Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-05-2011) 15-06-2011, n. 24040 Intercettazioni telefoniche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

so di G. e per il rigetto del ricorso di C..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza 1 dicembre 2008 la Corte d’appello di Bologna confermava quella del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato colpevoli del reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 5:

– C.S., per avere venduto a G.I. e altri sostanza stupefacente (cocaina);

– G.I., per avere comperato dal predetto C. e da altri soggetti sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina);

e condannava il primo alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 5.000 di multa e il secondo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 5.000 di multa.

Contro la sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

2. G.I. denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.

2.1 Il ricorso di G. è manifestamente infondato, perchè il giudice a quo ha diffusamente motivato, in piena aderenza ai criteri dettati dall’art. 133 c.p., le ragioni per cui ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche e determinato la pena in misura lievemente superiore al minimo edittale.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.

3. C.S. denuncia:

1. nullità della sentenza di primo grado perchè pronunciata da giudice incompetente per territorio; premesso che il primo reato di cessione illecita è stato commesso il (OMISSIS), comune ubicato nel circondario del tribunale di Ravenna, assume che questo era il tribunale competente per territorio e non quello di (OMISSIS);

censura quindi che i giudici di merito abbiano respinto l’eccezione di incompetenza sul rilievo che la richiesta di giudizio abbreviato preclude la proposizione dell’eccezione in discorso e obietta: che la scelta del rito abbreviato non comporta l’abdicazione a sollevare l’eccezione di incompetenza; che l’incompetenza per territorio non può essere assimilata alle nullità a regime intermedio; che anche nel giudizio abbreviato, e precisamente subito dopo verificata la costituzione delle parti, esiste il momento processuale nel quale è possibile sollevare le questioni preliminari;

2. inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate nell’autovettura di B.V., perchè la motivazione del decreto autorizzativo sarebbe meramente apparente, non avendo giustificato, se non con frasi di stile, la sussistenza dei gravi indizi di reato e l’assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini;

3. mancanza di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità penale, perchè dalle conversazioni intercettate non sarebbe possibile desumere l’effettivo perfezionamento delle cessioni trattate;

4. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, perchè i precedenti penali sono stati negativamente valutati sia per l’una che per l’altra decisione;

5. nullità del giudizio di primo grado e atti conseguenti, perchè non fu disposto il rinvio del processo in base al certificato medico che attestava che il giorno prima dell’udienza esso imputato aveva riportato una distorsione alla caviglia.

3.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.

Nel giudizio abbreviato, vigendo il principio stabilito dall’art. 440 c.p.p., comma 1 della decisione "allo stato degli atti", il giudice può legittimamente utilizzare per la decisione tutti gli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, esclusi soltanto quelli viziati da inutilizzabilità patologica o da nullità assoluta.

Infatti la richiesta di giudizio abbreviato contiene un negozio processuale di tipo abdicativo che, nei limiti del potere dispositivo della parte richiedente, comporta l’accettazione degli effetti degli atti eventualmente nulli, cosicchè le nullità relative o intermedie sono indeducibili o restano comunque sanate a norma dell’art. 182 c.p.p., comma 1 e art. 183 c.p.p., comma 1, lett. a), avendo il richiedente il rito abbreviato dimostrato per facta concludentia di non avere interesse all’osservanza della disposizione violata e di accettare gli effetti dell’atto nullo.

L’incompetenza per territorio, al pari delle nullità relative o intermedie, è rinunciabile e, come tale, una volta chiesto e ammesso il rito abbreviato, la relativa eccezione diventa inammissibile, anche se in precedenza proposta e rigettata.

Aggiungasi che il giudizio abbreviato è governato da regole diverse da quelle dettate per il giudizio ordinario e che una deroga significativa è rappresentata dalla mancanza del segmento processuale previsto dall’art. 491 c.p., dedicato alla trattazione e decisione delle questioni preliminari, tra le quali è compresa anche la competenza territoriale (vedi, in generale, Sezioni Unite, sentenze Tammaro e Cieslinsky e, in particolare, in tema di nullità da incompetenza per territorio, Sez. 6, 4.5.2006, Acampora, rv 234.392; idem, 17.10.2006, Cimino, rv 235.600; idem, 23.11.2010 n. 45466, Comarella).

3.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il decreto autorizzativo, infatti, precisa che i gravi indizi del coinvolgimento di B.I. nell’illecito traffico di stupefacenti emergevano da due conversazioni telefoniche intercettate delle quali viene esposto il contenuto (parlando con C.P. gli comunica che "c’è quella cosa") e che l’intercettazione nei confronti di B. era indispensabile per approfondire i dimostrati contatti tenuti dallo stesso nell’ambito della rete di distribuzione delle sostanze stupefacenti.

Esiste dunque una motivazione, nient’affatto apparente, in ordine ai presupposti legali del provvedimento adottato e tanto basta per ritenere assolto il dovere di motivazione sulle ragioni giustificative del provvedimento.

3.3 Il terzo motivo è inammissibile, perchè indugia in censure di fatto non consentite dalla legge in sede di legittimità, in ordine alle valutazioni espresse in sentenza sul significato delle conversazioni intercettate.

3.4 Il quarto motivo è infondato, perchè i precedenti penali, concorrendo a delineare la personalità del reo e la sua capacità a delinquere, possono essere valutati, a norma dell’art. 133 c.p., sia ai fini della determinazione della pena base sia al fine di riconoscere o negare le attenuanti generiche (v. Cass., Sez. 6, 16.6.1990, Marin, rv 186232).

3.5 Inammissibile infine è il quinto motivo, perchè l’ordinanza con cui il giudice di primo grado ha rigettato l’istanza di rinvio per impedimento dell’imputato, vertendo su una nullità a regime intermedio, avrebbe dovuto essere impugnata con l’atto d’appello.

Ciò non è avvenuto e quindi il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, ult.p..

Comunque la valutazione compiuta dal giudice di merito sull’insussistenza di un impedimento assoluto a comparire, essendo congruamente motivata, non è sindacabile nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE – Dichiara inammissibile il ricorso di G.I. e lo condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende;

– rigetta il ricorso di C.S. e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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