Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il sig. T. impugna i seguenti atti:
– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.1.2003, avente ad oggetto l’adozione del piano di recupero dell’area sita nel centro storico di Crenna, in via Donatello, in variante al p.r.g.;
– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 12.5.2003 avente ad oggetto l’approvazione del suddetto piano di recupero;
– la convenzione del 15.12.2003 tra la legale rappresentante della "immobiliare Francesca s.a.s. di Gandini Nicoletta" ed il Comune di Gallarate;
– il permesso di costruire n. 121 del 12.11.2004;
– il provvedimento prot. 37159 del 19.12.2007 con cui il Comune di Gallarate ha concesso a favore della sig.ra Porrini Maria Grazia una proroga di 13 mesi per l’esecuzione delle opere di completamento del fabbricato;
– il provvedimento prot. 41171 del 21.12.2007 di voltura del permesso di costruire n. 121 a favore della "Impresa Costruzioni C." s.r.l.;
– la denuncia di inizio attività avente ad oggetto il recupero del sottotetto del fabbricato sito in via Donatello presentata il 28.5.2007.
Queste le censure proposte:
I. mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 9 d.m. n. 1444/1968, della l. Regione Lombardia n. 6/1989, dell’art. 3.4.13 del regolamento locale di igiene, degli artt. 1, 4 e 6 delle n.t.a. del p.r.g. e degli artt. 3 e 71 del r.e.c.;
II. falsa applicazione dell’art. 4 delle n.t.a.;
III. mancata applicazione dell’art. 26 del r.e.c.;
IV. falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.m. n. 1444/1968, dell’art. 15 della l. Regione Lombardia n. 51/2975 e dell’art. 6 delle n.t.a.; irragionevolezza in relazione ai limiti di altezza degli edifici nei centri storici;
V. falsa applicazione dell’art. 2, c.2, lett. d), l. Regione Lombardia n. 23/1997;
VI. falsa applicazione della l. Regione Lombardia n. 12/2005.
Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente solleva le seguenti, ulteriori censure avverso i provvedimenti impugnati:
I. mancata applicazione dell’art. 27, d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 11, l. Regione Lombardia n. 27/1997, della d.g.r. n. 6/38573 del 25.9.1998 e del r.e.c.;
II. falsa applicazione dell’art. 27, d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 2, d.P.R. n. 184/2006; eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta;
III. mancata applicazione dell’art. 23, c. 6, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 42, c. 9, l. Regione Lombardia n. 12/2005;
IV. falsa applicazione degli artt. 24 e 25, d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorrente chiede inoltre il risarcimento dei danni subiti.
L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito la irricevibilità per tardività del ricorso principale e dei motivi aggiunti e la inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per mancanza di elementi nuovi che ne giustifichino la proposizione.
Si è, altresì, costituta la controinteressata "Impresa costruzioni C." s.r.l. Ha anch’essa eccepito la irricevibilità per tardività del ricorso principale e dei motivi aggiunti, l’inammissibilità dei motivi aggiunti, la carenza di legittimazione e di interesse in capo al ricorrente, l’inammissibilità della impugnazione della d.i.a. e l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e genericità dei motivi.
All’udienza del 24 marzo 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
Le eccezioni di irricevibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, sollevate dalla difesa dell’amministrazione resistente e della controinteressata, sono fondate.
Il ricorso principale è stato notificato il 12 marzo 2009, ben oltre lo scadere del termini di sessanta giorni dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di approvazione del piano di recupero n. 61 del 12.5.2003 (la pubblicazione è avvenuta il 4 febbraio 2003) e, comunque, dalla piena conoscenza degli atti impugnati, avvenuta a seguito di presentazione di istanza di accesso agli atti e di acquisizione di copia di essi in data 16.4.2008 (doc. 11 e 13 dell’amministrazione).
Riprova che la piena conoscenza dei provvedimenti impugnati si sia formata in un momento antecedente il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso è data dall’atto di diffida del 31.10.2008 (inviato dal difensore del ricorrente, per conto del suo assistito, ai sig.ri Maria Grazia Porrini, Federica Motta, Alessandro Rossetti ed al Comune di Gallarate), nel quale vengono richiamati, con indicazione del loro contenuto, le deliberazioni di adozione e approvazione del piano di recupero, il permesso di costruire n. 121 del 12.11.2004 ed il provvedimento di proroga del 19.12.2007 (v. doc. n. 10 del ricorrente).
In ogni caso, il ricorso è irricevibile anche ove si consideri quale dies a quo la conclusione dei lavori, la quale è da far risalire al febbraio 2008, come attestato dal verbale di collaudo statico dell’edificio del 12.3.2008 (doc. n. 21 della controinteressata).
Non assume, poi, rilievo la circostanza che, a seguito della presentazione di una ulteriore istanza di accesso, a seguito della quale, oltre agli atti sopra richiamati, in data 12 gennaio 2009, il ricorrente ha avuto conoscenza di una denuncia di inizio attività, presentata in data 24.12.2008 – avente ad oggetto la realizzazione di modifiche alle dimensioni di aperture e tavolati interni, esecuzione di vano contatori, modifica di percorsi pedonali e posizione griglie di aerazione – e del provvedimento del 30.3.2009, con cui l’amministrazione comunale ha attestato la chiusura del procedimento relativo alla predetta d.i.a.
Ciò in quanto l’interesse che sorregge il ricorso mira alla caducazione della complessiva l’attività edificatoria prevista dal piano di recupero e le censure rivolte avverso la d.i.a. del 24.12.2008 non consentono al ricorrente di porre in discussione la legittimità dei provvedimenti presupposti, che, come si è visto, sono stati impugnati tardivamente (cfr., fra le tante, Consiglio Stato, sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6715)
In ogni caso, anche i motivi proposti avverso la denuncia di inizio attività presentata il 24.12.2008 sono tardivi, essendo stati formulati solo con il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 29 settembre 2009, ben oltre il termine di decadenza di sessanta giorni dalla conoscenza di tali atti.
Per le ragioni esposte la domanda di annullamento formulata con il ricorso principale e con i motivi aggiunti è irricevibile.
La domanda risarcitoria è inammissibile in quanto formulata in maniera del tutto generica, senza alcuna allegazione dei fatti costitutivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara irricevibile la domanda di annullamento;
– dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) – di cui 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a favore del Comune di Gallarate e 2.500 (duemilacinquecento/00) a favore della Impresa di Costruzioni C. Geom. A. s.r.l. – oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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