Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
v. Provini in sost. avv. Cilia.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Propone ricorso per cassazione E.I.O. avverso l’ ordinanza in data 26 febbraio 2010 con la quale il Tribunale di Massa ha dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza del Giudice di Pace, di condanna per il reato di lesioni personali volontarie in danno di L.M., fatto commesso nel 2008.
Il Tribunale aveva evidenziato che la sentenza del Giudice di pace, con la quale era stata solo irrogata la pena e non anche emesse statuizioni civili, non era appellabile, come disposto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37.
Riteneva anche che non potesse farsi luogo a conversione dell’appello in ricorso per cassazione dal momento che l’imputato aveva soltanto posto questioni attinenti al merito e non anche riconducibili a motivi validi ai fini del ricorso per cassazione.
Deduce il ricorrente la violazione dell’art. 568 c.p.p., comma 5.
Invero, alla stregua di un consistente orientamento giurisprudenziale al giudice non sarebbe consentito negare la conversione del mezzo di gravame, sindacando la natura dei motivi proposti.
In secondo luogo anche tale sindacato sarebbe manifestamente erroneo poichè la difesa, proponendo il vizio del travisamento della prova (nella specie il certificato del pronto soccorso) avrebbe illustrato un motivo valido anche ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, secondo il disposto dell’art. 606 c.p.p., lett. e).
Tanto premesso, questa Corte preliminarmente osserva che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perchè in violazione del disposto dell’art. 568 c.p.p., comma 5. E l’appello a suo tempo presentato nell’interesse dell’imputato, deve essere da questa stessa Corte qualificato come ricorso e trattenuto con la conseguente trattazione.
Trattazione che nella specie conduce a declaratoria di inammissibilità dello stesso perchè fondato su ragioni diverse da quelle consentite dall’art. 606 c.p.p..
A questa decisione e segnatamente al previo annullamento della ordinanza di inammissibilità del giudice dell’appello, conduce senza ombra di dubbio la giurisprudenza di legittimità e segnatamente l’orientamento, evocato correttamente nel ricorso, secondo cui in tema di impugnazioni, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchè l’esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente, stante la "ratio" dell’art. 568 c.p.p., comma 5, intesa a valorizzare il "favor impugnationis" (Rv. 243888). Si tratta di un principio che costituisce la reiterazione delle conclusioni raggiunte con sentenza delle Sezioni unite N. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221. Nel corpo di tale decisione si è dato atto del tortuoso percorso normativo che ha portato alla approvazione dell’attuale testo dell’art. 568 c.p.p., comma 5, norma in riferimento alla quale, nella Relazione preliminare al codice si scrisse che "Esce invece rafforzato, perchè ripetuto ancora nella legge delega, il principio della conversione delle impugnazioni, che non può quindi riguardare, come continua a sostenere una parte della giurisprudenza, solo i casi in cui sia ravvisabile un errore della parte che ha proposto l’impugnazione non consentita. Deve quindi ritenersi prevalente esclusivamente la volontà intesa comunque a sottoporre a sindacato la decisione impugnata, sindacato che non può evidentemente non aversi se non nella sede e con le modalità previste dalla legge in ordine al tipo di reato ritenuto o di procedimento al quale esso si attaglia".
Con l’unico limite all’operatività dell’art. 568 c.p.p., comma 5, ricordato dalle stesse Sezioni unite, dato dalla oggettiva impugnabilità del provvedimento, nel senso che, difettando quest’ultima, la possibilità di "convenire" il mezzo non consentito proposto in quello legalmente previsto verrebbe, per ciò stesso, meno. Le Sezioni unite, nella citata sentenza Bonaventura, hanno anche evidenziato che il principio da esse enunciato comportava il superamento di quello formulato nella precedente sentenza – delle stesse Sezioni unite – ricorrente Nexhi. Questa era la decisione nella quale si era affermato che "il precetto di cui all’art. 568 cod. proc. pen., comma 5 secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l’erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l’ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi:
ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico. Ma proprio perchè la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell’interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una infondata pretesa da sanzionare con l’inammissibilità".
Si legge infatti nella sentenza Bonaventura, che "nell’ottica interpretativa esposta, rimane superato il "dictum" della sentenza 26/1/98 "Nexhi", la quale, riprendendo sostanzialmente il principio già affermato nella pronuncia "Fazioli" del ’74, argomenta ancora in termini di "interno volere", fa leva sui concetti di "salvezza" della volontà reale dell’interessato e di "modifica" o "trasformazione" della stessa, per inferirne che solo nel primo caso troverebbe applicazione l’art. 568/5 e non anche nel secondo, che dovrebbe portare, invece, a sanzionare con l’inammissibilità la pretesa infondata della parte. Tale decisione, in verità, appare ancora condizionata dall’acceso dibattito verificatosi nella vigenza del codice di rito abrogato e restringe notevolmente – almeno in tesi – il campo operativo della" clausola didattica" ex art. 568 c.p.p., comma 5, la cui portata innovativa non può che porsi, invece, in termini di definitivo superamento di ogni "riserva negativa" che poteva avere una ragion d’essere prima della riforma del ’88. Il richiamo al concetto di "modifica" della reale volontà dell’impugnante non riveste carattere di decisività, posto che talvolta è la stessa legge processuale a prevedere (sia pure per fini diversi) la "rettifica" della volontà dell’impugnante, come avviene nel caso dell’art. 580 c.p.p., che detta la regola della conversione in appello del ricorso per cassazione. Si vuole, in sostanza, sottolineare che l’automatica "conversione" di un’impugnazione non consentita in quella consentita, a prescindere da qualunque indagine sulla mera attribuzione erronea del nomen iuris o sulla consistenza strutturale dell’atto di gravame e avuto riguardo unicamente alla sussistenza di una voluntas impugnationis, è compatibile con la disposizione dell’art. 568, comma 5, comportando ciò, in linea con la ratio di tale norma, non già la trasformazione o la modifica dell’atto di gravame, considerato nella sua oggettiva essenzialità, quale espressione di una precisa volontà sollecitatoria di sindacato sul provvedimento non condiviso, ma più semplicemente l’incanalamento sul giusto binario della procedura attivata, o se si vuole, il mutamento di direzione della volontà dell’impugnante solo sul piano strumentale e non su quello della destinazione finale".
Orbene è di tutta evidenza che l’orientamento giurisprudenziale applicato nel processo in esame dal Tribunale di Massa e costituente invero espressione di un pensiero ancora ripetuto da parte della giurisprudenza di questa Corte (vedi Rv. 245150; Rv. 236521; Rv.
217524) deve ritenersi, al pari della sentenza Nexhi al quale fa implicito riferimento, superato e non più condivisibile.
Basterà qui considerare che la giurisprudenza in questione o è antecedente alla sentenza Bonaventura (vedi rv 217524) o semplicemente richiama la sentenza Nexhi senza dare atto di considerare il sopravvenuto mutamento del pensiero delle Sezioni unite (così rv 236521; rv 245150).
In conclusione la ordinanza di inammissibilità deve essere annullata senza rinvio.
Il gravame, da trattenersi qui come ricorso, secondo il percorso già enunciato nella sentenza Bonaventura, è comunque da dichiarare inammissibile. Infatti con esso si chiede la rivalutazione anche della attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sarebbero suffragate, secondo la difesa, da un certificato medico in realtà completamente travisato nel suo contenuto dal giudice del merito. La categoria del travisamento della prova è però evocata in maniera del tutto inappropriata dal ricorrente posto che la stessa serve unicamente a far rilevare il vizio di motivazione in cui sia incorso il giudice ritenendo esistente una prova – oltretutto dal carattere decisivo – invece inesistente o viceversa inesistente una prova positivamente entrata nel processo; serve, in altri termini a verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obbiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto (vedi Rv. 237588; Rv. 238215). Nella specie si è fuori da tale perimetro posto che l’impugnante ha in sostanza solo chiesto la correzione di una valutazione non condivisa del detto certificato medico. In esso era infatti attestata, ad avviso della difesa, la percezione di una sensazione dolorosa, da parte della PO, al polso destro e sinistro nonchè l’assenza di limiti funzionali al ginocchio.
In conclusione, ad avviso della difesa la attestazione di dolore che si ricaverebbe dal certificato sarebbe limitata solo al polso e non anche al ginocchio, del quale si diceva solo ed esclusivamente che non presentasse limitazione funzionale. E se ciò era vero, prosegue la difesa nel gravame, sarebbe errata anche la affermazione del giudice di pace secondo cui il quadro clinico emergente dal detto certificato era compatibile con le accuse della persona offesa:
questa infatti aveva riferito di uno schiaffo al volto e di un calcio al ginocchio di cui non era traccia nella certificazione medica.
In tal modo, tuttavia, si è articolato un motivo di gravame che non afferisce all’apprezzamento da parte del giudice di pace di una prova inesistente o palesemente diversa dal risultato accreditato in sentenza: più semplicemente, si è sviluppata una critica al modo col quale il Giudice medesimo ha apprezzato, nell’esercizio dei poteri interpretativi di cui pure era titolare, il tenore del detto documento : un documento in relazione al quale, oltretutto, va escluso il carattere della decisività (richiesto invece in tema di travisamento della prova), atteso che non è stato ritenuto prova del reato ma soltanto elemento di riscontro alle prove fondanti della accusa: costituite, queste, dalle accuse della persona offesa e della madre della stessa.
Il certificato, invero, è stato considerato come indicativo di elementi che erano "compatibili" con le dichiarazioni delle donne, ossia erano la espressione di apprezzamenti medici rientranti nella cornice probatoria già delineata in precedenza, a nulla rilevando che non contenesse esattamente il riscontro di tutte e di ciascuna delle azioni delittuose descritte dalla donna.
Non è infatti illogico un simile apprezzamento, tenuto conto che non ogni gesto lesivo lascia, quantomeno nelle immediatezze, tracce di sè.
Anche la deduzione che il certificato riferisse di dolore al ginocchio è certamente il frutto di una interpretazione che può ritenersi illogica ma non certamente – con riferimento al caso di specie – travisata.
Il certificato contiene infatti la menzione della visita al ginocchio destro, del quale si riferisce subito dopo il rilievo del dolore al polso, con la conseguenza che non è certamente frutto di travisamento ma di interpretazione, la conclusione del giudice secondo cui la menzione del ginocchio destro in quella occasione era indicativa del fatto che l’attenzione del medico era stata portata proprio, dalla paziente, su tale arto per una ragione analoga a quella che riguardava il polso, con la differenza che la dolorabilità non aveva fatto rilevare, al medico, una limitazione funzionale dell’arto.
Esula in conclusione la illustrazione di un apprezzabile travisamento della prova mentre deve ritenersi che l’impugnante ha inteso far valere null’altro che una personale ricostruzione della vicenda, prescindente dalla valutazione di Giudice che si era basato sulle conformi e convergenti dichiarazioni della persona offesa e di altra teste oculare.
D’altra parte, la critica al giudizio di attendibilità delle due testi è formulato anch’esso sulla base di censure di fatto, come tali non apprezzabili in questa sede.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 500.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza del 26 febbraio 2006 del Tribunale di Massa e qualificata come ricorso l’impugnazione dell’imputato, lo, dichiara inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 500.
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