Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2011) 09-06-2011, n. 23156

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- L.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Ancona, datata 14/29. di conferma della pregressa decisione del tribunale della stessa città in data 15.1.2010, che lo condannava alle pene di legge per la riconosciuta responsabilità in ordine ai reati, in continuazione, di circonvenzione continuata di persona incapace, ai danni di P.R. – ex artt. 81 cpv., 110, e 643 c.p. – e di tentata continuata estorsione, ai danni di D.M.R., ex artt. 56, 81 cpv. e 629 c.p. -, proponendo censure ripetitive in ogni cadenza argomentativa dei pregressi motivi di appello. In particolare, quanto al reato di circonvenzione di persone incapaci, denunciava l’erronea applicazione della legge penale, nella misura in cui la sentenza avrebbe erroneamente riconosciuto una stato di infermità o deficienza psichica in realtà insussistenti; quanto al reato di tentata estorsione una idoneità ad incutere timore, anch’ essa in realtà insussistente, nonchè – denunciava sempre il ricorrente – la mancanza di motivazione per aver ripetuto i giudici di appello il discorso giustificativo dei giudici di primo grado, senza per nulla replicare alle critiche difensive proposte con i motivi di gravame.

Il ricorso è inammissibile.

A fronte di un ragionamento giudiziale che ha risposto punto per punto alle critiche difensive, da un lato ricollegando le numerose dazioni di denaro elargite alì imputato causa lo stato di infermità psichica della persona offesa, P.R., tratto, tra l’altro, da certificazioni mediche rilasciate da medici specializzati in psicologia e psichiatria, il ricorrente si limita a ripetere le cadenze dei motivi di appello senza per nulla contestare,tra l’altro, la richiamata documentazione clinica offerta dai giudici di appello.

Documentazione che attestava la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, perchè è "deficienza psichica" qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie (v., per tutte, Sez. 2, 25.3/20.4.2010, Maiani, Rv 247018; Sez. 2, 25.3/23.6.1010,Conte e altro, Rv 247463). E nella specie,dopo averla appena conosciuta l’imputato coinvolgeva in una relazione sentimentale e sessuale la P.R., approfittando per l’appunto della, clinicamente diagnosticata, insufficienza mentale di grado medio, con ritardo mentale moderato, con problemi psicopatologici e con scarse difese, con un disturbo di personalità di tipo dipendente aggravato da una depressione, patologie facilmente riconoscibili da chiunque. Parimenti, quanto al delitto di tentata estorsione, il ricorrente si limita a ripetere,con i motivi di gravame, l’assunto secondo cui l’idoneità della minaccia ai fini estorsivi sarebbe da escludere allorchè la persona offesa non sia risultata effettivamente coartata. Il che costituisce, questo sì, un errore di diritto a fronte di una giurisprudenza di legittimità monolitica, richiamata dai giudici del merito, nel senso che in tema di estorsione a nulla rileva che si verifichi una effettiva intimidazione della soggetto passivo allorchè concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa depongono nel senso della serietà della minaccia.

E nella specie l’imputato con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, minacciava con più telefonate ed anche con messaggi a mezzo di SMS telefonici, diretti tra l’altro anche ai genitori della vittima, di rivelare al marito della D., per l’appunto, i tradimenti sessuali della moglie ove non gli fosse stata corrisposta la somme di denaro.

In conclusione i motivi di ricorso sono inammissibili perchè si risolvono nella ulteriore proposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati nella sentenza impugnata e svolgono considerazioni di fatto, non suscettibili di valutazione in un giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.. 186/2000; n.69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro così equitativamente fissata in ragione dei i motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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