Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-05-2011) 06-06-2011, n. 22285

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 12 luglio 2010 la Corte d’appello di Genova, parzialmente riformando quella di primo grado, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 1, riduceva la pena inflitta a V.M. per il reato continuato di cui all’art. 353 cod. pen., per avere, nella qualità di componente della Commissione aggiudicatrice, colludendo con il concorrente poi risultato vincitore, turbato tre gare d’appalto indette dall’Azienda Ospedaliera San Martino di Genova per la fornitura di apparecchiature e presidi sanitari.

L’imputato ricorre contro la sentenza e denuncia:

1. erronea applicazione dell’art. 353 cod. pen., assumendo: a) che, per le gare di cui ai primi due capi d’imputazione, la scelta dell’impresa risultata vincitrice era doverosa atteso che i prodotti offerti dalle ditte concorrenti potevano nuocere alla salute dei pazienti; b) che, per il fatto di cui al capo 3 dell’imputazione, non essendo stata ancora indetta la gara di evidenza pubblica, mancava il presupposto del reato contestato;

2. inosservanza dell’art. 353 cod. pen., assumendo che il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 1 avrebbe dovuto per coerenza logica condurre all’esclusione del dolo;

3. mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del danno risarcibile, assumendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto escluderlo, avendo riconosciuto ch’egli aveva agito "nel sostanziale interesse della pubblica amministrazione e dell’utenza". p.2. Il ricorso è inammissibile perchè tardivo.

Il termine di novanta giorni fissato dal giudice a quo per il deposito della sentenza è scaduto il 10.10.2010, mentre quello di quarantacinque giorni previsto dalla legge per la presentazione dell’impugnazione scadeva il 24.11.2010. Pertanto il ricorso, siccome depositato in cancelleria il 26.11.2010, è stato presentato due giorni dopo la scadenza del termine.

Il ricorso è altresì inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, perchè manifestamente infondato.

Invero le sentenze dei giudici del merito, le cui motivazioni si fondono a formare un unico tessuto organicamente coerente, hanno diffusamente spiegato le ragioni per cui sono giunti alla conclusione che in tutti e tre gli episodi contestati era stata indetta una gara di evidenza pubblica ed erano state violate, mediante collusione con il vincitore, le regole di imparzialità nella scelta del contraente.

Palesemente infondato è altresì il secondo motivo di censura basato sulla confusione concettuale tra dolo e movente, quasi che il fine di procurare all’amministrazione ospedaliera il migliore tra i prodotti offerti potesse giustificare la violazione delle più elementari regole della gara d’appalto, neutralizzando, nel soggetto agente, la consapevolezza dell’illiceità delle violazioni commesse.

Manifestamente infondato infine è anche il terzo motivo, posto che, in uno Stato di diritto, la pubblica amministrazione persegue la realizzazione dei suoi interessi, agendo non secondo l’arbitrio dei suoi rappresentati, ma nel rispetto del principio di legalità, cosicchè la violazione delle norme di azione determina sempre un danno, quanto meno potenziale, alla sua immagine.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende che si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese in favore della parte civile liquidate in complessivi Euro tremila oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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