Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 22 aprile 2008 la sezione nissena della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di R.M., confermando l’annullamento dell’avviso di rettifica notificato al contribuente il 7 dicembre 1998, per l’anno d’imposta 1997, con riferimento a detrazioni IVA relative a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
Il giudice d’appello, nel motivare la sua decisione, "rileva che l’ufficio fonda il suo convincimento sul fatto che le fatture emesse nei confronti dell’impresa del contribuente da imprese edili che hanno mantenuto comportamenti contrari alla legge debbano essere considerate come emesse per operazioni inesistenti, e non considerando che nessun imprenditore può essere responsabile del comportamento illegittimo dei suoi fornitori".
Aggiunge che "era onere dell’ufficio, in quanto attore sostanziale, produrre concreti elementi di prova delle legittimità della pretesa erariale".
Hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze, mentre il contribuente non ha spiegato attività difensiva.
Motivi della decisione
1. In rito, preliminarmente si rileva la carenza di legittimazione processuale del ricorrente Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali.
L’intervento ministeriale in cassazione è, dunque, inammissibile e il ricorso va esaminato unicamente riguardo all’Agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimata ad causarti.
2. Nel merito, con il primo motivo, l’agenzia ricorrente denuncia violazione di norme di diritto D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54; art. 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza d’appello trascura che l’accertamento operato dall’ufficio, in riferimento agli elementi dedotti nel processo verbale di constatazione, ha invertito l’onere probatorio secondo i criteri della prova per presunzioni alla quale è consentito ricorrere in materia tributaria.
Con il secondo motivo, inoltre, l’agenzia ricorrente denuncia violazione di norma di diritto D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, nella parte in cui la sentenza d’appello trascura che la detrazione d’imposta è consentita solo quando vi sia assoluta corrispondenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale e non come, nella specie, quando tale corrispondenza non sia sussistente per la presenza di evidenti discrasie.
3. I mezzi, da trattarsi congiuntamente per la reciproca correlazione logica e giuridica, vanno entrambi disattesi.
Secondo i più recenti approdi dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria (v. Corte di Giustizia, 21/06/2012, nelle cause riunite C- 80/11 e 142/11), spetta all’amministrazione finanziaria, che contesta il diritto del contribuente a portare in detrazione l’IVA pagata su fatture emesse da soggetto diverso dall’effettivo cedente del bene o servizio (c.d. operazioni soggettivamente inesistenti), provare che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente abbia, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o compiuto una frode. (Sez. 5, Sentenza n. 23560 del 20/12/2012, Rv. 624737).
La relativa prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, dimostrando che, al momento in cui pagò l’imposta che successivamente intese portare in detrazione, il contribuente disponeva di elementi tali da porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, (ult. cit.) Inoltre, siccome l’ipotesi di fatturazione per operazione soggettivamente inesistente si risolve nella diretta acquisizione della prestazione da soggetto diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l’IVA in rivalsa, la prova che la prestazione non è stata effettivamente resa dal fatturante, perchè ad esempio sfornito di dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione, costituisce di per sè stesso idoneo elemento sintomatico dell’assenza di buona fede del contribuente, poichè l’immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore – fatturante – cessionario o committente) può indurre ragionevolmente a escluderne l’ignoranza incolpevole circa l’avvenuto versamento dell’IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa, nè assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta. (Sez. 5, Sentenza n. 6229 del 13/03/2013, Rv. 625538).
In tal caso, è il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, altrimenti dovendosi negare il diritto alla detrazione dell’IVA versata, (ult. cit.).
4. Nel ricorso in esame, invece, mancano da parte del Fisco – finanche graficamente – l’enunciazione e il riscontro documentale di quegli indizi (gravi, precisi e concordanti), circa l’inesistenza soggettiva, richiesti dalla giurisprudenza comunitaria (v. Corte di Giustizia, 21/06/2012, cit.) e nazionale (Sez. 5, Sentenza n. 23560 del 20/12/2012, cit.).
Dalla parte narrativa della sentenza d’appello si apprende che il Fisco avrebbe addotto in secondo grado alcuni indici rivelatori dell’asserita utilizzazione di fatture non riconducibili a operazioni veritiere.
Ma nella specie quello che manca proprio è quell’indispensabile esposizione logica ed esauriente (Cass. 7825/2006) che sola consente la chiara e completa cognizione dei fatti (Sez. Un. 11663/2006 e 2602/2003). Nel ricorso non si rinvengono, infatti, quegli elementi minimi per un’adeguata conoscenza (Cass. 3905/1987 e 13550/2004) delle operazioni contestate, della loro natura fittizia e del fatto che il contribuente sapesse o potesse sapere che il soggetto formalmente cedente avesse evaso l’imposta o compiuto una frode, senza la necessità per questa Corte di ricorrere ad altre fonti (art. 366 c.p.c.; conf. Sez. 5, Sentenza n.11987 del 31/05/2011, Rv.618265).
Ne deriva l’inammissibilità di entrambi i motivi, per difetto del requisito dell’autosufficienza.
5. La completa reiezione del ricorso non comporta conseguenze sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la parte contribuente svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2013
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