Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 5/11/2007, ha respinto il reclamo avverso il decreto di reiezione dell’ istanza di fallimento della Marzi Franco e C. s.a.s., avanzata da P. B., per non superare il debito dell’impresa il limite dimensionale di cui L. Fall., art. 15, u.c., rilevando che, anche ad accedere alla tesi del reclamante, e quindi a considerare che era stato notificato alla Marzi precetto per la somma superiore di Euro 26.645,32, mancava comunque la prova degli altri presupposti necessari per la dichiarazione di fallimento, da accertarsi anche d’ufficio.
Ricorre per cassazione il P., sulla base di un unico motivo.
Il Fallimento non si è difeso.
Motivi della decisione
1.1- Con l’unico motivo del ricorso, P.B. denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 1, atteso che, come risulta dalla visura della Camera di Commercio in atti, la società ha presentato negli ultimi tre anni solo la dichiarazione relativa all’anno 2004, per cui il Tribunale prima e la Corte d’appello poi, avrebbero dovuto ritenere non trattarsi di piccolo imprenditore, e quindi dichiarare il fallimento della Marzi Franco.
2.1.- Il ricorso è inammissibile.
E’ costante l’orientamento di questa Corte, nel senso di ritenere che il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e quindi carente dei caratteri di decisorietà e definitività, per cui non è ammissibile nei confronti dello stesso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7; ne consegue che anche il provvedimento della Corte d’appello, che in sede di reclamo, confermi o revochi detto provvedimento, avendo valore ed effetti non diversi dal decreto che surroga, non è impugnabile in sede di legittimità (così Cass., Sezioni Unite, 26181 del 2006, nonchè, a sezioni semplici, le precedenti pronunce 19643 del 2005 e 15018 del 2001, nonchè , per il decreto della Corte d’appello emesso L. Fall., ex art. 22, dopo la riforma del D.Lgs. n. 169 del 2007, l’ordinanza 25818 del 2010).
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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