Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-04-2011) 09-06-2011, n. 23237 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è stato condannato quale amministratore di "SOCIETA’ VETRO INDUSTRIA" Srl, dichiarata fallita il 16.6.1997, perchè ritenuto, dalla Corte d’Appello di Roma, colpevole di bancarotta fraudolenta (impropria) documentale per avere tenuto "i libri e le scritture contabili obbligatorie in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari".

I giudici del primo grado – in data 6.11.2007 – assolsero l’imputato dal delitto di simulazione di reato ravvisato nella denuncia di furto del corredo contabile. I giudici di seconde cure lo assolsero dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (ed assolsero anche il fratello M. dall’addebito di amministratore di fatto).

La vicenda attiene alla gestione di alcune società operanti nel campo della lavorazione del vetro (VETRERIE INDUSTRIALI ROMANE, VIR, SOCIETA’ RUDERI DI TORRENOVA) tra loro collegate anche per ragioni di compartecipazione al capitale, oltre che della disponibilità dei locali. La società dedotta nell’attuale vicenda fu gravemente pregiudicata nella consistenza patrimoniale, ma – nonostante gli accertamenti di Polizia Giudiziaria e l’indagine disposta dal PM. mediante consulenza contabile – non si riuscirono ad appurare le cause.

Avverso la decisione ha interposto ricorso la difesa dell’imputato dolendosi:

– dell’erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione nell’avere ritenuto sussistente la figura della fraudolenza documentale, anzichè l’ipotesi della bancarotta documentale semplice con mancanza di argomentazione sia sull’elemento soggettivo, pur a fronte di sollecitazione del gravame di appello sia sulla reiezione della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (che forma anche il secondo motivo di doglianza), in considerazione che la carenza di contabilità è accertata per il periodo successivo alla cessazione di attività sociale;

– (indicato come 5 motivo) carenza di motivazione sulla statuizione sanzionatoria, discosta dal minimo edittale.
Motivi della decisione

Il ricorso è in sè infondato, ma non inammissibile.

In particolare, la censura sull’errata qualificazione della fattispecie pur non potendo essere accolta, manifesta argomentazione di diritto che non può qualificarsi come manifestamente infondata.

Il Collegio si allinea al richiamo dettato dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. 5, 7.6.2006, Vianello, CED Cass. 236032) secondo cui non è argomento sufficiente, per ascrivere la condotta di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall., il mero riscontro dell’irregolare tenuta delle scritture di impresa, poichè il criterio differenziale che distingue l’ipotesi della bancarotta semplice da quella fraudolenta riposa sulla generica consapevolezza del pregiudizio ai creditori integrata dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture per la prima, mentre per la più grave ipotesi di cui all’art. 216 L. Fall. – dalla rappresentazione che il comportamento fraudolento rende (o può rendere) impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore (cfr. anche Cass. pen., sez. 5^, 18 ottobre 2005, Dalceggio, Ced Cass., rv.

233997). Accertamento che non sempre è di agevole espletamento.

Nel caso in esame la sentenza impugnata attesta che, pur a seguito delle indagini della Guardia di Finanza, dell’indagine per tramite della Consulenza contabile del PM., nonchè della Perizia di ufficio si sono riscontrate falsificazioni annotative (per es. Sent. pag. 6, pagamenti per cassa senza che la società intrattenesse rapporti bancari), nonchè gravi mancanze rilevabili dalla compilazione dei libri e, diffusamente, l’impossibilità di accertare il movimento degli affari (situazione che ha precluso anche di appurare l’effettività dei movimenti intersocietari con gli altri organismi facenti capo al prevenuto, Sent. ibidem).

Un quadro, dunque, esterno alla mera irregolarità dedotta dalla più lieve ipotesi di cui all’art. 217 L. Fall., ed eloquente sintomo di ben precisa volontà di fraudolenza documentale.

Risulta, pertanto, ineccepibile l’accusa mossa al P..

Nel resto – non palesandosi la prova dell’innocenza del ricorrente assensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2 – deve rilevarsi la maturazione della prescrizione, come ha anche osservato all’odierna udienza la difesa.

La sentenza di primo grado fu pronunciata in epoca successiva alla vigenza dell’attuale novellato art. 157 c.p., sì che il periodo prescrittivo deve computarsi in 12 anni e sei mesi, periodo maturatosi il 16.6.2009 (i periodi di sospensione del corso della prescrizione non superano gli otto mesi). Per questa ragione la decisione deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato ascritto è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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