Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
e della patente.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1 – Con sentenza del 28 maggio 2008, il Gip del Tribunale di Ferrara ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.F., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, perchè estinto il reato per oblazione; con la stessa sentenza, il giudice ha disposto la sospensione della patente di guida per il periodo di tre mesi.
Avverso tale sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, il B. che deduce violazione di legge, con riguardo all’applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria che, una volta intervenuta la declaratoria di estinzione del reato per oblazione, non avrebbe dovuto essere applicata.
2 – Il ricorso è fondato.
In realtà, in presenza di declaratoria di estinzione del reato (che non sia conseguente alla morte dell’imputato), e quindi anche nel caso di estinzione per oblazione, il giudice non può disporre la sospensione della patente di guida che è rimessa, ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 3, al Prefetto, previa verifica della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della stessa.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata nella parte in cui è stata disposta l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; statuizione che deve essere eliminata, con trasmissione degli atti al Prefetto di Ferrara per quanto di competenza dello stesso.
P.Q.M.
Annulla limitatamente alla statuizione, che elimina, di sospensione della patente. Copia della sentenza, a cura della cancelleria, al Prefetto di Ferrara.
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