Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-02-2011) 08-06-2011, n. 22844

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15 giugno 2010 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l’istanza di detenzione domiciliare e di liberazione condizionale avanzata da M.S., collaboratore di giustizia in espiazione della pena dell’ergastolo e di anni venti di reclusione per i reati di omicidio aggravato continuato, estorsione e associazione per delinquere di stampo mafioso.

Valutata l’ammissibilità dell’istanza, ai sensi della L. n. 82 del 1991, art. 16-nonies, il Tribunale riteneva nel merito che, pure alla luce del parere sostanzialmente favorevole espresso dalla Procura Nazionale Antimafia, fosse necessario protrarre l’osservazione della personalità al fine di saggiare il grado di ravvedimento raggiunto, tenuto conto dello spessore criminale del M., dell’epoca recente di maturazione della scelta collaborativa, ritenuta, peraltro, non sempre lineare e coerente, e della valutazione non sempre positiva della partecipazione al percorso rieducativo durante la lunga detenzione.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il M., il quale – anche mediante una memoria difensiva – lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 47-ter Ord. Pen., art. 176 cod. pen. e L. n. 45 del 2001, art. 16-nonies, nonchè, la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Deduce che il provvedimento contrasta con quanto previsto dalla speciale normativa relativa ai collaboratori di giustizia e, pur in presenza di tutti i presupposti richiesti da detta disciplina normativa, interpreta il concetto di ravvedimento in contrasto con la previsione di legge.

Censura, In particolare, la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui si afferma la necessità di una gradualità dei benefici, atteso che tale presupposto non è previsto dalla legge e tantomeno dalla disciplina speciale applicabile nella specie. Il tribunale, inoltre, ha omesso di valutare che il M. ha ricevuto un encomio, come si rileva dalla relazione di sintesi, ed ha ottenuto la revoca della misura di prevenzione dal Tribunale di Reggio Calabria.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. La L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 2, comma 1, dichiarando applicabili anche alla liberazione condizionale, le condizioni previste dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis opera una sorta di "rinvio recettizio permanente", per il quale ogni modifica apportata alla disposizione richiamata per i benefici in essa contemplati si applica automaticamente in materia di liberazione condizionale. Conseguentemente, per effetto della modifica del citato art. 4 bis, operata dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, bis, art. 15, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, la liberazione condizionale, al pari dei benefici indicati nella norma citata, può essere concessa a chi sia stato condannato per taluno dei delitti ivi contemplati alla sola condizione che risulti prestata attività di collaborazione ai sensi della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 58-ter, salvo che la stessa sia divenuta impossibile o irrilevante.

Anche ai fini della concessione della liberazione condizionale nei confronti di un collaboratore di giustizia, pertanto, il giudice deve valutare, in vista dell’accertamento dell’efficacia dell’azione rieducativa, la condotta complessivamente serbata dal soggetto, quale espressione di una revisione critica della vita antecedente e di un compiuto ravvedimento L. n. 8 del 1991, ex art. 16-nonies (Cass., Sez. 1^, 1 febbraio 2007, n. 9887, rv. 236548; Cass., Sez. 1^, 26 settembre 2007, n. 37330, rv. 237504).

Il "ravvedimento" deve consistere nell’insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante l’esecuzione della pena, idonei a consentire un motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali di vita anteatta e la formulazione – in termini di certezza ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza – di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale. Di conseguenza, per accertare la sussistenza del ravvedimento, devono essere privilegiati elementi obiettivi di riferimento e le condotte del condannato debbono costituire un indice pienamente affidabile egli esiti favorevoli, durante l’esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico attendibile e sicuro riguardo al venir meno della pericolosità sociale e all’effettività capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari (Cass., Sez. 1^, 24 aprile 2007, n. 18022, rv. 237365).

2. Alla luce di tali principi il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, avendo, con motivazione corretta e logicamente argomentata, evidenziato lo spessore criminale del M. e l’epoca recente di maturazione della scelta collaborativa. Peraltro, il tribunale ha correttamente valorizzato la valutazione non sempre positiva della partecipazione al percorso rieducativo durante la lunga detenzione e, quindi, le concrete circostanze di fatto acquisite ed oggettivamente valutate in ordine alle condotte tenute dall’istante durante la detenzione, in ragione delle quali, in particolare, nel 2007 il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva negato al M. la liberazione anticipata per il periodo compreso tra agosto 2005 ed agosto 2006. Quindi, coerentemente il tribunale ha sottolineato che l’istante non ha mai usufruito di permessi premio e che soltanto nell’ultimo periodo ha manifestato segni di cambiamento e di maggiore capacità di accettazione e rielaborazione critica del precedente vissuto, ritenendo necessario protrarre l’osservazione al fine di saggiare il grado di ravvedimento raggiunto.

Invero, il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario; ciò vale particolarmente quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verisimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689, 18/11/1998, Foti, rv. 212794).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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