Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 09-06-2011, n. 23190 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Procura della Repubblica di Perugia, con decreto del 17/7/2010, ha disposto il sequestro probatorio dell’immobile di proprietà di B.G., edificato su terreno in proprietà a costui, in difformità alla concessione edilizia n. 236 del 6/4/90. in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, con accertata modificazione di destinazione d’uso.

Il Tribunale di Perugia, sezione riesame, ha accolto la istanza ex art. 324 c.p.p., avanzata dalla difesa del B. e con provvedimento dell’8/10/2010, ha revocato il sequestro probatorio.

Propone ricorso per cassazione il p.m. presso il Tribunale di Perugia chiedendo l’annullamento dell’impugnato provvedimento, in quanto il Tribunale del Riesame, riconosciuta la sussistenza del fumus commissi delicti non avrebbe potuto disporre la revoca del sequestro probatorio sulla base della sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato contestato, potendo tale eccezione essere posta a sostegno di rituale istanza di dissequestro e restituzione da proporre al p.m. procedente; – inosservanza o erronea applicazione della legge penale, non avendo ravvisato il decidente la insanabilità dell’opera, perchè realizzata in zona sottoposta a vincolo, nè consideralo che l’Ente territoriale ha già manifestato il suo parere negativo sulla sanabilità dell’opera.

La difesa del B. ha inoltrato in atti memoria, nella quale conclude per la inammissibilità del ricorso, argomentando in merito alla giustezza delle ragioni che hanno determinato il giudice del riesame a revocare il sequestro.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Con la prima censura il p.m. ricorrente rileva che il Tribunale, investito a decidere sulla richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio, ha revocalo il vincolo a cui erano stati sottoposti gli immobili in proprietà al B. in dipendenza della ritenuta prescrizione dei reati edilizi contestati al prevenuto, pur considerando sussistere il fumus commissi delicti degli stessi.

Fermo restando che l’art. 257 c.p.p. permette all’imputato, alla persona a cui le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione di proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’art. 324. va osservato che al giudice a cui è demandato il compito di vagliare la istanza di riesame sulla legittimità del sequestro probatorio, che peraltro, ha ritenuto la sussistenza del fumus del reato, resta inibito di disporre la revoca della misura sulla base della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, poichè quest’ultimo potere spetta solo al giudice che abbia la cognitio plena (Cass. 18/0/03. Marti: Cass. 20/2/03, Castellazzi): detta prescrizione potrà essere posta a fondamento di una istanza di restituzione diretta al p.m. procedente (Cass. sent.

N. 41342/2008).

Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la omessa analisi delle emergenze istruttorie, dalle quali è dato evincere la permanenza del reato edilizio-paesaggistico ancora al giugno 2010.

Su tale punto il Tribunale omette di fornire adeguata e compiuta motivazione, in quanto non fa menzione, se non indirettamente, riconoscendo solo che l’autorità amministrativa non intende accogliere l’accertamento in conformità paesaggistica e la istanza in sanatoria presentata dall’interessato.

La ordinanza impugnata va pertanto, annullata con rinvio, perchè il giudice ad quem riesamini gli atti, attenendosi alle osservazioni ut supra sviluppate.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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