Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-03-2011) 08-06-2011, n. 22788

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

vv. Cannavò D., che ha richiesto l’accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo

1. Gli imputati sopra indicati furono ritenuti responsabili dal Tribunale di Catania del delitto di falsa testimonianza, commesso dinanzi al giudice della sezione lavoro dello stesso tribunale all’udienza del 17 ottobre 2003 nel procedimento tra G. S. e la società a responsabilità limitata S.C., di cui erano dipendenti, per avere affermato di non aver mai lavorato di sabato e di ignorare, perciò, se il collega G. avesse mai lavorato in quel giorno.

2. Contro la decisione della Corte d’appello, che il 14 maggio 2010 ha confermato la sentenza di primo grado, ricorrono in cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, deducendo, vizio di motivazione della sentenza sulla ritenuta attendibilità dei testi escussi e per avere, nello stesso contesto, rigettato gli appelli di P., R. e Pa. e assolto la coimputata Ra.To..
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.

2. Per quanto concerne la valutazione di attendibilità, operata dalla Corte territoriale, della parte offesa G.S. e dei testi R. e C.L., non può prendersi in considerazione il diverso apprezzamento espresso dai ricorrenti, che attiene a valutazioni fattuali, di esclusiva competenza del giudice di merito quando, come nel caso in esame, la motivazione della sentenza risulta esauriente e logicamente plausibile.

3. Per quanto concerne la denuncia di manifesta illogicità, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, il Collegio non rileva la minima contraddizione tra l’assoluzione di Ra.To., tratta a giudizio per lo stesso reato, e il rigetto dell’appello di P., R. e Pa..

La Corte territoriale ha specificamente motivato il decisivo elemento che differenziava la posizione della prima da quella degli altri imputati: la Ra. aveva affermato di non aver mai lavorato di sabato, ma di essere a conoscenza che altri dipendenti espletavano attività lavorativa anche il sabato. Ella, pertanto, non aveva dichiarato alcuna circostanza falsa, mentre P., R. e Pa. avevano negato – contrariamente al vero – di aver lavorato di sabato, circostanza rilevante ai fini della decisione della vertenza di lavoro.

4. All’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.000, in relazione alla natura delle questioni dedotte, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè a rifondere le spese sostenute dalla parte civile G.S. in questo grado, che liquida complessivamente in Euro 2.300, oltre I.V.A. e C.P.A. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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