Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano con sentenza dell’1/3/07, dichiarava I.V. colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64 e 71, 65 e 72, 83 e 95, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, art. 734 c.p., artt. 81 e 110 c.p. e lo condannava alla pena di mesi 6 di arresto ed Euro 24.000.00 di ammenda, oltre al risarcimento del danno in favore della p.c. da liquidarsi in separata sede.
La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 15/7/09, ha confermato il decisimi di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato eccependo la prescrizione dei reati, maturatasi in data antecedente alla pronuncia resa dalla Corte distrettuale.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Rilevasi che la data della commissione delle violazioni, contestate allo I., risale al (OMISSIS), per cui, pur considerando la sospensione del termine prescrizionale, dovuta al rinvio della udienza dal 18/1/07 all’1/3/07, per mesi 1 e giorni 11 lo stesso risulta consumato al (OMISSIS), per le contravvenzioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64 e 71, 65 e 72 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (anni 4 e mesi 6 + mesi 1 e gg. 11);
mentre per la mancata osservanza della normativa antisismica e per l’illecito di cui all’art. 734 c.p. al 7/10/07 (anni 3 i mesi 1 e gg.
11).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione; copia sentenza all’Ufficio Tecnico Regione Campania.
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