Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunita’ montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunita’ montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali)
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010
(Pubblicato nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia n. 4 del 29 gennaio 2010)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Emana
il seguente regolamento regionale:
Art. 1
Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009
1. Al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle
unioni di comuni lombarde e alle comunita’ montane e incentivazione
alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell’art. 20 della
legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunita’
montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e
sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali)»
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’art. 3 e’ sostituito dal seguente:
«1. Le unioni accedono ai contributi regionali di cui
all’art. 1, comma 1, se in possesso del requisito di cui all’art. 18,
comma 2, della legge regionale n. 19/2008, unitamente all’esercizio,
da parte di tutti i comuni aderenti, di un altro servizio scelto tra
quelli elencati nella tabella 1 dell’Allegato A del presente
regolamento. Per ogni servizio, ulteriore rispetto a quelli di cui al
precedente periodo, e’ parimenti richiesta l’adesione da parte di
tutti i comuni ai fini dell’accesso ai relativi contributi regionali.
»;
b) dopo il comma 2 dell’art. 3 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini dell’accesso ai contributi regionali da parte
delle comunita’ montane, i comuni extra doganali sono esclusi dal
computo dei comuni che devono aderire alla gestione unitaria dei
servizi.»;
c) al comma 1 dell’art. 10 sono aggiunte, in fine, le parole:
«quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta
regionale.» e, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Per la
provincia di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la
domanda e’ quella competente per i rapporti con gli enti locali.»;
d) il comma 2 dell’art. 10 e’ sostituito dal seguente:
«2. La scheda di cui all’art. 8 e la domanda per la
concessione del contributo straordinario di cui all’art. 7 sono
presentate alle STER competenti per provincia entro e non oltre il 15
settembre di ogni anno, quando non diversamente stabilito con
deliberazione della Giunta regionale. Per la provincia di Milano, la
struttura regionale alla quale presentare la scheda di cui al
presente comma e la domanda di contributo e’ quella competente per i
rapporti con gli enti locali.»;
e) il comma 1 dell’art. 11 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’unione puo’ presentare domanda di contributo annuale
ordinario se la scheda di cui all’art. 8 e’ stata ammessa dalla
struttura competente per l’istruttoria e dopo l’avvio in forma
associata dei servizi per i quali e’ richiesto il contributo
ordinario. »;
f) dopo la lettera c) del comma 2 dell’art. 11 e’ aggiunta la
seguente:
«c)-bis. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art.
12, quando l’unione ha avviato la gestione associata senza richiedere
il contributo straordinario. »;
g) il comma i dell’art. 13 e’ sostituito dal seguente:
«1. Se nel corso dell’attivita’ istruttoria a cura delle
strutture di cui all’art. 10, commi 1 e 2, la domanda, la scheda di
cui all’art. 8 o anche la documentazione allegata risultano
incomplete o insufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti
previsti dalla legge regionale n. 19/2008 e dal presente regolamento,
la struttura regionale competente comunica agli enti richiedenti i
motivi che ostano all’ammissione, parziale o totale, al contributo.»;
h) al comma 4 dell’art. 13 le parole «struttura competente
presso le STER» sono sostituite dalle parole «struttura di cui al
comma 1 »;
i) al comma 1 dell’art. 14 le parole «Le strutture presso le
STER» sono sostituite dalle parole «Le strutture di cui all’art. 13,
comma 1 »;
j) dopo il primo periodo del comma 1 dell’art. 18 e’ aggiunto
il seguente: «Per la provincia di Milano, l’istruttoria e l’adozione
del provvedimento di revoca del contributo spettano alla struttura
regionale competente per i rapporti con gli enti locali.»;
k) al comma 2 dell’art. 22 sono soppresse le parole «entro il
15 ottobre 2009»;
l) dopo il comma 4 dell’art. 22 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Le modifiche agli allegati, successive alla data di
entrata in vigore del regolamento recante modifiche al regolamento
regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni
lombarde e alle comunita’ montane e incentivazione alla fusione dei
piccoli comuni, in attuazione dell’art. 20 della legge regionale 27
giugno 2008, n. 19 «Riordino delle comunita’ montane della Lombardia,
disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali»), sono approvate con
deliberazione della Giunta regionale.»;
m) dopo il comma 2 dell’art. 23 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Possono presentare domanda di contributo
straordinario di avvio e di contributo ordinario 2010 entro il
termine di cui al comma 2:
a) le comunita’ montane;
b) le associazioni di comuni destinatarie di contributi ai
sensi dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni
abrogate o prive di efficacia per effetto della legge regionale n.
19/2008 che, entro il 30 giugno 2010, costituiscono unioni di comuni
lombarde con almeno un terzo dei comuni aderenti all’associazione;
l’unione di comuni lombarda beneficia della possibilita’ di
adeguamento del contributo, di cui all’art. 24, comma 7 della legge
regionale n. 19/2008, se il numero dei comuni aderenti e’ almeno pari
a quello dell’associazione originaria.
2-ter. Ai fini del saldo del contributo straordinario ammesso
a seguito della presentazione della domanda di cui al comma 1,
l’unione si adegua a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, come
sostituito dal regolamento di cui all’art. 22, comma 4-bis, entro il
15 settembre 2011.»;
n) alla tabella 1 dell’allegato A sono apportate le seguenti
modifiche:
1) nella colonna attivita’ obbligatorie, riga 8, le parole
«trasporto anziani e servizi infermieristici» sono sostituite dalle
seguenti: «trasporto anziani»;
2) nella colonna Servizi, riga 9, la parola «OBBLIGATORIO» e’
sostituita dalle seguenti «Compatibilmente con quanto previsto dalla
normativa vigente»;
3) nella colonna «PESO», riga 9, il valore «4» e’ sostituito
dal seguente: «10»;
4) nella colonna attivita’ obbligatorie, riga 24, le parole
«rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie» sono
sostituite dalle seguenti: «rilascio delle concessioni o
autorizzazioni»;
o) la prima tabella della scheda riepilogativa di cui
all’allewgato B e’ sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente regolamento regionale e’ pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione lombarda.
Milano, 25 gennaio 2010
FORMIGONI
(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare
nella seduta dell’11 gennaio 2010 e approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 8/11019 del 20 gennaio 2010).
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/