Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 9.6.2004, il Tribunale di Messina dichiarò L.F. e C.S. responsabili del reato di cui all’art. 648 c.p. e concesse le attenuanti generiche li condannò alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa ciascuno.
Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 1.2.2010, confermava la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l’imputato L.F., deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per omessa motivazione in ordine alla dedotta nullità della sentenza di primo grado, per illeggibilità della sentenza di primo grado manoscritta;
2) la violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p. in relazione all’art. 192 c.p.p. per vizio di motivazione; 3) violazione dell’art. 521 c.p.p. per mancanza di correlazione tra fatto contestato e sentenza in ordine alla data del commesso reato.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato C. S., deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per omessa motivazione in ordine alla dedotta nullità della sentenza di primo grado per illeggibilità della sentenza di primo grado manoscritta; 2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, illogicità e contraddittorietà delle motivazioni, e travisamento del fatto; 3) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto responsabilità in assenza di prova sulla intermediazione o vendita effettuata dal C.; 4) la violazione dell’art. 521 c.p.p. per mancanza di correlazione tra fatto contestato e sentenza in ordine alla data del commesso reato.
Chiedono pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione
I tre motivi di ricorso presentati da L.F. sono pressocchè identici a quelli di cui ai numeri uno, due e quattro del ricorso di C.S., e possono essere pertanto esaminati congiuntamente.
Il primo motivo è infondato. Rileva, a riguardo, il Collegio che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottate. Del resto solo l’indecifrabilità grafica della sentenza, che non dia luogo a una mera difficoltà di lettura, è causa di una nullità generale a regime intermedio (v. Cass. S.U. sent. n. 42363/2006, rv. 234916), e – nella fattispecie – la grafia della sentenza di primo grado non risulta illeggibile, ma comporta unicamente una mera difficoltà di lettura, superabile peraltro senza uno sforzo eccessivo; ne consegue che non si è verificata la nullità dedotta peraltro in appello dal solo C.S., nè la sentenza impugnata appare carente di motivazione sul punto. Entrambi ricorrenti hanno, infatti, dedotto ulteriori motivi d’appello in merito allo stesso "iter" argomentativo che ha condotto alla decisione di primo grado, e la Corte territoriale, rispondendo a tutti gli altri motivi, ha implicitamente disatteso le deduzioni circa la nullità della sentenza sollevata dal C..
Anche il secondo motivo è infondato. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la qual cosa è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con l’acquisto in mala fede. In tal caso la ricorrenza dell’elemento indicativo del dolo non viene affermata sulla base della stigmatizzazione negativa della legittima scelta dell’imputato di tacere ma sulla base del fatto oggettivo che lo stesso non ha ritenuto di dare alcuna spiegazione in ordine alle circostanze e alle modalità nelle quali e con le quali ebbe ricevere la cosa provento di delitto (Cass. Sez. 2^, n. 35176/07; Sez. 2^, n. 15757/03; Sez. 2^, n. 1176/03). La Corte ha illustrando, con motivazione sintetica ma congrua ed esente da evidenti vizi logici, le ragioni per le quali, sulla scorta delle risultanze processuali, è pervenuta all’affermazione di responsabilità, e facendo corretta applicazione del principio in questione, ha rilevato sia il dato fattuale della certa disponibilità da parte degli imputati dell’autovettura, sia quello processuale del fatto che gli stessi non hanno offerto alcuna giustificazione sulla provenienza del mezzo e sul suo possesso.
Anche il terzo motivo del ricorso di L.F. e il quarto motivo del ricorso di C.S. sono infondati. Premesso che – ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 c.p.p., deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchè questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (v. Cass. Sez. 3^, sent. n. 15655/2008 Rv. 239866; Sez. 4^, sent. n. 18611/2003 Rv. 228342) – osserva il collegio che, nella fattispecie, l’erronea indicazione nel capo di imputazione della data di accertamento del reato (indicata per mero ed evidente errore materiale nel 29.8.1999, ovvero in data addirittura successiva alla data (31.3.1999) del decreto di citazione a giudizio) è da considerarsi del tutto ininfluente, in quanto – come rilevato dalla Corte territoriale – la data del commesso reato coincide con quello di accertamento del reato (29.8.1996), risultante con assoluta certezza dal verbale di sequestro dell’autovettura oggetto di ricettazione contenuto nel fascicolo del dibattimento, e gli imputati, pertanto, hanno avuto modo di difendersi e di conoscere esattamente tutti i termini della contestazione.
Con il terzo motivo di ricorso, il C. deduce la violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3, rilevando che la Corte, pur non spiegando come e perchè i dati processuali smentiscano palesemente le deduzioni difensive, ha apoditticamente affermato che "l’auto era stata acquistata da C.S.", e che tale circostanza risulta unicamente dalle dichiarazioni del L., le quali non sono state sottoposte dalla Corte ad alcuna analisi, tesa ad accertare altresì l’esistenza di riscontri cd. esterni.
Anche tale motivo è infondato.
All’atto del sequestro dell’autovettura in questione, venne acquisita altresì la carta di circolazione e copia della procura speciale a vendere nella quale era nominato procuratore speciale proprio C.S.; tale atto legittimamente acquisito al fascicolo del dibattimento, e le dichiarazioni del L., in merito all’acquisto dell’autovettura, sono stati correttamente indicati dai giudici di merito ai fini del giudizio di responsabilità. Nè il C., con i motivi d’appello, aveva in alcun modo contestato i documenti acquisiti all’atto del sequestro.
I ricorsi sono infondati, e vanno pertanto rigettati.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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