T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 08-06-2011, n. 355 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La dott.ssa M.S. premette di aver partecipato alla procedura selettiva indetta dal Comune di Potenza per la copertura di tre posti di "Istruttore direttivo di vigilanza", mediante progressione verticale, e che all’esito della procedura risultava assegnataria del punteggio complessivo pari a 78,00 punti, dei quali 22 punti per i titoli valutati, 27 per la prova scritta e 29 per la prova orale, classificandosi terza a parità di punteggio con la controinteressata dott.ssa D.L., che otteneva 21 punti per la prova scritta, 23 punti per la prova orale e 34 punti per i titoli.

Lamenta la ricorrente che l’amministrazione, nell’approvazione della graduatoria dei vincitori, a parità di punteggio, la collocava al quarto posto, preferendo la controinteressata, collocata al terzo posto (tra i vincitori) in ragione della maggiore anzianità.

La S. contesta, quindi, la legittimità dell’impugnata graduatoria, oltre che del regolamento sui concorsi e del bando, deducendo:

I) la violazione dell’ art. 5, comma 5, lett. c) d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, in virtù del quale la ricorrente avrebbe dovuto essere preferita in ragione della più giovane età; invece, a parità di punteggio (sia la ricorrente sia la controinteressata hanno conseguito 78 punti), è stata preferita la controinteressata in ragione della maggiore anzianità e ciò in applicazione dell’art. 9, comma 2, del regolamento per i concorsi approvato con delibera di Giunta comunale, adottato non solo in contrasto con il citato art.5, comma 5, lett.c) regolamento statale, ma anche in difetto di competenza a norma del combinato disposti di cui agli artt. 42 e 48 del T.u.e.l.;

II) la valutazione dei titoli è avvenuta in assenza di un qualsiasi supporto motivazionale attraverso una semplice scheda predisposta per ciascun candidato; non si comprenderebbe, pertanto, la ragione per cui alla ricorrente siano stati attribuiti solo 3 punti per i quattro titoli di idoneità a concorso prodotti, nonostante il bando prevedesse l’attribuzione di 1 punti per ogni idoneità a concorso;

III) la violazione dell’art. 97 Cost., del D.M. n.270/2004 e succ. mod. e integrazioni; violazione art.8 D.P.R. n.487/1994, nonché illogicità e irragionevolezza laddove l’amministrazione ha illegittimamente equiparato la laurea triennale alla laurea magistrale, attribuendo così alla laurea triennale in scienze della comunicazione della signora L. il medesimo punteggio attribuito alla laurea magistrale in giurisprudenza della ricorrente (11 punti);

IV) l’illogicità e la mancanza di proporzionalità nella valutazione dei titoli di servizio, poiché l’anzianità di servizio è stata valutata più volte: come anzianità di servizio (con l’attribuzione di 18 punti), come progressione economica all’interno della stessa categoria (con l’attribuzione di 4 punti);

V) la valutazione dei titoli avrebbe invece dovuto esser effettuata dalla commissione e non dall’ufficio;

VI) in via subordinata, la violazione dell’art.51, comma 1, Cost. nonché dell’art. 9 del D.P.R. n.483/1997 (art.5, comma 2), in quanto la composizione della commissione non garantiva la presenza, per almeno un terzo, della componente femminile.

1.1.- La S., con il ricorso introduttivo, oltre alla domanda impugnatoria, propone anche domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificando il primo solo successivamente con relazione peritale depositata in data 23 febbraio 2011.

1.2.- Ed infine, la ricorrente domanda l’accertamento della nullità ovvero della inefficacia del contratto sottoscritto dalla controinteressata con l’amministrazione comunale.

2.- Per resistere al ricorso in data 16 marzo 2010 si costituisce il Comune di Potenza, deducendone l’infondatezza nel merito.

3.- In data 23 marzo 2010 si costituisce anche la controinteressata D.L., affermando l’infondatezza della domanda impugnatoria e l’inammissibilità della domanda di inefficacia e nullità del contratto.

4.- Con ordinanza collegiale T.a.r. Basilicata 25 marzo 2010, n. 18 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella impugnata graduatoria.

5.- A seguito dell’integrazione del contraddittorio il 7 giugno 2010 si sono costituiti, per resistere al ricorso, anche A.M. e R.L., affermandone l’infondatezza.

6.- Con ordinanza collegiale 9 giugno 2010, n. 177, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza collegiale 25 luglio 2010, n.3540, la domanda cautelare proposta dalla signora S. è stata accolta.

7.- Con successiva istanza 16 ottobre 2010 la ricorrente ha chiesto l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n.177/10, affermando l’inottemperanza dell’amministrazione che si era limitata a sospendere con determinazione 16 luglio 2010, n. 100, l’efficacia della determinazione dirigenziale 30 dicembre 2009, n. 223, nella parte in cui dichiarava la L. vincitrice del concorso e a disporre la sospensione del contratto di lavoro, senza provvedere alla rinnovazione parziale della procedura concorsuale e alla nomina della ricorrente tra i vincitori.

7.1.- Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2010 per la discussione della domanda di ottemperanza cautelare, la causa è stata rinviata al merito.

8.- In prossimità della pubblica udienza di discussione, la dott.ssa S. e la dott.ssa L. hanno depositato memorie difensive, ribadendo ognuna le proprie argomentazioni. In particolare, con memoria depositata in data 7 marzo 2011 la signora L., costituitasi a mezzo di nuovo difensore, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili ed in particolare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per via della avvenuta stipula del contratto di lavoro tra il Comune di Potenza e la signora L. in data 31 dicembre 2009.

9.- All’esito dell’udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1.- In via preliminare, va affrontata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controinteressata.

Quanto alla domanda impugnatoria proposta, è "ius receptum", ai fini del riparto di giurisdizione che per "concorso pubblico" deve intendersi non solo quello aperto a candidati esterni, ma anche quello "riservato" ai dipendenti ai fini delle progressioni verticali di particolare rilievo qualitativo, restando affidata in tal caso la selezione all’esercizio dei poteri pubblici e ai procedimenti amministrativi.

Nei concorsi interni, la giurisdizione è condizionata dalla natura della progressione verticale, spettando alla cognizione del giudice amministrativo quelle procedure concorsuali che comportino un mutamento dello status professionale del dipendente, essendo riconducibile queste all’esercizio dell’attività autoritativa, restando escluse le progressioni all’interno della medesima area professionale o comunque quelle di carattere meramente economico, che comportano mutamenti del profilo professionale sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo.

Ciò premesso, onde sgomberare il campo da ogni dubbio adombrato dalla difesa della controinteressata D.L., osserva il Collegio che con riferimento agli atti impugnati sussiste a norma dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi sulla legittimità degli atti di una procedura concorsuale per la progressione di carriera da un’area all’altra: dall’area C all’area D con conseguente acquisizione della nuova qualifica professionale di istruttore direttivo di vigilanza.

Né l’avvenuta stipulazione del contratto tra l’amministrazione e la L. è idonea a determinare l’attrazione della controversia sulla legittimità degli atti della procedura concorsuale nella cognizione del giudice ordinario, dovendosi distinguere la fase pubblicistica relativa all’espletamento della procedura concorsuale, nella quale rilevano posizioni di interesse legittimo di cognizione del giudice amministrativo, dalla successiva fase privatistica relativa alla instaurazione del rapporto di lavoro e con la stipula del contratto con i candidati dichiarati vincitori del concorso, nella quale, vertendosi in materia di diritti soggettivi, la giurisdizione non può che spettare al giudice ordinario.

L’eccezione di difetto di giurisdizione coglie quindi nel segno soltanto con riferimento alla domanda di inefficacia e di nullità del contratto (infra par. 6), mentre va disattesa in relazione all’impugnazione di tutti gli atti della procedura concorsuale.

2.- Ancora in via preliminare è peraltro infondata l’eccezione con la quale la dott.ssa L. deduce l’inammissibilità dei motivi di gravame formulati contro il bando di concorso, adducendo la omessa impugnazione della determina di approvazione del bando stesso.

Invero, l’impugnazione del bando di concorso "in parte qua" reca in sé l’implicita impugnazione della necessaria e presupposta determina dirigenziale di approvazione dello stesso.

3.- Nel merito, il Collegio ritiene fondato il terzo motivo di gravame, con il quale è dedotta la violazione dell’art. 97 Cost., del D.M. n.270/2004, dell’art.8 D.P.R. n.487/1994, nonché l’illogicità e l’irragionevolezza dell’equiparazione- in attuazione del regolamento sui concorsi e del bando- della laurea triennale alla laurea magistrale, ai fini dell’attribuzione del punteggio per i titoli posseduti.

Il regolamento comunale (approvato con delibera di Giunta comunale 1 dicembre 2009, n. 198, modificato da ultimo con delibera di G.C. 4 dicembre 2009, n. 209) recante la disciplina dei concorsi con riferimento alle progressioni verticali dalla categoria C alla categoria D prevede l’attribuzione di 11 punti per il diploma di laurea attinente al profilo professionale da ricoprire, specificando, altresì, che "sono valutate tutte le tipologie di diploma di laurea: laurea breve, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea vecchio ordinamento, ecc..".

Il bando di concorso all’art. 8, nella fissazione dei criteri di valutazione dei titoli di studio per la progressione verticale nella qualifica di istruttore direttivo di vigilanza, stabilisce, tra gli altri, l’attribuzione di "11 punti per il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o equipollente per legge", chiarendo poi, in conformità alla disposizione regolamentare sopra citata, che "sono valutate tutte tipologie di diploma di laurea: laurea breve, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea vecchio ordinamento, ecc.".

In applicazione di tali disposizioni il Comune di Potenza ha quindi attribuito il medesimo punteggio a titoli universitari diversi, ritenendo equipollente il diploma di laurea triennale in scienze della comunicazione posseduto dalla controinteressata al diploma di laurea magistrale in giurisprudenza posseduto dalla ricorrente.

Ed invero, osserva il Collegio, l’equipollenza dei titoli di studio universitari può essere riconosciuta e determinata esclusivamente dalla normativa statale e pertanto non è consentito alla pubblica amministrazione di effettuare una diversa valutazione che contrasti con la disciplina dei diplomi universitari contenuta nel D.M n° 509 del 03 novembre 1999,(confermato in riforma con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270).

In particolare, i prefati regolamenti statali disciplinano i vari titoli di studio universitari secondo vari livelli, in senso crescente: laurea (triennale); laurea magistrale; diploma di specializzazione; dottorato di ricerca.

Per quel che ci occupa, alla luce della normativa statale recata dal D.M n° 509 del 03 novembre 1999 (confermato in riforma con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) emerge chiaramente la non equipollenza tra il corso di laurea e il corso di laurea magistrale, che si differenziano per requisiti di accesso, per durata, per finalità e per impegno richiesto allo studente.

In particolare, mentre per l’accesso al corso di laurea è sufficiente il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (art.6, comma 1, del D.M. n.509/99, confermato dall’art. 6 del D.M. n.270/2004), per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere già in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (art. 6, comma 2, del D.M. 509/99, confermato dall’art. 6 del D.M. n.270/2004).

La diversità sostanziale dei due corsi emerge poi in relazione alle finalità, poiché il corso di laurea di I livello "ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali", mentre la laurea magistrale "ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato" (art. 3, commi 4 e 6, del D.M. 270/2004).

Quanto alla durata, va evidenziato che per il conseguimento della laurea magistrale, oltre ad essere già in possesso della laurea di primo livello, occorre frequentare ulteriori due anni (art. 8, comma 2, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) di corso universitario, con la richiesta di un maggiore impegno.

Infatti, mentre per il conseguimento della laurea triennale lo studente deve frequentare normalmente tre anni di corso con l’acquisizione di 180 crediti formativi, per il conseguimento della laurea magistrale, oltre ad essere già in possesso della laurea triennale (art. 6, comma 2, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) lo studente deve frequentare altri due anni di corso con il conseguimento di ulteriori 120 crediti formativi (art. 7, commi 1 e 2 e art.8, comma 2, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270).

Alla stregua di tale normativa statale, ma anche alla luce degli ordinari canoni di logicità e ragionevolezza, appare evidente che il Comune di Potenza, nello stabilire i criteri di valutazione e i punteggi per i titoli universitari dei concorrenti alla procedura di progressione verticale nella categoria D, non avrebbe potuto equiparare, con l’attribuzione del medesimo punteggio (11 punti), il titolo di studio conseguito dopo un percorso di studio triennale con quello ottenibile solo dopo un percorso di studio quinquennale (oppure quadriennale per le lauree del previgente ordinamento).

Né risulta conferente il richiamo da parte della dott.ssa L. delle norme del contratto collettivo di comparto che concernono la diversa ipotesi della sufficienza del requisito della laurea triennale ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali di progressione verticale bandite dall’amministrazione, dibattendosi, invece, nel caso in esame, non della illegittimità dei requisiti di accesso alla procedura, ma dei criteri di valutazione dei titoli universitari dei concorrenti.

Né l’invocata autonomia regolamentare del Comune in materia di procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro a norma dell’art. 89, comma 2, lett. d) del d.lgs 18 agosto 2000, n.267, osta al sindacato del giudice amministrativo in ordine al corretto esercizio di tale potere regolamentare, che deve pur sempre esplicarsi, oltre che nel rispetto degli ordinari canoni di logicità, proporzionalità, ragionevolezza, nel rispetto della normativa regolamentare di fonte statale su un ambito, quale quello che ci occupa, relativo alla equipollenza dei titoli rilasciati dalle università, che, in quanto rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "norme generali sull’istruzione" (art. 117, comma 2, lett. n), Cost.) radica, a norma dell’art. 117, comma 6, Cost., la potestà regolamentare esclusivamente in capo allo Stato, salvo delega alle Regioni.

Tale potestà regolamentare statale è stata esercitata con l’adozione dei sopra citati regolamenti ministeriali, alla luce dei quali non è in alcun modo evincibile l’equiparazione tra laurea triennale e laurea magistrale, come invece stabilito dall’amministrazione comunale che, invece, nei criteri di valutazione dei titoli stabiliti nel regolamento per i concorsi, non ha ragionevolmente e legittimamente previsto un proporzionale e differente punteggio.

Nell’impianto delineato dalla riforma del titolo v, parte II della Costituzione attuata con la legge costituzionale n.3 del 2001 se è vero che l’art. 114, comma 2, Cost. stabilisce che i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, l’art. 117, comma 6, stabilisce che i Comuni "hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite".

Nel valore da attribuire alle diverse tipologie di laurea ai fini della progressione verticale si realizza quindi un conflitto tra disposizioni contenute in due fonti di ragno secondario (regolamento governativo e regolamento comunale) che, esulando dalla materia organizzativa ed involgendo la materia della disciplina generale sull’istruzione, si risolve in favore della prevalenza della disciplina statale.

Pertanto, nella previsione di un medesimo punteggio per tutte le tipologie di lauree, la disciplina comunale non risulta coerente con la disciplina statale, che regola in modo differente la laurea magistrale rispetto alla laurea triennale, riconoscendo un maggior valore alla prima, per il conseguimento della quale occorre la frequenza di ulteriori due anni di corso universitario ed il raggiungimento di altri 120 crediti formativi.

Le osservazioni svolte militano, pertanto, nel senso della non corretta applicazione ad opera del Comune di Potenza della disciplina statale in materia di titoli universitari, cui consegue la illegittimità sia del regolamento comunale sia della clausola del bando di concorso (art.8), nella parte in cui, stabilendo i criteri di valutazione dei titoli equiparano le diverse tipologie di diploma universitario, senza prevedere una differente ponderazione di punteggio con l’attribuzione di un peso maggiore alla laurea magistrale (o alla laurea vecchi ordinamento) rispetto alla laurea triennale.

Siffatta illegittimità si riverbera sugli atti della procedura concorsuale concernenti la valutazione dei titoli universitari e quindi nella graduatoria finale dei vincitori del concorso per la copertura di tre posti di istruttore direttivo di vigilanza, nella parte in cui l’amministrazione, ha attribuito il medesimo punteggio (11 punti) sia alla laurea triennale in scienze della comunicazione della dott.ssa D.L. sia alla laurea magistrale in giurisprudenza della dott.ssa S., dichiarando la prima tra i vincitori del concorso de quo e illegittimamente collocando la ricorrente al quarto posto.

4.- Quanto agli altri motivi di ricorso, può esserne disposto l’assorbimento, poichè l’accoglimento del motivo di censura esaminato al paragrafo precedente risulta pienamente satisfattivo dell’interesse della ricorrente, posto che, per l’effetto conformativo della sentenza, l’amministrazione, in sede di rinnovazione degli atti della procedura concorsuale, sarà tenuta a rideterminare i criteri di valutazione per le diverse tipologie di lauree, attribuendo un maggior punteggio alla laurea magistrale, con la conseguenza che la ricorrente, in possesso di tale più elevato titolo di studio, si troverà a dover conseguire un punteggio superiore rispetto a quello conseguito dalla controinteressata.

5.- Passando ora all’esame della domanda risarcitoria, va innanzitutto respinta, per difetto di prova, la richiesta di rifusione del danno non patrimoniale, che, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non costituisce un danno in re ipsa, ma un dannoconseguenza, che deve essere quindi allegato e provato (Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972).

5.1.- Va nondimeno accolta la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.

Orbene, posto che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale, ma richiede sempre la positiva verifica di tutti i presupposti previsti dalla legge ed in particolare quelli di cui all’art. 2043 cod. civ. e, in tema di liquidazione del danno, all’art. 2056 cod. civ., occorre verificare, oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento (il cd. "danno ingiusto"), l’ accertamento della colpa dell’Amministrazione, la sussistenza del nesso di causalità tra illecito e danno e la dimostrabilità di un effettivo danno arrecato al patrimonio.

Ne consegue che il pregiudizio patito a causa dell’agire illegittimo della Pubblica Amministrazione ovvero per la perdita di chance, è necessario che sia comunque la parte ricorrente a dover provare il concreto pregiudizio subito, consistente nel primo caso nella diminuzione dell’integrità patrimoniale subita, nell’altra ipotesi nell’esistenza di una concreta probabilità dell’ottenimento del bene della vita in caso di legittimo svolgimento della procedura amministrativa.

Tale onere di supportare con idonei elementi probatori il danno subito è posto a carico dell’interessato che, nella fattispecie, ha assunto quale danno patito a causa dell’illegittimo comportamento dell’amministrazione quello corrispondente alle differenze retributive tra la posizione di categoria D1, che le sarebbero spettate a decorrere dal 1 gennaio 2010 e la retribuzione percepita per la posizione di categoria C2.

In particolare, quanto all’elemento costitutivo della colpa nella fattispecie di responsabilità dell’Amministrazione per attività provvedimentale illegittima, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 500/99 si è superata la teoria della culpa in re ipsa e la contestuale definizione di indici identificativi della colpa, indicati nella riferibilità all’Amministrazione, intesa come apparato e non al funzionario agente, della "violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che…si pongono come limiti esterni alla discrezionalità".

Nella fattispecie, la colpa dell’Amministrazione va rinvenuta nel comportamento negligente tenuto sia in sede di predisposizione dei criteri di valutazione dei titoli in sede regolamentare e di bando di concorso, poiché l’assimilazione di tutte le tipologie di diplomi di laurea con l’attribuzione del medesimo punteggio, oltre ad essere contraria ad ogni principio di logica e di ragionevolezza, si pone in contrasto con la disciplina normativa statale (D.M. 22102004 n. 270 che conferma il D.M. 3 novembre 1999, n. 509) dalla quale era chiaramente evincibile la non equiparabilità della laurea triennale alla laurea magistrale.

Quanto, poi, all’ingiustizia del danno, essa è integrata non solo dalla lesione, in assenza di una causa giustificativa, di una situazione giuridica soggettiva meritevole di protezione per l’ordinamento, ma anche nell’incisione di diritti della persona garantiti dalla Costituzione sulla base della categoria dei diritti inviolabili ex art. 2 Cost. e dei principi fondamentali, come ad esempio il diritto ad esplicare la personalità attraverso il lavoro e ad affermare la dignità personale in sede di integrazione sociale.

Nella specie, il Collegio ritiene che la responsabilità dell’Amministrazione comunale per attività provvedimentale illegittima sia rivelata dal ritardo con cui, pur in presenza di un’ordinanza resa in sede cautelare in senso favorevole per la ricorrente, questa otterrà dall’amministrazione la stipula del contratto nella posizione di istruttore direttivo di vigilanza cat. D1, soltanto a seguito della rinnovazione degli atti della procedura concorsuale conseguente all’annullamento giurisdizionale della graduatoria dei vincitori, nella parte in cui la dott.ssa L. è stata illegittimamente nominata tra i vincitori, in luogo della ricorrente.

Ciò premesso, il giudice amministrativo, prima di riconoscere il risarcimento del danno, deve sempre verificare se l’accoglimento della domanda principale di annullamento degli atti autoritativi impugnati comporti una tutela pienamente soddisfacente e se sia il caso di disporre la condanna ad un risarcimento qualora il ricorrente non possa conseguire dall’annullamento una piena tutela o una effettiva utilità.

Da quanto emerge dalla documentazione depositata agli atti, l’entità del danno da risarcire, corrispondente alle differenze retributive tra la categoria D1 e la categoria C2, che sarebbero spettate alla dott.ssa S. qualora fosse stata tempestivamente assunta nella categoria superiore, è quantificata- in assenza di contestazione dell’amministrazione resistente- nella somma complessiva di Euro 6.825, 08, al lordo delle trattenute previdenziali ed erariali.

Tuttavia, ad avviso del Tribunale, tale somma va decurtata del 50%, poiché l’interessata non ha concretamente impegnato le proprie energie lavorative nel dispiegamento delle mansioni corrispondenti alla categoria superiore di istruttore direttivo, con la conseguenza che si ritiene, in via equitativa, di liquidare il danno nella somma complessiva di Euro 3.412,00.

6.- Residua l’esame della domanda di nullità o di inefficacia del contratto di lavoro tra il comune e la dott.ssa D.L., per la quale il Collegio ritiene sussistere il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché, alla luce di quanto disposto dall’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero l’annullamento e, comunque, l’inefficacia del contratto stipulato dal controinteressato, non inerendo alla fase della procedura concorsuale ed investendo, invece, quella successiva dell’assunzione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, nei confronti del quali il giudizio potrà essere proseguito secondo il principio della "translatio iudicii" (Cassazione civile, sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109; Corte Costituzionale 12 marzo 2007, n.77), recepito dal legislatore e disciplinato dall’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed ora codificato nel codice del processo amministrativo all’art. 11, il quale consente che, allorquando il giudice amministrativo declini la propria giurisdizione, affermando quella di altro giudice, "ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato".

6.1.Al riguardo, è appena il caso di precisare che la sentenza di annullamento della graduatoria nella parte in cui dichiara tra i vincitori la dott.ssa L., determina in capo all’amministrazione soccombente l’obbligo di conformarsi alle relative statuizioni, con la costituzione di un vincolo permanente e puntuale sulla successiva attività dell’amministrazione (Cons. Stato, Ad. Plen. 19 marzo 1984, n. 6), il cui contenuto non può prescindere dall’effetto caducatorio del contratto stipulato.

In sede di esecuzione della sentenza, pertanto, l’amministrazione, in conseguenza dell’annullamento parziale della graduatoria non potrà non rilevare la sopravvenuta caducazione degli effetti del contratto di lavoro su di essa fondato.

6.2.- Per completezza, va ulteriormente chiarito che soltanto nel caso in cui l’amministrazione non si conformi puntualmente ai principi contenuti nella sentenza oppure non ne faccia derivare le conseguenze giuridiche che da essa derivano, ovvero ancora nel caso di successiva sua inerzia, l’interessato potrà instaurare il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo – nell’esercizio della sua giurisdizione di merito – ben può sindacare in modo pieno e completo l’attività posta in essere dall’amministrazione o anche il suo comportamento omissivo, adottando tutte le misure (direttamente o per il tramite di un commissario), compresa quella della caducazione del contratto, necessarie ed opportune per dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza e per consentire una corretta riedizione del potere amministrativo (Consiglio Stato a. plen., 30 luglio 2008, n. 9).

7- In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità della domanda di nullità ovvero di inefficacia del contratto di lavoro, mentre vanno accolte sia la domanda impugnatoria sia la domanda risarcitoria, nei termini sopra specificati.

8.- Le spese di giudizio, regolate secondo l’ordinario criterio della soccombenza nei soli confronti del Comune intimato, sono liquidate in dispositivo. Le spese, possono, invece, essere compensate tra la ricorrente ed in controinteressati, posto che il contenzioso è stato originato dall’attività illegittima posta in essere dall’amministrazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1)accoglie la domanda impugnatoria e per l’effetto annulla, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il regolamento e il bando di concorso, le schede di valutazione relative alla controinteressata e alla ricorrente, la graduatoria di merito approvata con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2009, n. 223;

2) accoglie la domanda di risarcimento del solo danno patrimoniale e per l’effetto condanna il Comune di Potenza alla corresponsione in favore della dott.ssa M.S. della somma complessiva di Euro 3.412,00 (tremilaquattrocentododici/00);

3) dichiara inammissibile la domanda di nullità ovvero di inefficacia del contratto di lavoro e per l’effetto rimette le parti davanti al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

4) condanna il Comune di Potenza al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida nella somma complessiva di Euro 3000, 00 (tremila/00) per diritti, onorari, oltre Iva, Cpa, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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