Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-06-2011, n. 434 Impresa agricola

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Edilfin s.a.s., proprietaria di un edificio rurale con annesso terreno in territorio di Avola, compreso in area di protezione pre-riserva del R.N.O. di "Cava Grande del Cassibile", ebbe a partecipare alla procedura di cui al bando emesso con decreto dell’Assessore regionale per il turismo 31 luglio 1997, pubblicato nella G.U.R.S. del 7 ottobre 1997, per l’ammissione al contributo nell’ambito del P.O.P. Sicilia 1994/1999, sottoprogramma 2 – Misura 2.3 "Aiuti per il Turismo rurale", presentando un progetto di recupero ed adeguamento funzionale dell’edificio di sua proprietà che veniva ammesso al n. 9 della graduatoria.

Il rilascio della concessione edilizia era poi condizionato dal Comune di Avola al nulla osta dell’Assessorato regionale territorio e ambiente, in considerazione della localizzazione dell’opera.

Avanzata apposita istanza, ad un primo ricorso proposto dalla interessata avverso il silenzio serbato dall’Assessorato, faceva seguito un secondo ricorso autonomo per l’impugnazione del provvedimento con il quale l’Assessorato assentiva gli interventi ordinari e straordinari ma escludeva dall’autorizzazione la realizzazione di opere esterne e degli ampliamenti; la Regione non si pronunciava sul mutamento di destinazione, ma questo era presunto dalla interessata, in quanto il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), di cui il nulla-osta parziale aveva recepito il parere, annoverava il mutamento di destinazione d’uso fra quanto non assentibile "in assenza del Piano di utilizzazione della riserva di cui all’art. 4 del Regolamento".

In corso di causa, la società presentava al Comune un progetto di variante, dal quale erano stati espunti gli interventi edilizi esterni, insistendo sul mutamento di destinazione, ma anche su tale progetto il Comune riteneva di dovere richiedere il parere dell’Assessorato (richiesto dallo stesso Comune con nota del 15 dicembre 1999).

Sennonché, con decreto del 27 dicembre 1999, l’Assessorato regionale al turismo, rilevato che il beneficiario non era stato in grado di trasmettere, nei termini prescritti, la relativa concessione edilizia con connessa attestazione della cantierabilità, per l’inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1999, revocava la concessione del contributo.

Successivamente, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con provvedimento del 19 marzo 2001, pronunciandosi contestualmente sia sulla richiesta di parere del Comune circa l’assentibilità del mutamento di destinazione, una volta intervenuta la variante progettuale, sia sulla distinta richiesta di autorizzazione alla installazione di un campo fotovoltaico per il sollevamento dell’acqua e l’illuminazione del fabbricato rurale, precisava che l’autorizzazione al mutamento di destinazione interveniva sul progetto "rielaborato eliminando gli interventi di sistemazione degli spazi esterni".

Da quest’ultimo atto la sezione I del T.A.R. di Catania, davanti alla quale pendevano le impugnazioni, faceva derivare la cessazione della materia del contendere sul secondo dei ricorsi citati.

2. Pertanto, con la sentenza n. 266/2009 – riuniti il ricorso n. 454/99, avverso il silenzio, ed il successivo ricorso n. 3053/99, avente ad oggetto il sopravvenuto provvedimento ARTA del 5 maggio 1999 n. 8754, che accordava il nulla-osta parziale – il medesimo T.A.R. dichiarava l’improcedibilità del primo e la cessazione della materia del contendere sul secondo, e, in accoglimento della domanda risarcitoria formulata con motivi aggiunti al secondo ricorso, condannava l’Amministrazione regionale al risarcimento del danno per equivalente, la cui determinazione, quanto alla perdita di chance, veniva affidata alla stessa Amministrazione obbligata, a norma dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (disposizione poi definitivamente abrogata dal recente c.p.a. di cui al D.Lgs. n. 104/10), fissandosene i criteri.

In particolare, la detta decisione stabiliva che:

"ad avviso del Collegio, in conclusione, il danno risarcibile a favore della ricorrente va quantificato nella misura intera del contributo perduto, che verrà corrisposto, previo rilascio della concessione edilizia, con gli stessi criteri, obblighi e controlli previsti per la sua erogazione (e, quindi, potrà anche essere revocato, in tutto o in parte, ove la ricorrente non realizzi la costruzione nei tempi e nei modi previsti dalla normativa appositamente dettata).

Per quanto riguarda, invece, il risarcimento derivante dal mancato utile di esercizio, esso va quantificato, essendo una mera chance, nella misura media del 10% di quanto la ricorrente ha indicato nella Relazione di progetto sopra indicata (per il primo anno di esercizio, Lire 38.254.000), e va riconosciuto anche per i successivi anni, fino al decimo (fino, cioè, al periodo in cui incombe l’obbligo derivante dal contributo di non mutare la destinazione del fabbricato), in misura concordata tra le parti, ferma la predetta proporzione del 10%.

Sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dal di della domanda sino all’effettivo soddisfo".

3. Con ricorso proposto ai sensi del citato art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 80/1998 (se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall’articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto n. 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta), l’originaria ricorrente chiedeva che il Tribunale procedesse "alla determinazione, in conformità ai fissati criteri della citata sentenza, della somma dovuta (per sorte, rivalutazione ed interessi) dall’ARTA, a fronte del decennale mancato utile d’esercizio, all’uopo adottando ogni opportuno provvedimento".

4. In accoglimento della domanda di determinazione dei danni risarcibili, l’ARTA veniva condannato, con la gravata sentenza T.A.R. n. 3756/10, a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di Euro 48.322,16, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal di della domanda sino all’effettivo soddisfo.

5. L’intestato Assessorato ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, insistendo particolarmente sulla circostanza che con decisione di appello n. 1354 del 4 novembre 2010, resa da questo Consiglio di Giustizia, si è proceduto all’integrale riforma della pronunzia di primo grado (n. 266/09) della cui esecuzione si discute, essendosi dunque definitivamente escluso ogni presupposto di legge per la configurabilità di un obbligo risarcitorio.

6. Le parti intimate non si sono costituite in giudizio per resistere all’appello.

Con ordinanza della n. 1061/10, del 17 dicembre 2010, è stata sospesa l’efficacia della sentenza di primo grado, apparendo l’appello assistito da favorevole prognosi in ordine al proprio esito.

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

7. L’appello merita accoglimento.

In effetti, con decisione n. 1354/10, questo Consiglio di Giustizia, in accoglimento del gravame dell’Amministrazione regionale, ha riformato la sentenza del T.A.R. Catania n. 266/09, della cui esecuzione si verte, da un lato decidendo che, in luogo della declaratoria di cessazione della materia del contendere, il ricorso n. 3035/1999 doveva essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, dall’altro, ed è quello che più conta in questa sede, statuendo che le censure rivolte alla sentenza impugnata con l’appello principale, per ciò che concerne l’accertamento del nesso di causalità e della colpa ai fini del risarcimento dei danni, dovevano trovare accoglimento, con conseguente assorbimento dell’appello incidentale vertente sulla misura del danno.

La domanda di risarcimento dei danni per equivalente proposta dalla ditta appellata è stata, dunque, definitivamente respinta in sede di giudizio di merito, per difetto dei presupposti.

8. In questa sede, pertanto, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, non resta che prenderne atto e quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso di primo grado, avente ad oggetto la corretta determinazione del quantum dei danni risarcibili, chiesta al giudice in sede esecutiva/integrativa, ai sensi della disposizione di legge citata.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito, possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di giudizio, con riguardo ad entrambi i gradi, possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, e per l’effetto dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo grado.

Compensa interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *