamente privato della libertà (Cass. 18.12.1996 n. 3176, Avanzato rv. 206650).

Di tali principi ha fatto correttamente uso la sentenza impugnata che ha evidenziato la mancanza di prova specifica di danni, patrimoniali o non patrimoniali, collegati alla detenzione ed ha congruamente stimato in Euro 20000,00 il valore dell’indennizzo "aritmetico" abitualmente ritenuto congruo (quello stimato nel rapporto tra misura massima dell’indennizzo prevista per legge e durata massima della custodia preventiva consentita), aumentandolo di oltre il doppio, fino alla complessiva somma di Euro 45000,00, in considerazione della posizione sociale dello I., del clamore suscitato dalla pesante accusa rivolta nei suoi confronti, nonchè dei pregiudizi di carattere sociale e familiare. In tale contesto non è censurabile che la sentenza impugnata non abbia fatto esplicito riferimento ai sette giorni trascorsi in isolamento diurno, atteso che la somma complessivamente riconosciuta per la carcerazione è apprezzabile e sostanzialmente idonea a ristorare l’interessato per la voce considerata e neppure è corretto invocare l’inadeguatezza della somma stimata in relazione alle sofferenze subite da lui stesso e dalla famiglia. E’ fuor di dubbio infatti, ed è stato riconosciuto dalla Corte di appello di Milano, che l’arresto e la carcerazione dello I., all’epoca vice questore di Milano, con l’accusa di appartenere ad un associazione di stampo mafioso, poi risultata infondata, ha comportato al medesimo ed ai suoi familiari traumi non facilmente dimenticabili e certamente soggettivamente molto elevati, ma la quantificazione dell’indennizzo operata dalla Corte milanese ha tenuto conto di ciò, più che raddoppiando la somma risultante dal semplice computo matematico.

A fronte di ciò le censure del ricorrente circa la inadeguatezza del ristoro consentito appaiono generiche anche laddove insistono, specie con i motivi nuovi a riferire alla detenzione una sofferenza di lunga durata, protrattasi anche dopo l’avvenuto riacquisto della libertà ed anche oltre l’assoluzione, atteso che di una tale sofferenza non vi sono specifici riscontri, come sarebbe stato necessario per ottenere uno specifico indennizzo, senza contare che, come peraltro anche a questo proposito correttamente osservato dalla Corte di appello, l’indennizzo di cui si discute è destinato a riparare il pregiudizio subito per la ingiusta detenzione e non quello derivante dalla instaurazione del procedimento e dal suo protrarsi nel tempo.

Senza che alcuna confusione sia stata fatta dalla Corte milanese tra l’istituto in esame e quello di cui alla L. n. 89 del 2001, cd. Legge Pinto, destinato a introdurre nel nostro ordinamento un rimedio indennitario per la eccessiva durata dei procedimenti al fine di evitare condanne dello Stato italiano da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo; la Corte di appello in nessun modo ha richiamato tale istituto che viene invece impropriamente evocato dal ricorrente, senza alcuna effettiva utilità, trattandosi di un istituto destinato ad operare in un diverso contesto e secondo diversi presupposti.

Da ultimo nemmeno l’ultimo motivo di ricorso sollevato dallo I., che contesta la disposta compensazione delle spese, merita accoglimento avendo questa Corte (sez. 3 5.4.2007 n. 19986 rv 236704) già chiarito che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, non contrasta con il disposto dell’art. 91 cod. proc. civ. la decisione del giudice di compensare in tutto od in parte le spese processuali, non precludendo la norma processuale tale facoltà. Ne consegue che il sindacato di legittimità è da intendersi limitato alla sola violazione del principio per cui le spese non possono essere poste interamente a carico della parte vittoriosa, mentre non può riguardare la decisione di compensarle, trattandosi di valutazione di merito.

3..In conclusione, entrambi i ricorsi debbono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del procedimento.

Vanno invece compensate tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione in relazione all’esito dei rispettivi ricorsi.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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