Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-05-2011) 13-06-2011, n. 23613

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 21.5.2009, il Tribunale di Torre Annunziata, fra l’altro, dichiarò S.S. responsabile dei reati di tentata estorsione e rapina aggravata, unificati sotto il vincolo della continuazione fra loro e con quelli di cui alla sentenza 7.2.2007 dello stesso Tribunale e – concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 – lo condannò alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, pena accessoria.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 3.3.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del padre dell’imputato, recuperate ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. pur a fronte delle dichiarazioni della madre che negavano ogni responsabilità del figlio;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

La Corte territoriale ha richiamato la sentenza di primo grado e secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "in tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella per relationem, con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici". (Cass. Sez. 6 sent. 31080 del 14.6.2004 dep. 15.7.2004 rv 229229).

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicchè l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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