Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
enerale dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 19/2/2010 il Tribunale di Treviso, all’esito del dibattimento, ritenuto ingiustificato il dissenso alla proposta di patteggiamento formulata dall’imputato con l’opposizione al decreto penale, applicava ai sensi degli artt. 444 e 448 c.p.p., a B.G. la pena di mesi 3 e giorni 10 di arresto ed Euro 3.000,00= di ammenda (pena detentiva convertite e sospensione condizionale), per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c), per guida in stato di ebbrezza di un veicolo A.M., con tasso alcolemico di g/l 3,36 (acc. in (OMISSIS)). All’imputato veniva irrogata la sanzione accessoria della confisca dell’auto.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello, qualificato ricorso per cassazione, il difensore dell’imputato, lamentando:
2.1. l’inutilizzabilità probatoria dell’accertamento ematico svolto sulla base di un prelievo in ordine al quale non era documentato per iscritto il consenso; in ogni caso il prelievo non era stato preceduto dall’avviso di poter farsi assistere da un difensore;
2.1. il difetto di motivazione in ordine alla affermata responsabilità, tenuto conto che gli indizi sintomatici ben potevano essere stati indotti dallo stato confusionale conseguente all’incidente.
2.3. Con memoria depositata il 9/11/2010, il difensore dell’imputato ha impugnato l’ordinanza della Corte di Appello di Venezia del 28/7/2010, con cui l’appello proposto era stato qualificato ricorso per cassazione, lamentando che dopo la celebrazione del giudizio, non poteva precludersi il secondo grado di merito.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi di censura formulati sono manifestamente infondati.
3.1. In ordine all’assenza di consenso all’accertamento ematico, va premesso che l’analisi è stata svolta in Ospedale, dopo un sinistro stradale (il B. alla guida della sua auto, uscendo di strada, era andato a collidere contro la veranda di un BAR- ristorante). Orbene, questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso" (Cass. Sez. 4, sentenza n. 1827 del 04/11/2009 Ud. (dep. 15/01/2010), Boraco, Rv. 245997).
Inoltre, trattandosi di attività svolta in ambito sanitario e consacrata in un certificato medico, non necessitava l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Peraltro, anche a voler configurare come maturatasi nullità, essa si è sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2. Invero, se difetta l’avvertimento si verifica una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (v. in questo senso Cass., sez. 4^, 8 maggio 2007 n. 27736, Nania, rv. 236934; 18 settembre 2006 n. 2584, Bradaschia, rv. 236007 che precisa che l’eccezione può essere proposta anche mediante lo strumento delle memorie o richieste purchè immediatamente dopo il compimento dell’atto mentre non può più essere proposta in occasione di un successivo atto del procedimento).
Nel caso di specie, il difensore dell’imputato non ha lamentato la nullità, nè in sede di opposizione al decreto penale del 30/6/2009, nè in sede dibattimentale. Pertanto l’eventuale invalidità si è sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.p. in quanto successivamente al compimento dell’atto non è stata immediatamente eccepita e ciò anche dopo la nomina del difensore di fiducia ed il compimento dei primi atti di difesa tecnica.
Inoltre va anche ricordato che la presentazione della richiesta di applicazione della pena comporta l’implicita rinunzia delle parti a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale nei limiti, rispettivamente, degli artt. 129 e 179 cod. proc. pen. e salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta medesima e al consenso prestato" (Cass. sez. 4, sentenza n. 16832 dei 11/04/2008 Cc. (dep. 23/04/2008), Karafi, Rv. 239543).
Quindi, anche per questa via, eventuali nullità maturatesi devono ritenersi sanate.
3.2. Quanto alla circostanza che gli indici sintomatici rilevati potevano essere ricondotti agli esiti dell’incidente e, pertanto, non avere una sicura valenza indiziante, va rimarcato che la principale prova della responsabilità dell’imputato è costituita dall’esito delle analisi ematiche che, pertanto, si integrano in modo coerente e non contraddittorio con gli indici sintomatici captati dalla P.G. al momento dell’intervento sul luogo dell’incidente.
3.3. Infine, quanto alla censura formulata con i motivi aggiunti, in cui è stata lamentata la violazione di legge per avere la Corte di Appello qualificato l’atto di appello quale ricorso per cassazione, in tal modo precludendo all’imputato la celebrazione di un secondo grado di merito, va rilevata la manifesta infondatezza della doglianza.
Infatti il giudice di merito non ha fatto altro che rispettare il disposto dell’art. 448 c.p.p. che consente al giudice di applicare la pena richiesta dall’imputato quando venga ravvisato che il dissenso del P.M. era ingiustificato. L’applicazione di tale norma è il frutto di una opzione procedurale originaria dell’imputato, di cui quindi egli non può lamentarsi.
In un caso analogo, questa Corte ha precisato che "Non è appellabile dall’imputato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal giudice che, in chiusura del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso espresso dal P.M. o il provvedimento di rigetto della richiesta, poichè tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti hanno analoga natura e, salvo particolari disposizioni normative, esplicano i medesimi effetti" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 36084 del 24/06/2005 Ud. (dep. 06/10/2005), Fragomeli, Rv. 231806). Ne consegue che correttamente è stato ritenuto che l’unico mezzo di impugnazione esperibile fosse il ricorso per cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle ammende.
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