Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 10-06-2011, n. 23442 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 18/12/07, dichiarava V. R.G. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e lo condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 8.000,00 di ammenda.

La Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 19/10/09, in considerazione della minima entità dell’abuso e del comportamento processuale dell’imputato, ha ridotto la pena a giorni 10 di arresto ed Euro 500.00 di ammenda, con conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione il prevenuto a mezzi del proprio difensore, con i seguenti motivi:

– ha errato il giudice di merito nel non accogliere la istanza di rinnova/ione dibattimentale, con la disposizione di perizia tecnica, che avrebbe permesso di acclarare la insussistenza del fatto reato contestato;

– il giudice di merito avrebbe dovuto sospendere il procedimento tenuto conto che in corso di causa è stata accertata la sussistenza degli elementi a presupposto per la emanazione della concessione in sanatoria;

– il discorso argomentativo adottalo è viziato in ordine alle ragioni che hanno determinato il decidente ad affermare la colpevolezza del prevenuto; peraltro la Corte distrettuale ha omesso di dare il dovuto riscontro ai motivi di appello libellati.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale. svolta dal decidente a sostegno della affermala responsabilità del prevenuto, si palesa del tutto logica e corretta.

I giudici di merito hanno evidenziato come dalle emergenze istruttorie sia risultato che il V.R. stesse costruendo una veranda, a chiusura parziale del balcone di pertinenza, tamponata su tre lati, realizzata in legno e sovrastata da coppi, insistente sul terrazzo dell’appartamento, sito in (OMISSIS).

La presenza di materiale di risulta, rilevato in loco dagli agenti accertatoli in data 7/6/05, dimostrava il manufatto in corso di edificazione andava a sostituire una precedente opera, ivi posizionata, con diversa struttura realizzativi, in difetto di titolo abililativo, circostanza questa confermata dalle dichiarazioni dello stesso imputato e dalle sommarie informazioni rese dal portiere dello stabile P.M. e da D.C..

Ulteriore prova è indicata dal decidente nei rilievi aerei acquisiti, dimostranti la esistenza nell’anno 2000 di un manufatto di tipo veranda, con copertura di colore bianco, composta da tre fasce orizzontali affiancate, parallele alla tacciata per una dimensione in pianta di circa mt. 4.30 x 4, 70;

mentre dalle riprese aeree, operale nel dicembre 2005, si rileva, in sostituzione del precedente manufatto, una struttura con copertura con tetto a spiovente, di colore rosso mattone, di dimensioni in pianta di circa mt. 4.30 x 5.50.

Balza evidente che il prevenuto, anzichè limitarsi a sostituire ed innalzare la copertura, al contempo ne ha ampliato le dimensioni, previa opera di smantellamento della precedente veranda.

Di poi, lo stesso V.R. ha affermato che le condizioni di vetustà del precedente manufatto, per il quale, a suo tempo, era stata presentata domanda di condono, l’avevano indotto, nel periodo immediatamente precedente al controllo, posto in essere dalla Polizia Municipale, a sostituire i travetti e la copertura della prima struttura, con un innalzamento del tetto di venti centimetri, che aveva determinato un aumento di volume complessivo del vano, differenziantesi, per maggiore ampiezza, da quella dell’opera oggetto del predetto condono.

E’ evidente che, a fronte di tale piattaforma probatoria, il giudice di merito ha ritenuto superfluo ogni ulteriore accertamento, peritale, come invocato dalla difesa del prevenuto, rigettando implicitamente la relativa istanza.

Il discorso giustificativo svolto è del pari condivisibile in punto di irrilevanza della domanda di condono edilizio, proposta dall’interessato, relativa alla struttura abusiva dallo stesso realizzata nel 1994 e, successivamente, sostituita da altra diversa per volumetria e superficie rispetto alla prima. Nè può trovare ingresso la doglianza di sommarietà e carenza della motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza del prevenuto, in quanto il giudice di appello non richiama supinamente la argomentazione adottata dal Tribunale, ma fa proprie le ragioni rappresentate dal primo decidente, ritenutane la ineccepibile correttezza e compiutezza.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il V.R. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma.di Euro 1.000.00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *