Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 31.5.2010 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro in data 10.11.2003, dichiarava non doversi procedere nei confronti del D.C. in ordine al reato di danneggiamento per intervenuta prescrizione e rideterminava per l’effetto la pena in anni tre, mesi uno e gg. 15 di reclusione ed Euro 900.00,00 di multa.
Confermava la pena inflitta al F. in primo grado ad anni due e mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
Il F. risulta condannato per ricettazione di una vettura e il D.C. per ricettazione della medesima vettura, di furto in appartamento (il reato di danneggiamento come detto è stato dichiarato prescritto).
Il 29 Luglio 1966 un servizio di appostamento della squadra mobile di Pesaro presso un’abitazione nella quale da poco erano entrati dei ladri, notava un’autovettura Lancia con tre persone a bordo che, vista la polizia, si davano alla fuga.
Gli agenti notavano il conducente che identificavano poi nel F. e la vettura risultava di provenienza furtiva ed al suo interno veniva rinvenuto materiale da scasso.
Il F. veniva associato al D.C. perchè controllati insieme il 18.12.1993.
Il D.C. veniva riconosciuto dall’Ispettore C. come il conducente la Lancia incrociata presso l’abitazione del G. (ove si era verificato un furto in appartamento previo danneggiamento di una centralina Telecom per disinnescare l’allarme) in orario compatibile con il detto furto, come riscontrato anche dal riconoscimento da parte del B., conducente una ferramenta della zona, come colui che aveva acquistato parte dell’utensileria trovata nella vettura.
La Corte territoriale circa la posizione del F. rilevava che lo stesso era stato riconosciuto dai due ispettori di polizia come il conducente della Lancia Delta.
Il D.C. era stato identificato come alla guida della medesima vettura lo stesso giorno dall’Ispettore C..
Le due vetture erano identiche per caratteristiche, il D.C. era stato riconosciuto fotograficamente dal B. come acquirente degli utensili trovati nella vettura.
I successivi dubbi avuti nell’identificazione di persona non toglievano valore all’iniziale sicura identificazione fotografica.
Emergeva che i due ricorrenti si conoscevano bene.
Circa gli album per le identificazioni, quelle di Fano erano state acquisite in originale, le altre in fotocopia ma comunque erano presenti le foto utilizzate in originale per eventuali deduzioni da parte dei difensori.
Ricorre il F. che con il primo motivo deduce la carenza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Non era stato prodotto l’album originale delle fotografie utilizzate per il riconoscimento.
Vi erano delle incongruenze nel verbale di riconoscimento da parte dell’agente C. tra i nomi dei due ricorrenti e nello stesso riconoscimento del teste B. per cui i riconoscimenti non appaiono credibili ed ingenerano il dubbio sulla corrispondenza tra l’album mostrato e quello acquisito.
Con il secondo motivo si deduce che erano state richieste le attenuanti generiche, ma che non vi era motivazione sul punto.
Nel ricorso del D.C. si deduce l’erronea valutazione delle risultanze processuali.
Il teste B. risulta aver riconosciuto alla fotografia n. 11 il ricorrente sebbene le fotografie rammostrate fossero solo 10.
Non era stata esaminata l’attendibilità del teste.
Con il secondo motivo si deduce che non poteva essere contesta la fattispecie della ricettazione, ma semmai quella di riciclaggio o comunque quella di furto essendo le circostanze del fatto riconducigli univocamente ad una sottrazione parte dello stesso imputato.
Nessuna motivazione era stata offerta sul punto della mancata concessione delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione
I ricorsi, stante la loro manifesta infondatezza, vanno dichiarati inammissibili.
Circa il primo motivo del ricorso del F. la Corte di appello ha ritenuto che il riconoscimento dello stesso fosse certo ed ha indicato qual è la foto che i Vice Ispettori hanno riconosciuto e la corrispondenza con le foto prodotte in atti, rispettivamente in originale ed in fotocopia.
Le censure sono di fatto e del tutto generiche.
Per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte di appello ha ritenuto la pena congrua tenuto conto dei precedenti specifici dei ricorrenti, con una motivazione persuasiva che implicitamente è certamente una riposta implicita anche alla doglianza qui riproposta.
Del resto nel ricorso non si offre alcun consistente motivo per il chiesto riconoscimento.
Circa il ricorso del D.C. in ordine alla doglianza circa il numero di fotografie mostrate al teste, la Corte di appello ha congruamente e logicamente motivato al pag. 4 della sentenza impugnata ed ha accertato, sulla base da quel che emerge ex actis, che al B. sono state mostrate undici foto e che alla foto n. 10 ha ricociuto l’imputato.
Le censure sono meramente di fatto e ripropongono una questione di merito sulla quale hanno già risposto i giudici di appello in modo esauriente.
Per quanto riguarda il secondo motivo, da un lato non sussiste alcun elemento in base al quale si possa ritenere la sussistenza del reato di furto anzichè quello di ricettazione ed apparendo il reato di riciclaggio addirittura più grave di quello contestato e costituendone una progressione, criminosa certamente non vi è un interesse a far valere tale diversa rubricazione del fatto.
Circa la mancata concessione ai ricorrenti delle attenuanti generiche si è già detto supra.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ciascuno ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
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