Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 25.11.2005, il Tribunale di Trani dichiarò P.P. responsabile dei reati di rapina aggravata e ricettazione, unificati sotto il vincolo della continuazione e – con la recidiva – lo condannò alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, pena accessoria.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Bari, con sentenza in data 22.2.2010, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo:
1. vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità in ragione della consulenza tecnica espletata sull’impronta papillare, senza considerare le diverse indicazioni derivanti dal altri elementi processuali: il teste D.G. S. ha riferito di aver visto il rapinatore poggiare la mano sul bancone e non sul vetro, nessuno dei testi riconobbe l’imputato e dai fotogrammi non è stato possibile identificare il rapinatore nè collocare la presenza sul luogo dell’imputato; sarebbero censurabili le valutazioni sulla inattendibilità delle dichiarazioni del teste D. (sul presupposto che giunse tardi) e del teste L. (sul presupposto che aveva problemi di vista; non vi sarebbe concordanza fra la consulenza tecnica e le altre prove;
2. omessa assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata evasione della richiesta della difesa di esaminare i reperti al fine di effettuare una propria consulenza di parte.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed in parte proposto al di fuori dei casi consentiti poichè svolge censure di merito.
Questa Corte ha chiarito, in tema di indizi, che i due requisiti della precisione e della concordanza non possono coesistere in ciascun indizio da valutare in quanto, ove uno di essi sia fornito del requisito della precisione, intesa come necessarietà, è possibile utilizzarlo singolarmente, risultando di per sè e da solo idoneo e sufficiente a provare il fatto ignoto. Al contrario, in presenza di più indizi nessuno dei quali munito del requisito della precisione, occorre che essi siano concordanti. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2967 del 25.1.1993 dep. 24.3.1993 rv 193408).
L’impronta papillare rilevata su un vetro, coincidente in almeno 16 punti con quella dell’imputato, è indizio necessario, come tale da solo sufficiente a giustificare l’affermazione di responsabilità, salvo che risultino spiegazioni alternative a quella della responsabilità, per giustificare la presenza dell’impronta. (V. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 792 del 9.11.1988 dep. 23.1.1989 rv 180247:
"In tema di prova penale, il rilievo, in un appartamento ove sia stato commesso un furto, di impronte papillari, costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei riguardi di colui cui le impronte si riferiscono; solo da costui, pertanto, può provenire una eventuale contraria dimostrazione").
Il secondo motivo di ricorso è generico non essendo allegata la prova del rifiuto di porre a disposizione della difesa i reperti e ben potendo essere richiesta perizia, nell’ambito della quale nominare un consulente di parte.
Infatti il contraddittorio con cui si svolgono le operazioni peritali garantisce il rispetto del diritto di difesa. (V. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10834 del 22.2.2007 dep. 14.3.2007 rv 236291).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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