Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma N. 1658/2009

composto dai Magistrati:

– ELIA ORCIUOLO Presidente

– FRANCO A.M. DE BERNARDI Consigliere

– ELENA STANIZZI Consigliere Rel. Est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso N. 1658/2009 R.G. proposto da Giampietro CENTO, difeso in proprio e domiciliato presso la Segreteria della Sezione sita in Roma, Via Flaminia n. 189;

CONTRO

– il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

PER L’ANNULLAMENTO

– del silenzio rifiuto formatosi sulla sull’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’accesso a tutta la documentazione inerente il proprio fascicolo e a tutti i provvedimenti nel frattempo emessi dagli organi competenti del Ministero della Difesa;

E PER OTTENERE

– l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto all’accesso, mediante estrazione di copia, alla predetta documentazione, con conseguente ordine all’intimata Amministrazione di provvedere alla sua esibizione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla camera di consiglio del 3 aprile 2009 il relatore Cons. Elena Stanizzi, nessuno presente per le parti in causa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Premette in fatto l’odierno ricorrente di avere presentato al Ministero della Difesa, in data 15 febbraio 2000, istanza volta ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo in relazione ad infermità giudicata dipendente da causa di servizio con verbale del 6 dicembre 1999 della Commissione Medica Ospedaliera di Perugia.

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione in ordine a tale richiesta, il ricorrente, in data 19 dicembre 2008, ha inoltrato al Ministero della Difesa istanza volta ad ottenere l’accesso alla documentazione inerente il procedimento di concessione dell’equo indennizzo.

Stante l’inerzia dell’Amministrazione della Difesa su tale istanza, il ricorrente ha quindi adito questo Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, nonché l’accertamento del proprio diritto all’accesso alla richiesta documentazione, con conseguente ordine di esibizione della stessa a carico dell’Amministrazione, deducendo, a sostegno della pretesa, i vizi di eccesso di potere per carenza di motivazione, di violazione di legge con riferimento agli artt. 2, 10, 22, 23 e 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione con formula di rito.

Con memoria depositata al fascicolo di causa in data 17 marzo 2009, parte ricorrente ha dichiarato essere intervenuta la cessazione della materia del contendere per avere il Ministero della Difesa nel frattempo trasmesso i richiesti documenti.

Alla Camera di Consiglio del 3 aprile 2009, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O

Il Collegio prende atto della dichiarazione, resa da parte ricorrente nella memoria depositata al fascicolo di causa in data 17 marzo 2009, circa l’intervenuta cessazione della materia del contendere per avere l’intimata Amministrazione della Difesa nel frattempo trasmesso i documenti di cui all’istanza di accesso.

In adesione, quindi, alla richiesta di parte ricorrente, si dichiara intervenuta la cessazione della materia del contendere.

Spese e competenze di giudizio possono equamente compensarsi tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma -Sezione Prima bis-

Pronunciando sul ricorso N. 1658/2009 R.G., come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2009.

Elia ORCIUOLO Elena STANIZZI

(Presidente) (Giudice Relatore Estensore)

N. 1658/2009 R.G.

TAR Lazio –Roma – Sez. I bis- ric. n. 1658/2009 r.g.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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