T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 10-06-2011, n. 5192 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nsi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente ha impugnato; – il provvedimento di esclusione e l’eventuale elenco degli ammessi; – in subordine, il decreto del 30.7.2010 di indizione del concorso;

– avverso gli atti impugnasti il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere evidenziando, in particolare che: – in data 13.7.2010 aveva presentato domanda per la partecipazione al concorso indetto dalla Guardia di Finanza, ma pochi giorni dopo (il 19.7.2010) l’ha ritirata con nota depositata a mano (cfr. nota del ricorrente con apposizione di "ricevutà allegata al ricorso) presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli (infatti, l’interessato non ha partecipato alle prove concorsuali); – tali circostanze sono state portate a conoscenza del Ministero dell’Interno il 3.5.2011, ma l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento di ritiro dell’atto di esclusione dal concorso.

Con decreto presidenziale cautelare n. 1858 del 19.5.2011, è stata accolta la domanda cautelare proposta dal ricorrente al fine di partecipare alle prove scritte fissate per il il 25.5.2011.

Le censure avanzate dalla parte ricorrente sono fondate per le ragioni di seguito indicate:

– il ricorrente è stato escluso in quanto nel 2010, oltre alla domanda di partecipazione al concorso oggetto di causa, aveva presentato domanda per la partecipazione ad un concorso pubblico l’ingresso nella Guardia di Finanza come Allievo finanziere: ipotesi per la quale l’art. 2, comma 4, del bando di concorso prevedeva l’esclusione dal concorso;

– in linea anche con l’orientamento espresso da questa Sezione (cfr. TAR Lazio, Sez. I Ter, n. 5002/2011) va considerato che, stante la formulazione dell’art. 2, comma 4, del bando di concorso, nel caso di specie non si può parlare di mancanza di requisiti, perché la presentazione, nello stesso anno, di altre domande di partecipazione ai concorsi indicati nella lex specialis possono avere rilievo ai fini dell’ammissione al concorso de quo, se alla "domandà segue la partecipazione in concreto alla selezione;

– la disposizione in esame deve, quindi, essere interpretata nel senso che assume rilevanza la circostanza che l’interessato, dopo aver presentato domanda di partecipazione ad altro concorso (nella fattispecie, per l’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza), non ha poi partecipato alle relative prove concorsuali, così determinando, per facta concludentia, la rinuncia alle stesse, impedendo l’effetto preclusivo previsto dal bando.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto con annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie e, conseguentemente, annulla il provvedimento di esclusione dal concorso;

– compensa le spese di lite tra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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