Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-10-2011, n. 20576 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G. propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze e della agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 131/5/04 in data 14-12-2004, depositata in data 19-4-2005, che in riforma della sentenza di primo grado della CTP di Verona ha confermato l’avviso di accertamento per IRPEF 1993 a carico del contribuente, con il quale gli veniva attribuito in proporzione alla partecipazione sociale, il maggior reddito accertato per tale periodo di imposta nei confronti della Società Metal Group s.r.l., società a ristretta base azionaria (due soci).

Il Ministero e la Agenzia resistono con controricorso.
Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero, e del relativo controricorso, in quanto questo non era parte del giudizio di merito.

Spese compensate, per la incertezza giurisprudenziale all’epoca sussistente.

Con il primo motivo il contribuente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 45 sostenendo che l’accertamento deve fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, ed il complesso degli elementi considerati a tal fine dalla CTR (definitività degli accertamenti a carico della società, ristretta base azionaria, qualifica di amministratore da parte del ricorrente, assenza di prova contraria da parte di questi) non avevano tale valenza, non tenendo conto che esso C. era un prestanome come risultava da sentenza penale passata in giudicato, e pertanto non aveva reale potere nell’ambito societario.

Con il secondo motivo deduce sotto altro profilo violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 45 in quanto i costi ritenuti indeducibili dalla società, da cui la elevazione del reddito di questa da cui prendeva le mosse l’accertamento di cui è causa, erano dipendenti da operazioni soggettivamente, e non oggettivamente inesistenti, per cui costi erano stati effettivamente sostenuti, e quindi potevano essere dedotti.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto deducendo violazione di legge in concreto si limita a censurare non già una inosservanza dei precetti enunciati in epigrafe del motivo da parte della sentenza impugnata, bensì la valutazione della gravità e della concludenza degli elementi di prova operata dalla CTR con giudizio di fatto non censurabile in questa sede se non ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e per di più sulla base di elementi anche in tal senso inammissibili, in quanto non menzionati nella sentenza impugnata, ed enunciati in modo generico e carente di autosufficienza.

Anche il secondo mezzo è inammissibile, in quanto svolge osservazioni peraltro ugualmente prive di autosufficienza sulla natura e tipologia delle operazioni sociali ritenute inesistenti che non risultano menzionate nelle sentenza, ed in ordine alla quali non prova nè di avere svolto a tale proposito motivo di appello, nè deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. il ricorso è pertanto infondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero e compensa le relative spese; rigetta il ricorso nei confronti della Agenzia, e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 5.000. oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *