Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Lecce, rubricato al n. 1105/2009, il sig. V. D. M. impugnava il decreto n. 5128 del 10 aprile 2009, con il quale il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici e per il patrimonio storico, artistico ed etnografico delle Province di Lecce, Brindisi, e Taranto aveva annullato il provvedimento dirigenziale del Comune di Taranto n. 11114 in data 14 dicembre 2005 concernente l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una villa trifamiliare con tipologia di villa a schiera in località "via Ombrine – San Vito. per i beni architettonici e paesaggistici e per il patrimonio storico, artistico ed etnografico delle Province di Lecce, Brindisi, e Taranto.
Egli lamentava eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sotto vari profili, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe, n. 3169 del 17 dicembre 2009, il Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Lecce, Sezione I, respingeva il ricorso.
2. Avverso la predetta sentenza propone l’appello in epigrafe, rubricato al n. 1738/10, il sig. V. D. M., contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma, previa sospensione, e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Con ordinanza n. 1578 in data 12 aprile 2010 è stata accolta l’istanza cautelare.
A seguito di istanza di adozione delle misure necessarie per l’esecuzione della misura cautelare è stata fissata al data per la discussione nel merito dell’appello, che è stato conseguentemente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 19 aprile 2011.
3. L’appello è infondato.
La controversia riguarda la realizzazione di una villa trifamiliare in area sottoposta a vincolo paesistico; il Comune di Taranto, competente per territorio, ha rilasciato il necessario nulla osta, annullato dal Soprintendente con il provvedimento impugnato in primo grado.
Il problema riguarda in primo luogo il rapporto della costruzione in progetto con la Torre Costiera ivi esistente; ad avviso del Soprintendente, il Comune non avrebbe adeguatamente motivato circa la compatibilità della costruzione con la Torre, elemento di pregio dell’area, a sua volta oggetto di vincolo ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come risulta anche dalla relazione descrittiva depositata in giudizio dall’appellante.
Egli contesta la sentenza del primo giudice, affermando che questa avrebbe svolto considerazioni generali sul rapporto fra atto comunale ed atto del soprintendente nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesistica, senza affrontare il fulcro delle censure proposte.
L’argomentazione non rileva, in quanto per l’effetto devolutivo dell’appello il Consiglio di Stato è investito dell’integrale contenuto delle censure proposte, una volta che queste gli siano sottoposte con il gravame, come correttamente avvenuto nel caso di specie.
Il Collegio deve quindi affrontare la doglianza proposta dall’appellante, con la quale egli sostiene che il Soprintendente non avrebbe tenuto conto delle concrete caratteristiche della costruzione da realizzare e della situazione dei luoghi, oggetto di urbanizzazione diffusa, tale da rendere irrilevante l’aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica.
La tesi non è fondata.
Per orientamento pacifico, lo stato di degrado dell’area non impedisce all’Amministrazione di adottare provvedimenti di tutela del residuo pregio del bene vincolato, impedendo la sua ulteriore compromissione (C. di S., VI, 20 gennaio 2003, n. 203).
Più specificamente, l’appellante afferma che la vista della Torre Costiera sarebbe impedita dalle numerose costruzioni esistenti.
Osserva il Collegio che la gestione del vincolo comporta la prevenzione di ulteriori compromissioni.
Di conseguenza, legittimamente l’Amministrazione ha ritenuto necessario salvaguardare uno dei pochi punti dai quali è ancora possibile godere della vista della Torre.
L’appellante obietta che il progetto è strutturato in termini tali da ridurre al massimo il suo impatto sul bene tutelato, affermando che il Soprintendente non ha tenuto conto di tale circostanza.
Neanche questa argomentazione può essere condivisa.
Occorre rilevare come la censura sia proposta in termini alquanto generici, in quanto tali accorgimenti non sono adeguatamente chiariti, in modo che anche il Collegio possa apprezzarne la logica, anche se non il merito tecnico.
Comunque, la censura propone un’inammissibile inversione dell’onere della prova.
Invero l’intervento in questione preveda la realizzazione di un corpo di fabbrica di dimensioni ragguardevoli.
In tale situazione, è onere del Comune, in quanto preposto, in forza della delega ricevuta, alla gestione del vincolo, dimostrare la compatibilità del progetto con il vincolo stesso.
Nel caso di specie, spetta in particolare al Comune la salvaguardia di uno dei pochi punti che ancora consentono la visuale della Torre Costiera.
Di conseguenza, l’atto con il quale il Comune consente di edificare in un luogo di tale delicatezza deve dimostrare l’esaustiva disamina del problema, e giustificare la compatibilità del progetto con la salvaguardia dei valori tutelati.
L’atto del Comune contiene una motivazione del tutto generica.
Legittimamente, quindi, il Soprintendente ha rilevato la mancanza di motivazione del provvedimento comunale sotto questo, fondamentale, profilo, disponendo conseguentemente il suo annullamento.
4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.
Le spese, contenute nella misura liquidata in dispositivo in ragione della limitata attività svolta in questo grado del giudizio dalla parte appellata, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 1738/10, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore della parte appellata, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, liquidandole in Euro 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.