Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
In data 10.11.2009 la Corte di Cassazione, sez. 1, ha annullato l’Ordinanza della Corte d’Appello di Catania, resa quale giudice dell’esecuzione, con cui era rigettata l’istanza del C. protesa al riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 c.p.p., in relazione a tutti i fatti per cui intervenne condanna, parzialmente già unificati nella fase della cognizione.
Il C. è stato condannato con tre sentenze, una in data 4.4.2000 per un fatto (ritenuto più grave) riunito, già in fase di cognizione, continuativamente con la condanna 12.1.2007. In fase di esecuzione vennero riunite le sentenze del 4.4.2000 (ribadendone la maggior gravita) con la condanna 5.5.2005.
La Corte d’Appello di Catania, con Ordinanza del 24.11.2010, ha sostanzialmente rigettato l’ulteriore domanda del condannato di rideterminare la pena inflitta a titolo di aumento per i reati satelliti posti in continuazione, ritenendo che per ogni episodio l’aumento stabilito fosse congruo in relazione alla gravita dei fatti ed alla personalità dell’imputato (pluripregiudicato) e che non siano, pertanto, suscettibili di rideterminazione in un quantum inferiore.
Ricorre avverso il provvedimento la difesa del C. lamenta che la Corte di rinvio non abbia specificato i criteri utilizzati per stabilire la pena dei singoli reati e, dunque, dei singoli aumenti che compongono la fattispecie continuata.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il giudice dell’esecuzione, vincolatoci giudicato ormai maturato (soprattutto quello stabilito con sentenza 12.1.2007), non avrebbe potuto modificare le statuizioni sanzionatorie quanto alla valutazione della maggior gravità dei reati satellite, mentre era consentita la rideterminazione degli aumenti di pena per i reati- satellite.
Il Giudice del rinvio si è attenuto alla disciplina indicata dalla sentenza di annullamento ed, avallando il giudizio di unificazione dei fatti in continuazione, ha – contrariamente all’opinione del ricorrente – indirettamente fissato la pena per i reati satellite, indicandola in quella già stabilita in fase cognitiva e rigettando la domanda volta alla relativa diminuzione, spiegando anche la ragione di siffatta determinazione, con plausibile argomentazione.
Il provvedimento ha – pertanto – rinviato ai criteri fissati da ciascuna delle decisioni di condanna.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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