Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Comune de l’Aquila impugna la sentenza del Tar Abruzzo con cui è stato accolto il ricorso con lo speciale rito di cui all’art. 21 bis legge 1034/1972, ed annullato il silenzio serbato dal comune dell’Aquila – sulla sua istanza del 23.3.2010 – diretta ad ottenere una nuova riqualificazione urbanistica dei rispettivi terreni – in precedenza destinati a viabilità e parcheggi e verde pubblico attrezzato, senza ottenere tuttavia alcuna risposta nonostante l’ampio decorso dei termini stabiliti dall’art. 2 legge 241/90.
Assume il Comune che il TAR si sarebbe orientato in contrario avviso con l’avviso della IV Sez. del Consiglio di Stato (cfr. n. 5451/2010; n.2572/2008).
I controinteressati si sono costituiti in giudizio e con memoria hanno replicato alle tesi dell’appellante.
Chiamata all’udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
L’appello è fondato per l’assorbente considerazione del primo motivo.
Assume l’amministrazione comunale appella che il Tar:
– avrebbe ritenuto decorsi i termini per provvedere a disposizione del Comune nella soggetta materia, erroneamente individuati nei 45 gg. dalla diffida;
– avrebbe affermato che la mancata comunicazione al proprietario dell’avvio del procedimento di ridisciplina della zona bianca, ex art. 44 L.R. 11/1999, comma 1 lettera b, e comma 1 bis), avrebbe configurato il presupposto dello speciale mezzo mirato a compulsare i poteri provvedimentali dell’autorità adita.
Contrariamente al decisum in prime cure, in tanto il silenzio serbato dal Comune può definirsi in termini di inadempimento in quanto sia completamente scaduto il termine a sua disposizione per provvedere a quanto richiesto, In tale ipotesi tale termine non sarebbe quello di quarantacinque giorni indicato dalle ricorrenti e condiviso dal T.A.R. bensì quello, ben superiore, fissato dall’art. 44 della L.R. n° 11/1999" che, al riguardo, individuava due termini speciali, rispettivamente di 45 gg. per la comunicazione dell’avvio del procedimento e di un anno per la conclusione dell’iter di approvazione della "variante non complessa".
Anche in relazione all’importanza degli interessi solo il decorso del termine annuale poteva far considerare maturato il silenzio.
Nel caso in esame, gli odierni appellati hanno frettolosamente avviato l’azione processuale, senza attendere la consumazione del termine annuale per la formazione del silenzioinadempimento.
L’assunto è fondato nei sensi che seguono.
Come la Sezione ha avuto modo di sottolineare di recente, nella Regione Abruzzo, l’art. 44, comma 1quinquies, della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 fissa, con carattere "perentorio" in "un anno" il termine del procedimento di definizione delle aree per le quali sono scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1187/1968, il cui spirare dà luogo alla violazione dell’obbligo di provvedere e rendere ammissibile la tipizzazione giurisdizionale del silenzio davanti al giudice amministrativo (cfr. Cons. St., IV, 29 maggio 2008, n. 2572 e Cass. Civ., sez. I, 31 maggio 2008, n. 8384).
Di qui la necessità, nel caso di specie, conformemente a tale "ratio", di poter ritenere maturato il silenziorifiuto, nella tipologia di procedimenti disciplinati dalla predetta legge regionale, solo allorché l’Amministrazione non abbia provveduto, nel termine di un anno assegnatole dalla norma per la conclusione del procedimento (irrilevante pertanto restando l’inosservanza di eventuali altri termini meramente infraprocedimentali), all’adozione di alcun atto significativo di (ri)pianificazione dell’area in questione.
Nel caso di specie, alla diffida ad adempiere notificata in data 23.3.2010, il Comune ha dato un primo inizio di seguito con l’avviso di avvio del procedimento del 18.6.2010, in seguito al quale è stato introdotto il ricorso.
L’art. 44, peraltro, laddove stabilisce altresì, al già citato comma 1bis, un termine (pari a quello fissato nella diffida del privato ed in ogni caso non inferiore a 45 giorni), entro il quale il Comune interessato "provvede a dare comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati ed all’Amministrazione Provinciale", consente, in caso di suo infruttuoso decorso, la sola promozione dell’intervento sostitutivo attribuito alla Provincia (come chiaramente si ricava dall’incipit del comma stesso "per l’applicazione di quanto disposto al punto 1, lettera b), comma 1 del presente articolo") e non certo l’accertamento giudiziale della illegittimità dell’inerzia del Comune.
Pertanto, il ricorso di primo grado deve dunque ritenersi inammissibile in quanto alla data di proposizione avrebbe dovuto essere richiesto l’intervento sostitutivo e comunque non era manifestamente trascorso un anno dall’istanza di parte del 23 marzo 2010, per cui nel caso difettava un presupposto dell’azione.
L’appello è quindi fondato nei sensi di cui sopra ed il ricorso di primo grado deve essere, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
– 1. accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
– 2. Dispone l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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