Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-02-2011) 01-06-2011, n. 21868 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 19 dicembre 2008, la Corte di appello dell’Aquila confermava la sentenza del 30 settembre 2004 del Tribunale dell’Aquila, appellata da T.C., condannato, all’esito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed Euro 12.000 di multa in quanto responsabile del reato di cui all’art. 81 c.p., comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere detenuto a fini di spaccio gr.

202,36 di hashish, gr. 30,89 di marijuana, gr. 484,4 di cocaina (in (OMISSIS)).

2. Ricorre personalmente per cassazione il T., che, con un unico motivo, denuncia la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. rilevando che, intervenuta dopo la sentenza di primo grado la disciplina più favorevole in termini sanzionatori recata dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, la Corte di appello avrebbe dovuto rideterminare la pena-base detentiva nel minimo di anni sei di reclusione, posto che il Tribunale aveva fissato tale pena nel minimo previsto dalla legge del tempo, pari ad anni otto.

3. Ricorre anche il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello dell’Aquila, denunciando, in primo luogo, analoga violazione di legge, sulla base di considerazioni simili a quelle svolte dalla parte privata.

Inoltre denuncia la illegittima applicazione della disciplina del reato continuato, e del relativo aumento di pena ex art. 81 c.p., comma 2, rilevando che la contestuale detenzione di quantitativi di sostanze stupefacenti, anche se appartenenti a diverse tipologie, non determina la fattispecie del reato continuato, dato che la nuova disciplina ha eliminato la distinzione tabellare tra droghe "pesanti" e droghe "leggere".

Sollecita quindi l’adozione di una nuova statuizione con la quale, in accoglimento dei motivi di ricorso, la pena sia conseguentemente diminuita.
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono fondati.

2. Quanto al primo punto toccato dal ricorso del pubblico ministero, coincidente con l’unico motivo dedotto dall’imputato, va affermato che quando la pena-base per il reato di cui all’art. 73 T.U. stup. sia stata determinata dal primo giudice nel minimo della pena detentiva di anni otto di reclusione stabilito dalla legge prima della nuova disciplina sanzionatoria recata dalla L. 2 febbraio 2006, n. 49, art. 4-bis, in sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, che ha ridotto il minimo ad anni sei di reclusione, e il giudice di appello, non evidenziando argomenti per discostarsi dal livello minimo edittale, non abbia tenuto conto, come nella specie, di tale nuovo limite, la Corte di cassazione, investita sul punto, può procedere direttamente, senza necessità di rinvio, alla determinazione della pena detentiva in anni sei.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso del pubblico ministero, va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, formatasi prima delle modifiche apportate all’art. 73 T.U. stup. dalla citata L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4-bis, la simultanea illecita detenzione di sostanze stupefacenti, non appartenenti alla medesima tabella o al medesimo gruppo omogeneo di tabelle, integrava due distinte fattispecie criminose, trattandosi di azioni tipiche autonomamente previste e diversamente sanzionate dall’art. 73, commi 1 e 4, con conseguente applicazione della disciplina del reato continuato, recte del concorso formale, ex art. 81 c.p., comma 1, (v. per tutte Sez. 6, 16/04/2003, imp. Poppi; Sez. 4, 21/02/ 1997, imp. Buttazzo).

La riferita novella legislativa ha però ricondotto sotto una sola tabella le varie sostanze stupefacenti, assoggettando le condotte tipiche descritte ad un’unica previsione sanzionatoria.

Nella specie, la condotta criminosa è appunto unica: l’imputato deteneva simultaneamente nel suo alloggio i vari quantitativi di hashish, marijuana e cocaina rinvenuti dalle forze di polizia e descritti in imputazione.

Consegue che, trattandosi di un’unica condotta, non può esservi spazio, in base allo jus superveniens, per la configurabilità di due distinti reati, sia pure avvinti dalla continuazione (v. nello stesso senso Sez, 6, 03/06/2008, imp. Bernocolo; Sez. 6, 20/12/2007, imp. Tawali), e che l’aumento apportato ex art. 81 cod. pen. deve essere eliminato.

4. La pena va conseguente determinata in anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 11.476 di multa, secondo il seguente calcolo; pena base, anni sei di reclusione ed Euro 25.822 di multa; meno un terzo ex art. 62-bis cod. pen., anni quattro di reclusione ed Euro 17.215 di multa; meno un ulteriore terzo per la diminuente per il rito, con risultato finale pari a quello sopra indicato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 11.476 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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