Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 27.4 – 25.6.2006 la Corte d’Appello di Brescia rigettò l’impugnazione proposta da B.G. nei confronti della Paccani Macchine spa avverso la sentenza di prime cure che aveva respinto la domanda del B. di liquidazione, anche per il 2002 (anno di cessazione del rapporto), de premio aziendale erogatogli per ciascun anno pregresso; a sostegno del decisum la Corte territoriale rilevò che l’assunto dell’appellante secondo cui le pregresse erogazioni avrebbero dovuto essere ricondotte ad uno specifico accordo tra le parti costituiva una prospettazione del tutto nuova – essendo stato dedotto nel ricorso introduttivo che il premio di che trattasi era stato sempre erogato "indipendentemente da ogni parametro o presupposto" -, e, come tale, modificativa della causa petendi ed inammissibile in sede di gravame, ostandovi il divieto di cui all’art. 437 c.p.c.; escluse quindi la Corte territoriale che, nella specie, fosse ravvisabile, riguardo all’erogazione in parola, un uso aziendale.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale B. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.
L’intimata Paccani Macchine spa ha resistito con controricorso.
E’ stato successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dalla parte controricorrente.
Motivi della decisione
La ritualità della rinuncia e dell’accettazione della medesima comporta la declaratoria di estinzione del giudizio ( art. 391 c.p.c.).
Non è luogo a pronunciare sulle spese, stante l’adesione della controricorrente alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese.
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