Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-02-2011) 10-06-2011, n. 23466 Esecuzione di pene detentive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

hiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 6 luglio 2010 il Tribunale monocratico di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava la nullità dell’ordine di carcerazione emesso nei confronti di K.I. il 3 settembre 2009 e di ogni provvedimento collegato e successivo, in relazione alla sentenza del Tribunale di Modena del 9 settembre 2008, irrevocabile il 10 febbraio 2009, e ordinava la liberazione del predetto se non detenuto per altra causa. Rilevava il giudice dell’esecuzione che il 3 settembre 2009 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena aveva emesso nei confronti di K.I. ordine di carcerazione per la pena residua – di quella infinta con la condanna 9 settembre 2009 Tribunale di Modena – di mesi 5 e giorni 8 di reclusione con contestuale ordine di sospensione dell’esecuzione ex art. 656 c.p.p., comma 5, poi revocato con provvedimento in data 5 marzo 2010, sul presupposto che il condannato non aveva presentato in termini alcuna istanza ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5. Valutava, quindi, che entrambi i provvedimenti del PM erano stati emessi in lingua italiana e non tradotti nella lingua nazionale del condannato o in altra lingua da lui eventualmente conosciuta. In conseguenza, poichè dagli atti relativi all’arresto ed alla successiva convalida emergeva in modo incontrovertibile che il condannato non comprendeva nè parlava la lingua italiana, e da quelli del giudizio di merito e del procedimento di esecuzione non si traevano elementi fattuali concreti da cui fosse desumibile con ragionevole certezza che il K. fosse in grado di comprendere la lingua italiana, il giudice dichiarava la nullità dell’ordine di esecuzione e di tutti gli atti conseguenti.

2 – Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena deducendo a ragione violazione ed erronea applicazione dell’art. 143 c.p.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. e).

Sostiene il PM ricorrente che, pur essendo pacifico che sia doverosa la traduzione dell’ordine di esecuzione al condannato straniero che non comprenda la lingua italiana, il dato della mancata conoscenza della lingua italiana deve emergere positivamente dagli atti del procedimento, non potendo formare oggetto di presunzioni. D’altronde il Pm che si attiva per il promovimento senza ritardo dell’ordine di esecuzione non compete un onere di indagine che risalga a tutte le fasi precedenti del procedimento, con rivisitazione degli atti del fascicolo di cognizione, estranei a quelli che confluiscono nel fascicolo esecutivo. Ne consegue che se, come nel caso di specie, dal titolo esecutivo, o dagli altri atti confluiti per l’esecuzione, non emerge positivamente l’ignoranza, da parte del condannato straniero, della lingua italiana, l’ordine di esecuzione è legittimamente emesso anche senza traduzione. Pertanto la nullità rilevata dal giudice non sussisteva, non potendosi configurare un vizio genetico dell’atto per violazione dell’art. 143 c.p.p..

3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte, con atto depositato il 23 luglio 2010, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Motivi della decisione

1.- Il ricorso infondato.

2.- Osserva il Collegio come sia da condividere il principio di diritto secondo cui "alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 143 c.p.p., quale suggerita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993, deve ritenersi che anche l’ordine di esecuzione della pena detentiva emesso dal pubblico ministero sia soggetto alla disciplina dettata dal suddetto articolo e debba essere quindi tradotto, a pena di nullità, in lingua nota al condannato straniero, salvo che dagli atti del procedimento risulti che egli comprendeva la lingua italiana" (Cass. Sez. 1, Sent.

19.4.2000 n. 3043, Rv. 216095, imp. Ugochukwu). Il suddetto principio, più volte ribadito da questa Corte (Sez. 1, Sent.

20.5.2004, n. 25688, Rv. 228143, imp. Mourad; Sez. 1, Sent.

30.11.2005, n.2727, Rv. 235095, Imp. Gallego Guerra; Sez. 1, Sent.

6.5.2010, n. 20275, Rv. 247212, imp. Pmt) che assegna all’art. 143 c.p.p., nella lettura che di tale norma deve essere fatta, secondo il dictum della Corte Costituzionale la funzione di clausola generale a garanzia del diritto fondamentale di difesa riconosciuto allo straniero – quando non sia in grado di comprendere la lingua italiana- di conoscere l’accusa contro di lui formulata e di poter seguire il compimento degli atti processuali ai quali partecipa, comporta che tra gli atti dei quali occorre assicurare la traduzione nella lingua a lui nota deve comprendersi anche l’ordine di esecuzione di cui all’art. 656 c.p.p..

In relazione, infatti, all’ordine di carcerazione, che è atto diretto realizzare l’esecuzione del provvedimento di condanna definitivo, possono sorgere controversie che necessitano la decisione di un organo giudicante, con le garanzie tipiche della giurisdizione e del contraddittorio, con la conseguente necessità anche per il condannato alloglotta di essere messo in condizione di esercitare, in condizione di piena effettività, il suo diritto di difesa (Sez. 6, Sent. 8.3.1995, n. 843, Rv. 201441, imp. Tounsi).

Qualora, poi, l’ordine di esecuzione sia stato emesso, come nel caso di specie, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, cioè con contestuale decreto di sospensione al fine di consentire al condannato di poter proporre istanza per conseguire l’espiazione in una delle forme alternative previste dall’ordinamento penitenziario e dal testo unico in materia di stupefacenti, quella necessità di assicurare allo straniero alloglotta, attraverso la effettiva contezza del contenuto dell’atto, un adeguato diritto di difesa davanti ad un organo giudiziario e con le garanzie proprie della giurisdizione e del contraddittorio, che prima della entrata in vigore della L. 27 maggio 1998, n. 165 (che ha introdotto la nuova formulazione della norma in materia di esecuzione delle pene detentive), era da considerarsi alla stregua di una ipotizzabile eventualità – comunque da tutelare – è divenuta una esigenza vera e propria. Sussiste, infatti, nei casi contemplati dalla disposizione, un diritto, cogente e ed effettivo, del condannato a presentare richiesta di ammissione ad una misura alternativa rispetto all’esecuzione della pena con le forme della detenzione in istituto penitenziario, e la decisione della relativa istanza è demandata al tribunale di sorveglianza che vi procede con l’osservanza delle indispensabili garanzie della giurisdizione e del contraddittorio. Ne consegue che la lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 143 c.p. deve essere ritenuta vincolante anche per il pubblico ministero, il quale è comunque tenuto, in particolare quando l’ordine di esecuzione sia stato sospeso ex art. 656 c.p.p., comma 5, a verificare, se del caso con l’acquisizione degli atti del processo di cognizione quando la conoscenza della lingua italiana da parte del condannato straniero non risulti positivamente accertata, se sussista la necessità di procedere alla traduzione dell’atto. Ne consegue che il ricorso proposto deve essere rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *