Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 4 marzo 2008 ha dichiarato n.d.p. nei confronti di M.G. e di N.A. perchè il fatto non costituisce reato in ordine alla seguente imputazione:
delitto p. e p. dagli artt. 48, 110 e 479 c.p. perchè, in concorso tra loro, inducevano l’U.T.C. di Pompei a rilasciare erroneamente il permesso a costruire n. (OMISSIS) – e, quindi, ad attestare falsamente la conformità del fabbricato erigendo alla vigente disciplina urbanistica – essendosi invece accertato che lo stesso non rispettava la distanza minima dalle costruzioni di m. 10 fissata dall’att. 17 NTA del P.R.G..
In particolare il M., nella qualità di tecnico incaricato dal N. di redigere i grafici allegati alla richiesta di permesso a costruire n. (OMISSIS), redigeva un elaborato in cui non dava atto della presenza nel fondo frontista – di proprietà di C.G. – di un manufatto, rispetto al quale il fabbricato erigendo non rispettava la citata distanza minima: il N. agendo quale proprietario e istigatore. In (OMISSIS).
Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – per mezzo del difensore – C.G. denunciando la nullità del provvedimento impugnato in quanto, pur essendo indicata nella richiesta di rinvio a giudizio come persona offesa, non ha ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Una volta appreso della nomina di un perito, la ricorrente ha presentato istanza al G.i.p. con la quale ha segnalato l’omissione dell’avviso ed il giudice, nell’udienza preliminare del 4.3.2008, ha ritenuto che l’avviso non dovesse essere notificato perchè la denunciante è persona danneggiata e non persona offesa.
La ricorrente invoca la giurisprudenza in proposito delle Sezioni unite.
Il difensore di N.A., il 29.9.2008, ha depositato memoria difensiva con la quale deduce che la ricorrente non è persona offesa alla luce del rilascio della concessione edilizia che ha legittimato quella traslazione dell’immobile che ha determinato la corretta distanza tra gli immobili. Inoltre, se anche fosse vero che dalla violazione delle disposizioni urbanistiche potrebbe derivare, ai sensi dell’art. 872 c.c., la possibilità di richiedere il risarcimento, era assolutamente necessario che il presunto danneggiato prospettasse quel pregiudizio patrimoniale risarcibile derivabile dalla violazione di specifiche norme di relazione in coincidenza con la condotta penale delle persone imputate. La denunciante, lungi dall’assumere la qualità di parte processuale, quale persona offesa, solo di riflesso poteva assumere la qualità di danneggiata, ma solo nell’ipotesi il permesso di costruire avesse assunto i connotati dell’illiceità e non della illegittimità, come prospettato dalla signora C..
Rileva, infine, come non vi sia stata alcuna violazione del diritto di difesa per sia per l’invio di quel telegramma che, ad abundatiam, il perito del Tribunale aveva inviato alla C. prima dell’inizio delle operazioni peritali, e dalla stessa ricevuto, sia per la successiva presenza del consulente della stessa denunciante, Dott. Ing. D.J., in data (OMISSIS) per le attività di rito e la conseguente possibilità di confutare, se eventualmente confutabili, le tesi del perito del Tribunale, con una propria consulenza.
Osserva la Corte che la questione giuridica posta dalla ricorrente è stata decisa dalle Sezioni unite nel senso che "i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione" (Sez. U, Sentenza n. 46982 del 2007).
Lo stesso principio è applicabile ai fini del rispetto dell’art. 419 c.p.p., commi 1 e 4. L’esistenza in concreto di un danno risarcibile è questione di fatto non rilevante in questa sede, alla luce dell’imputazione formulata, la quale prospetta una diretta incidenza dell’atto che si assume ideologicamente falso sul rilascio di permesso di costruire a distanza inferiore da quella prevista da norma integratrice della disciplina del codice civile in materia di distanze tra costruzioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Gip. del Tribunale di Torre Annunziata per l’ulteriore corso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.