Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con provvedimento del 12 ottobre 2010, il Tribunale di Pavia, provvedendo sull’appello del pubblico ministero, ha confermato l’ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di alcuni manufatti, asseritamente realizzati dagli indagati in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), nonchè del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1. 2. – Avverso tale provvedimento, il pubblico ministero ha proposto ricorso in cassazione, lamentando, con unico motivo, la violazione dell’art. 321 c.p.p., sul rilievo che il Tribunale, pur riconoscendo il fumus commissi delicti, avrebbe escluso la sussistenza del periculum in mora, senza tenere conto in modo adeguato dell’aggravamento del carico urbanistico provocato dalle costruzioni realizzate.
3. – All’odierna udienza, il difensore degli indagati ha depositato copie delle richieste di permesso di costruire in sanatoria e di compatibilità paesaggistica, nonchè certificazione di compatibilità paesaggistica e permesso di costruire in sanatoria emessi dal Comune di Pavia.
Motivi della decisione
4. – Il ricorso deve essere rigettato.
5. – Il pubblico ministero lamenta, in particolare, che: 1) trattandosi di un locale notturno, le strutture esterne realizzate abusivamente si prestano a essere utilizzate per la clientela anche in inverno (ad esempio con strumenti di riscaldamento e attrezzature mobili di copertura); 2) la valutazione del rischio idraulico operata dall’amministrazione competente, trattandosi di opere realizzate sul lungofiume, escludeva un tale rischio solo per il posizionamento di strutture rimuovibili, come sedie tavoli, e non per la realizzazione di un pavimento, che consente di accogliere un elevato numero di persone; 3) in occasione di sopralluoghi, si è riscontrata la presenza, all’interno del locale, di un numero elevatissimo di persone, ben al di sopra del numero di 80 indicato dall’amministrazione in sede di rilascio dell’autorizzazione relativa all’attività di intrattenimento musicale.
6. – In via preliminare e assorbente va rilevato che le opere edilizie per le quali si procede sono state oggetto di richieste di permesso di costruire in sanatoria e di compatibilità paesaggistica;
richieste accolte dal Comune di Pavia, che ha provveduto ad emettere, in data 12 aprile 2011 la certificazione di compatibilità paesaggistica e il permesso di costruire in sanatoria.
7. – Va, peraltro, osservato che, rispetto agli specifici profili di doglianza prospettati dal pubblico ministero ricorrente – tutti relativi al concreto e imminente pericolo di aggravamento del carico urbanistico da parte delle opere realizzate dagli indagati -, l’ordinanza impugnata contiene una motivazione circostanziata e logicamente corretta.
Il giudice di appello, infatti, ha rilevato che, sulla base degli atti di causa: a) i gazebo realizzati risultano già rimossi e su di essi vi è dubbio che si tratti di opere stabili; b) i serramenti del balcone sono in via di rimozione e sono, comunque, di modesta entità, tanto che non importano un significativo aumento della superficie utile; c) le pavimentazioni esterne sono anch’esse in via di rimozione e, comunque, non comportano, nella stagione autunnale, il pericolo di un maggiore utilizzo dell’immobile; d) le altre opere sono oggetto di richiesta di sanatoria e sono complessivamente modeste, trattandosi del diverso posizionamento di porte, finestre e canna fumaria.
Sono stati, dunque, presi in sufficiente considerazione tutti gli elementi evidenziati dal pubblico ministero.
8. – Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero.
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