Cass. pen., sez. VI 29-07-2008 (17-07-2008), n. 31882 Manifestazione indebita del proprio convincimento – All’interno del procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
B.S.V. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, che in data 17-4-08 ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione da lui avanzata in data 8-4-08 nei confronti della "dr.ssa M., Presidente della Corte di Assise, sez. 2^, e dei membri della predetta Corte di Assise", nel proc. n. 1/05 R.G. Assise del Tribunale di Messina.
Il ricorrente in primo luogo lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 37 e 38 c.p.p., sostenendo che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, la causa di ricusazione sarebbe insorta nel corso dell’udienza dibattimentale del 8-4-08 e sarebbe stata tempestivamente dedotta dal suo difensore entro il termine di detta udienza, non essendo stato in grado di allegare l’ordinanza della Corte di Assise di Messina (nella quale il Presidente avrebbe manifestato il proprio convincimento circa l’esito del processo) "solo per un problema logistico".
Deduce poi la manifesta illogicità della ordinanza impugnata in riferimento alla asserita manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione.
Il ricorso è infondato.
Al di là del rilievo relativo alla mancata allegazione dell’ordinanza dibattimentale, la Corte di Appello di Messina ha correttamente osservato che il mero rigetto, al termine della acquisizione delle prove, della richiesta di ammissione di nuova prova per testi (impugnabile nei modi di legge) non costituiva, con tutta evidenza, di per sè, da parte del Giudice, manifestazione indebita del proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione ai sensi dell’art. 37 c.p.p., comma 1, lett. B).
Si tratta di decisione non soltanto congruamente motivata, ma anche adottata in perfetta aderenza a consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in proposito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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