Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-05-2011) 15-06-2011, n. 24077 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l P.G. che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui il Tribunale di Brescia in data 26.6.2009 ha applicato al cittadino (OMISSIS) A.Z. la pena di giustizia, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e per i reati di cui all’art. 56 c.p., art. 61 c.p., n. 11 bis, art. 624 bis c.p., art. 61 c.p., nn. 2 e 11 bis, artt. 337 e 594 c.p. (con le attenuanti generiche equivalenti e ritenuta la continuazione), per fatti del 29.5.2009, ricorre il procuratore generale distrettuale, con unico motivo deducendo l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, per i quali avrebbe dovuto essere configurato il delitto di tentata rapina impropria.

1.1 Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte suprema ha già insegnato che, tenuto conto della natura del patteggiamentò ex art. 444 c.p.p. e dello scopo del controllo previsto dal capoverso di tale norma, l’impugnabilità per l’erronea qualificazione del fatto è limitata ai casi di errore manifesto, quando quella originaria o quella prospettata dalle parti siano palesemente erronee (Sez. 6, sent. 45688 del 20.11-10.12.2008).

Nel caso di specie, presupposto dell’esame del motivo di ricorso sarebbe una ricostruzione del fatto in termini diversi da quelli che, pur sinteticamente, il Tribunale ha valutato, anche alla luce delle condotte che concretamente emergono allo stato dai capi dì imputazione. In particolare, la deduzione della parte pubblica di una violenza commessa per assicurarsi l’impunità e sfuggire alla cattura, non risulta immediatamente riconducibile al contenuto dei capi di imputazione (dove sono contenute anche espressioni ingiuriose) e sollecita una previa ricostruzione in fatto che esula dai limiti sia dell’istituto dell’applicazione di pena a richiesta delle parti che della cognizione di questa Corte di legittimità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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