Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio N. 59/2009

composto dai Magistrati:

Italo Riggio Presidente

Donatella Scala Consigliere, relatore

Giulia Ferrari Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorso n. 59/2009 Reg. Gen., proposto dalla società FASE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Gianluca Lemmo, con cui è elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giovan Battista Santangelo, in Roma, v. Giovanni Battista de Rossi, n.30,

contro

il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, non costituitosi in giudizio,

e nei confronti

della società CENTROBANCA – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di costituzione, anche disgiuntamente, dagli avv. ti Marco Tucci, Anna Baldini e Giusepe Ludovico Motti Barsini e presso lo studio dell’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, V.le Gorizia, n.22,

per l’annullamento

del silenzio formatosi sull’atto di diffida del 15/10/2008, pervenuto al Ministero dello Sviluppo economico il successivo 30/01/2009;

e per l’accertamento

del diritto della ricorrente alla corresponsione della 2^ quota della agevolazione, pari ad € 1.402.408,00, giusta quanto disposto dagli artt. 1 e 2 del decreto di concessione provvisoria n. 130034 del 27/11/2003, con maggiorazione di spese, interessi e rivalutazione monetaria;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI l’atto di costituzione in giudizio della società controinteressata;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI tutti gli atti della causa;

Nominato relatore alla camera di consiglio del 5 marzo 2009 il Consigliere Donatella Scala;

Uditi l’avv. Angela Fiorentino, in sostituzione dell’avv. Lemmo, per la parte ricorrente, e l’avv. Gianpiero Laurino, in sostituzione dell’avv. Motti Barsini, per la parte controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Premette la società ricorrente, quale ricostruzione in fatto, di avere ottenuto, da parte del Ministero della attività produttive, ora Sviluppo economico, il decreto di concessione provvisoria n. 130034 del 27/11/2003, in relazione alle chieste agevolazioni finanziare di cui alla legge n. 488/1992 – settore turismo – annualità 2003 – per la realizzazione di un piano di investimenti per ampliamento di struttura alberghiera, ma di avere ricevuto l’erogazione della sola 1^ quota di contribuzione concessa, ma non anche della 2^ quota, ancorché abbia, medio tempore, ultimato il programma d’intervento.

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 22 dicembre 2008, e depositato il 7 gennaio 2009, reclama la ricorrente l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza dalla medesima presentata per la corresponsione della 2^ quota di contributo pari ad € 1.402.408,00, oltre interessi e rivalutazione, lamentando l’illegittimità del contegno osservato in proposito, in violazione dell’art. 2, legge n. 241/1990, che impone la conclusione del procedimento amministrativo mediante adozione di atto espresso.

L’intimata Amministrazione non si è costituita in giudizio; si è, invece, costituito il pure intimato Centrobanca che, con articolata memoria, ha eccepinto l’infondatezza delle richieste di controparte.

Alla camera di consiglio del 5 marzo 2009, uditi i difensori delle parti costituite, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

Con il gravame in esame la società ricorrente propone istanza di annullamento, ai sensi dell’art. 21 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto con legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 2, del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in ordine alla diffida, dalla medesima presentata in data 24 ottobre 2009, per l’adozione del provvedimento di corresponsione della 2^ quota – pari ad € 1.402.408,00 – di agevolazione già concessa in via provvisoria in relazione a programma di intervento per ampliamento di struttura alberghiera ultimato, nonché declaratoria del diritto alla liquidazione della detta somma.

Il Collegio rileva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità della avanzata domanda di giustizia per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale amministrativo, avuto riguardo alla vicenda contenziosa introdotta con il ricorso in esame.

Lo speciale ricorso previsto dal cit. art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000 n. 205, non determina una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia del giudice amministrativo, bensì costituisce un particolare strumento processuale volto a rendere più efficace la tutela dell’interessato nei confronti del comportamento inerte dell’amministrazione.

A tanto consegue che tale specifica forma di tutela può realizzarsi solo nell’ambito delle controversie che già rientrano nell’alveo della giurisdizione amministrativa, mentre, nel caso in cui il giudice amministrativo è privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale, non è esperibile il rimedio del silenzio-rifiuto, regolato dall’art. 21 bis della legge TAR.

L’istituto del silenzio va, infatti, configurato come strumento diretto a superare l’inerzia dell’amministrazione pubblica nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, a fronte di una posizione di mero interesse legittimo in capo al privato. Né potrebbe ammettersi un’autonoma tutela dell’interesse procedimentale mediante la censura del silenzio rifiuto presso il giudice amministrativo, anche per i casi in cui difetta di giurisdizione, dal momento che l’interesse al giusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale.

Le conclusioni cui perviene il Collegio, peraltro, nemmeno possono considerarsi scalfite a seguito delle modifiche legislative del rito avverso il silenzio, introdotte dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15 e dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella l. 14 maggio 2005, n. 80, atteso che il potere di conoscere della fondatezza dell’istanza proposta dal ricorrente, anche se ampliativa dei poteri decisori del giudice amministrativo, tuttavia non gli consente di esorbitare dai limiti della propria giurisdizione (cfr., per tutte, Cons. St., questa Sez. V, 9 ottobre 2006 n. 6003).

Con riferimento alla controversia in esame, la questione giuridica alla stessa sottesa attiene alla erogazione di contributi concessi dal Ministero dello sviluppo economico in relazione a piani di intervento economici per il settore del turismo, ed, in particolare, al diritto alla erogazione del saldo di provvidenza già concessa in via provvisoria.

Dunque, il contestato silenzio non coinvolge la fase procedimentale relativa alla concessione dei chiesti contributi, ma quella della liquidazione finale di rateo degli stessi.

Sul punto il Collegio non può che ribadire l’orientamento della stessa Sezione, oltre che del giudice di appello, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, coinvolgendo questioni aventi natura e consistenza di diritti soggettivi, la controversia in materia di pagamento di contributi riguardante non già la fase discrezionale per la concessione del contributo stesso, ma quella della sua erogazione, su cui è competente il giudice ordinario.

Del resto, nelle controversie riservate al giudice ordinario, non ha senso il contemporaneo vaglio del giudice amministrativo in tema di silenzio, in quanto il primo può decidere direttamente la questione, avvalendosi dei poteri istruttori che gli competono e ciò a prescindere dagli atti adottati dall’amministrazione, e, dunque, anche nel caso in cui non sia stato emanato alcun atto, nonostante il decorso dei termini prescritti per la conclusione del relativo procedimento.

In conclusione, il difetto di giurisdizione di questo giudice, impone declaratoria in conformità; le spese possono essere compensate tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sul riparto di giurisdizione in siffatta materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2009.

Italo Riggio Presidente

Donatella Scala Consigliere estensore

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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