Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– che con ordinanza in data 21 dicembre 2010 questa Corte, sez. 7^ penale, dichiarò inammissibile il ricorso proposto da tale A. N. avverso ordinanza del tribunale di Ragusa in data 27 aprile 2010 con la quale era stato confermato il sequestro preventivo di capi di abbigliamento recanti marchi di produzione contraffatti;
– che, per mero errore materiale, nell’intestazione della detta ordinanza 21 dicembre 2010 il provvedimento oggetto di ricorso risulta indicato come pronunciato dal tribunale di Torino anzichè da quello di Ragusa;
– che occorre pertanto provvederà alla correzione del suddetto errore, non incidente sul contenuto essenziale del provvedimento.
P.Q.M.
la correzione dell’epigrafe dell’ordinanza di cui in premessa nel senso che alla parola "Torino" va sostituita la parola "Ragusa".
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
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