Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 03-06-2011, n. 22257

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 1 ottobre 2009, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Comacchio del 13 maggio 2008 che aveva condannato C.G. alla pena di Euro 150 di multa, oltre al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita parte civile, per il delitto di ingiuria in danno di B.M..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore lamentandone: l’erroneità e la illogicità della motivazione, in merito all’affermazione della colpevolezza per il delitto d’ingiuria pur in presenza dell’esimente di cui all’art. 599 c.p. nonchè l’insufficienza delle prove acquisite a fondamento della colpevolezza.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è evidentemente inammissibile in quanto si prospettano, innanzitutto, questioni già sottoposte al vaglio del Tribunale dell’appello e dallo stesso risolte in maniera logica e completa nonchè, d’altra parte, questioni che attengono al fatto oggetto del giudizio di merito e ne propongono una diversa lettura non consentita avanti questa Corte di legittimità. 2. In primis con riferimento al primo motivo del ricorso, correttamente non è stata applicata l’esimente di cui all’art. 599 c.p., comma 2 in quanto il lasso di tempo tra la risposta reattiva e la presunta provocazione non è ictu oculi breve e pertanto non costituisce espressione di uno stato d’ira bensì di sentimenti diversi, quali l’odio e il rancore, che non possono determinare l’applicazione dell’esimente stessa (v. Cass. Sez. 5^ 6 giugno 2006 n. 29384 e Sez. 1^ 8 aprile 2008 n. 16790).

In secondo luogo, l’attendibilità delle dichiarazioni della parte lesa è stata sottoposta al necessario vaglio di entrambi i Giudici del merito per cui, per quanto dianzi evidenziato, non può essere rimessa in discussione avanti questa Corte ove non abbia provocato, in concreto, uno di quei vizi che l’art. 606 c.p.p. indica possa sottoporsi al giudizio di legittimità della Cassazione.

3. Dalla declaratoria d’inammissibilità del ricorso deriva, in conclusione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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