T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 13-06-2011, n. 5244 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con determinazione dirigenziale del 3.1.2006 l’Ufficio VI Urbanistica del Comune di Tivoli ha respinto domanda di condono per un manufatto realizzato abusivamente su terreno in proprietà della sig.ra V.C., in località Favale. Con ordinanza 21.3.2006 n. 133 l’Ufficio VI – Sezione Edilizia Privata ha ingiunto la sospensione delle opere eventualmente in corso, la demolizione delle opere realizzate e la riduzione in pristino dei luoghi.

Avverso i provvedimenti ricorre la sig.ra C., con motivi che deducono la sanabilità delle opere, l’insufficienza motivazionale degli atti e il difetto di istruttoria.

Le parti hanno presentato memorie conclusionali.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 31 marzo 2011.
Motivi della decisione

Il diniego di sanatoria fonda sulla permanenza, nell’area interessata dall’intervento edilizio, di un vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ex art. 1, lett. c), della L. n. 47/1985.

Il Collegio condivide l’orientamento, fatto proprio anche da questo Tribunale, secondo cui in linea di massima i poteri di cui dispongono le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici, ai fini del rilascio del condono edilizio, vanno esercitati seguendo una linea volta a consentire, se possibile, il salvataggio del bene (T.A.R. Lazio, II, 8.7.2010 n. 23769). In sostanza, il parere negativo deve essere supportato dalla considerazione, e dalla dimostrazione, dei relativi elementi fattuali a sostegno, per cui la sanatoria dell’opera vincolata comprometterebbe irrimediabilmente, ed in misura rilevante, gli interessi che il vincolo mira a tutelare.

Qualora ricorra un vincolo assoluto, ancorché successivo all’edificazione, l’amministrazione può e deve accertare la compatibilità del manufatto con il contesto ambientale, con riferimento al momento in cui viene esaminata la domanda di sanatoria (A.P. 22.7.1999 n. 20; Cons.St., VI 22/8/03 n. 4765).

Nel caso di assoluta inedificabilità deve applicarsi, dunque, lo stesso regime indicato nella previsione generale di cui all’art. 32, comma 1, della L. 47/85, che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere sottoposte a vincolo, al parere favorevole dell’autorità preposta alla sua tutela (A.P. n. 20/99 cit.).

Per questo è evidente il valore prioritario della verifica della compatibilità dell’opera rispetto al vincolo, con la conseguenza che il parere della Soprintendenza è pregiudiziale ad ogni altra valutazione poiché, se sfavorevole, rende impossibile la sanatoria dell’opera (Cons.St., V, 29.5.2006 n. 3216; T.A.R. Lazio, II, 4.2.2011 n. 1044).

In fattispecie, la ricorrente ha presentato domanda di compatibilità paesaggistica alla competente autorità; prima di pronunciare sulla sanabilità dell’opera il Comune di Tivoli avrebbe dovuto attendere gli esiti della domanda predetta. Pertanto, il diniego di condono e il conseguente ordine di riduzione in pristino appaiono viziati da insufficiente istruttoria.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese processuali.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie – nei sensi e nei limiti di cui in motivazione – e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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